LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 197 del 21/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PIOVAN/A.S.D.BOJANO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/04/2010 il sig.Andrea Gianluca PIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 197 del 21/06/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PIOVAN/A.S.D.BOJANO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/04/2010 il sig.Andrea Gianluca PIOVAN, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BOJANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di aver percepito rate per €.1.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma €.2.000,00 maturata alla data di presentazione del reclamo.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.BOJANO al pagamento in favore del sig.Andrea Gianluca PIOVAN della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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