F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 11 Maggio 2010 1) RICORSO DEL SIG. CLERICI GIULIO (MEDICO DELL’A.S. V
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 11 Maggio 2010
1) RICORSO DEL SIG. CLERICI GIULIO (MEDICO DELL’A.S. VARESE 1910) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 1.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI “COPPA ITALIA” VARESE/LUMEZZANE DEL 25.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/CIT del 26.3.2010)
Il medico sociale della società A.S. Varese 1910, dott. Giulio Clerici, ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato con il Com. Uff. n. 55/107 del 26 marzo 2010, che lo ha squalificato per due giornate effettive “per reiterato comportamento offensivo verso l’arbitro al termine del primo tempo di gara”, comminando inoltre un’ammenda di € 1.000,00. Nel proprio ricorso, il tesserato sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da
scorretta interpretazione del referto arbitrale, in quanto le espressioni riportate, ancorché espresse “in tono concitato”, non avrebbero avuto il tenore dell’ingiuria, giacché non avrebbero voluto offendere il decoro o l’onore dell’arbitro, ma solo manifestare un’opinione contraria o dissenziente sul suo operato. Sostiene inoltre il ricorrente che le frasi riportate dal referto non sarebbero esattamente quelle pronunciate, ne rettifica il tenore e osserva che non vi sarebbe stata concitazione nel momento in cui è avvenuto il fatto. Nel ricorso si citano un paio di precedenti giurisprudenziali nei quali questa Corte ha ridotto le squalifiche inflitte a un calciatore e a un dirigente in base alla riconsiderazione della natura offensiva di frasi pronunciate durante le gare federali. Chiede la riduzione della sanzione ad una sola giornata. La Corte osserva innanzitutto che il procedimento sportivo non ammette revisioni in punto di fatto che siano contrarie a quanto riportato negli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, come in molti casi analoghi, infatti, la particolare disciplina della prova sportiva restringe il giudizio al fatto riportato dal referto arbitrale, e non ammette alcun mezzo legittimo che ne modifichi il tenore. Anche ove fosse disponibile una registrazione fedele dell’accaduto, essa non sarebbe ammessa in giudizio in quanto il referto ha il potere di plasmare il fatto, per così dire, e di escludere che su di esso possa essere aperta una procedura di verifica. E’ inutile dunque ogni argomentazione rivolta alla discussione dell’esattezza della descrizione dei fatti contenuta nel referto arbitrale. D’altra parte, il tenore delle frasi riportate dal referto non sembra così grave da integrare la figura delle ingiurie o delle offese. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giulio Clerici, riduce la sanzione della squalifica inflittagli ad una sola giornata e annulla la sanzione dell’ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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