F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010 (267) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA  FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA  CORTANI (Presidente della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ SS  L

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010

(267) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA  FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA  CORTANI (Presidente della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ SS  LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6488/1144pf09-10/GT/dl dell’8.4.2010).

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati  gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l’applicazione alla sig.ra Elisabetta Cortani della sanzione di mesi diciotto di inibizione ed  alla Soc. SS Lazio Calcio Femminile quella dell’ammenda di €. 10.800,00,  mentre il difensore ha invocato la concessione di ogni attenuante ai propri rappresentati con conseguente riduzione al minimo della sanzione da irrogare, osserva quanto segue. L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile  in data 18 gennaio 2010 con la quale lo stesso comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 27 calciatrici da essa. L’art. 31 del C. U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede  la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere  effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Non avendolo fatto i deferiti,  che hanno eccepito l’inapplicabilità delle norme di cui si ipotizza la violazione alle calciatrici minorenni o impiegate in Campionati di livello regionale, sono incorsi nella  violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome  indicate nel dispositivo, che tiene conto di quanto provato dagli incolpati. P. Q. M. Accoglie il deferimento ed infligge alla sig.ra Elisabetta Cortani la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione ed alla Soc. SS Lazio Calcio Femminile quella dell’ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00).

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