F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010 (271) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIA ROSA BELLINZONA LIANORA (Presidente della Soc. ACF Alessandria) E DELLA SOCIETA’ ACF ALESSANDRIA (nota n.
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010
(271) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIA ROSA BELLINZONA LIANORA (Presidente della Soc. ACF Alessandria) E DELLA SOCIETA’ ACF ALESSANDRIA (nota n. 6671/1166pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010).
la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti e tra essi la documentazione inviata dai deferiti in data 20 aprile 2010, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l’applicazione alla sig.ra Maria Rosa Bellinzona Lianora della sanzione di mesi otto di inibizione ed alla Soc. ACF Alessandria quella dell’ammenda di €. 5.200,00, osserva quanto segue. L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 13 calciatrici da essa tesserate. L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Nessun rilievo ha il deposito degli accordi economici effettuato ben dopo il deferimento poiché lo stesso, in base a quanto disposto dal citato C.U. n° 1, doveva essere eseguito entro il 20 settembre 2009 per le calciatrici già tesserate ed entro 15 giorni dalla sottoscrizione di ogni nuovo tesseramento. Identica argomentazione rende priva di pregio l’ulteriore circostanza invocata dai deferiti relativa alla sopravvenuta irreperibilità di alcune delle calciatrici tesserate. Non essendosi adeguati alle disposizioni emanate in materia i deferiti sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo P. Q. M. Accoglie il deferimento ed infligge alla sig.ra Maria Rosa Bellinzona Lianora la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed alla Soc. ACF Alessandria quella dell’ammenda di €. 3.000,00 (tremila/00).
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