F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010 (273) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Soc. ACFD Milan) E DELLA SOCIETA’ ACFD MILAN (nota n. 6670/1165pf09-10/MS/vdb

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010

(273) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Soc. ACFD Milan) E DELLA SOCIETA’ ACFD MILAN (nota n. 6670/1165pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010).

la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria prodotta dagli incolpati, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi e l’applicazione al sig. Francesco Crudo della sanzione di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. ACFD Milan quella dell’ammenda di € 22.800,00, mentre gli incolpati  hanno invocato il proprio proscioglimento, osserva quanto segue. L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso comunica che la società  deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 57 calciatrici da essa tesserate. L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede  la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere  effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Le giustificazione addotte dai deferiti non sono idonee a rappresentare una scriminante dal momento che: a) a nulla rileva la circostanza che nessuna delle 57 giocatrici faccia parte della prima squadra, giacchè l’obbligo in  questione scaturisce dal tesseramento in sé stesso anche se effettuato solo per sottoporre le calciatrici a provini; b) per lo stesso motivo nessun valore ha il fatto che molte di tali calciatrici dopo essersi tesserate non abbiano poi intrapreso la carriera calcistica oppure siano state vittime di gravi infortuni che hanno impedito loro di giocare; c) per le giocatrici nelle more divenute maggiorenni non vi  è prova che gli accordi economici da loro  sottoscritti siano stati poi effettivamente depositati. Fondata è invece la questione relativa alle calciatrici svincolate in passato, alcune delle quali trasferite ad altre società, e quella relativa alle calciatrici minorenni ma il loro numero è tale da non modificare la sostanza del comportamento dei deferiti, i quali ben può dirsi siano incorsi nella violazione disciplinare contestata, conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo che tiene conto tra l’altro anche del ragguardevole numero delle omissioni, tale da considerarsi anche in presenza delle situazioni relative alle calciatrici svincolate o minorenni. P. Q. M. Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Francesco Crudo la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione ed alla Soc. ACFD Milan quella dell’ammenda di €. 10.000,00 (diecimila/00).

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