F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010 (272) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO CALVETTI (Presidente della Soc. ACP Cuneo San Rocco ASD Femminile) E DELLA SOCIETA’ ACP CUNEO SAN RO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010

(272) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO CALVETTI (Presidente della Soc. ACP Cuneo San Rocco ASD Femminile) E DELLA SOCIETA’ ACP CUNEO SAN ROCCO ASD  FEMMINILE (nota n. 6668/1164pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010).

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati  gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l’applicazione al sig. Giorgio Calvetti della sanzione di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. ACP Cuneo San Rocco ASDF quella dell’ammenda di €. 8.800,00, mentre il difensore ha invocato la concessione di ogni attenuante ai propri rappresentati  con la riduzione al minimo della sanzione da irrogare, osserva quanto segue. L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso comunica che la società  deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 22 calciatrici da essa tesserate. L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede  la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere  effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Non avendolo fatto i deferiti, sono incorsi  nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo P. Q. M. Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Giorgio Calvetti la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione ed alla Soc. ACP Cuneo San Rocco ASDF quella dell’ammenda di €. 5.000,00

(cinquemila/00).

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