COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 13 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 148.

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 104 del 13 Maggio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

148. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOYS PIANURESE – GARA C.S. NEAPOLIS / BOYS PIANURESE DEL 6.03.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente formalizzato; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato, nella seduta del 3 maggio 2010, l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, espletata la relativa istruttoria, sentiti – dopo l’audizione del direttore di gara – i delegati del presidente della società reclamante, in ordine al tentativo di aggressione, cennato nel rapporto di gara, dalla dichiarazione resa dall’arbitro davanti a questa Commissione, è emerso che il calciatore Contento Giuseppe abbia solo manifestato un comportamento di nervosismo, che si è concluso con l’aver egli profferito frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Deve, dunque, escludersi che si sia configurato, nella circostanza, un tentativo di aggressione ai danni del direttore di gara. Si ritiene, pertanto, riportare la sanzione ad equità, con il solo addebito delle ingiurie, così derubricando l’incolpazione a carico del nominato calciatore Contento Giuseppe. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Boys Pianurese, di ridurre la squalifica, a carico del calciatore Contento Giuseppe, fino a tutto il 14.05.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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