COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 123 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 51 S.G.S. del 29.04.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Castrovillari Calcio – Campuscalabria del 26/04/2010
Allievi Regionale con il punteggio di o-3, ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva, inibizione del dirigente
MORANO Giuseppe fino al 30 maggio 2010, squalifica dell'allenatore DONATO Francesco fino al 30 maggio 2010)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
lette le controdeduzioni;
RILEVA
Con ricorso in data 1.5.2010 la U.S. Castrovillari impugnava il provvedimento del 29/4/2010 con il quale il Giudice Sportivo, su
ricorso della società Interlogos, aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara del 26/4/2010 Castrovillari – Interlogos
Campuscalabria per 0 – 3 e l'ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.17 comma 5 lett.b), e 18 CGS.
Tale decisione adottata sulla base della circostanza che l'assistente di parte, Carlomagno Santo, non risultava tesserato per la U.S.
Castrovillari né come calciatore, né quantomeno come dirigente, giusta comunicazione del Comitato Interregionale, e che, pertanto,
non aveva titolo a partecipare alla gara.
La società Castrovillari produce copia della comunicazione 17/9/2009 con richiesta alla FIGC di inserimento del sig. Carlomagno
Santo nell'organico dirigenziale, con contestuale istanza per rilascio di tessera impersonale a nome del sig. Carlomagno Santo e
copia della tessera n.279 a nome del sig. Carlomagno Santo quale accompagnatore ufficiale per la stagione 2009/2010, con timbro
del Comitato Interregionale FIGC/LND.
Con riferimento alla eccezione sollevata dalla Società Interlogos con le controdeduzioni relativamente alla presunta partecipazione
alla gara del calciatore Aita Fedele, si rileva che correttamente il Giudice Sportivo ha escluso tale circostanza, come risulta dagli atti
ufficiali dai quali si evince che detto calciatore non ha preso parte alla gara.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo:
revoca la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 e per l'effetto conferma il risultato di 1-0, acquisito sul campo, nella
gara Castrovillari – Interlogos Campus calabria del 26.04.2010 Allievi Regionali;
revoca l'ammenda di € 100,00 (cento/00) inflitta alla società reclamante;
revoca l'inibizione del dirigente MORANO Giuseppe fino al 30 maggio 2010;
revoca la squalifica dell'allenatore DONATO Francesco fino al 30 maggio 2010;
dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.