LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 15/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Cisco GUIDA/DERTHONA F.B.C. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/04/2010 il sig.Cisco GUIDA, si ri
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 15/06/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7) RICORSO DEL CALCIATORE Cisco GUIDA/DERTHONA F.B.C.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/04/2010 il sig.Cisco GUIDA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società DERTHONA F.B.C.1908 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di non aver percepito alcuna delle 3 rate maturate ammontanti ad €.4.500,00 in quanto lo stesso in data 1/12/2009 si è trasferito ad altra Società, richiedeva la condanna della Società DERTHONA F.B.C. 1908 al pagamento della suddetta somma.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società DERTHONA F.B.C.1908 al pagamento in favore del sig.Cisco GUIDA della somma di €.4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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