.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96 del 21.06.2010 (322) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA MENARINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Bologna 1909 SpA), RENZO MENARINI (Amministratore delegato e Lega
.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96 del 21.06.2010
(322) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA MENARINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Bologna 1909 SpA), RENZO MENARINI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Bologna 1909 SpA), FRANCESCO CERAVOLO (Direttore Generale della Soc. AC Arezzo SpA) E DELLA SOCIETA’ FC BOLOGNA 1909 SpA (nota n. 7759/003pf09- 10/SP/blp del 12.5.2010).
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
La Sig.ra Menarini Francesca, Presidente e Legale rappresentante della Società F.C. Bologna 1909 Spa;
Il Sig. Menarini Renzo, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società F.C. Bologna 1909 Spa;
Il Sig. Ceravolo Francesco, attuale Direttore Generale della Società A.C. Arezzo Spa;
La Società F.C. Bologna 1909 Spa;
per rispondere i Signori Francesca Menarini, Renzo Menarini, Francesco Ceravolo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, del C.G.S., per aver avuto contatti, nelle loro rispettive qualità, con il Sig. Luciano Moggi, soggetto inibito e comunque non autorizzato, al fine di raggiungere un accordo per il tesseramento del Sig. Ceravolo quale Direttore Sportivo della Società Bologna, come meglio descritto nella parte motiva; la Società F.C. Bologna 1909 Spa, dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per responsabilità diretta ascritta ai propri dirigenti e legali rappresentanti. I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento dei propri assistiti. All’udienza del 17/6/2010 il rappresentante della Procura federale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di 3 (tre) mesi per Menarini Francesca, Menarini Renzo e Ceravolo Francesco; ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per la Società Bologna F.C. 1909 Spa. I difensori dei deferiti si sono riportati alle memorie depositate in atti ed hanno insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Dalle indagini svolte dai competenti organi della Procura federale è emerso che, in data 30 giugno 2009, venne organizzata una cena in un albergo bolognese, alla presenza dei Signori Renzo e Francesca Menarini, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente del F.C. Bologna 1909, del Sig. Luciano Moggi, del Sig. Francesco Ceravolo e di altri dirigenti della squadra emiliana. Nel corso di essa, si trattarono vari temi tra cui anche una nuova strategia societaria ispirata all’assunzione come D.S. del Signor Ceravolo e di tale Signor Anelli come responsabile dell’area marketing. In particolare, il Sig. Papadopulo, all’epoca allenatore del Bologna, riferiva che: “all’inizio della riunione il Sig. Renzo Menarini presentò il Moggi e il Ceravolo come due soggetti che avrebbero potuto dare un contributo importante alla Società. Difatti subito dopo prese la parola il Sig. Moggi che espresse immediatamente il suo parere in ordine al rafforzamento della struttura societaria individuando due o tre soggetti che avrebbero potuto essere inseriti nell’organico. In particolare fece riferimento a Francesco Ceravolo che avrebbe potuto svolgere le funzioni di D.S. affiancando Fabrizio Salvatori e un tale Anelli che avrebbe dovuto essere il responsabili del Marketing. Il D.S. Salvatori avanzò subito delle riserve in ordine alla collaborazione con il Ceravolo in riferimento alla distinzione dei ruoli e alle conseguenti responsabilità. Al che Moggi replicò assicurando al Salvatori che non ci sarebbero stati intralci”. Il Salvatori ha confermato l’intervento del Moggi, nel corso del suddetto incontro, a supporto del proposto piano societario e l’assunzione di un ruolo di fatto che lasciava intendere un previo accordo con i dirigenti bolognesi: “mi esortò ad assecondare questa linea assicurandomi che la Società non voleva rinunciare al mio contributo professionale. Nel prendere atto delle parole di Moggi, rimasi colpito per un intervento di tale portata che presumeva una legittimazione del soggetto a parlare in nome e per conto della Società”. Il Sig. Ceravolo dichiarava, invece, di essere stato contattato dal Sig. Menarini Renzo per una proposta di collaborazione, in seguito declinata, e di avere poi in serata partecipato alla cena senza che gli fosse stata preventivamente comunicata la presenza del Sig. Moggi. In relazione agli argomenti affrontati quella sera, il sig. Ceravolo, nel tentativo di ridimensionare la specificità dei temi trattati, ha riferito essersi affrontati argomenti generici “come si sarebbe fatto al Bar Sport”. Il sig. Ceravolo, in contrasto con i signori Salvatori e Papadopulo, affermava non essersi parlato quella sera della proposta di collaborazione con il F.C. Bologna Spa e di non avere registrato alcun intervento del Sig. Moggi a sostegno di essa. La versione dei fatti data dal Ceravolo veniva smentita, oltre che dalle dichiarazioni del Papadopulo e del Salvatori, sopra riportate, anche da Francesca Menarini, Presidente della Società F.C. Bologna Spa che chiariva: “La cena è stata organizzata da mio padre nei giorni precedenti. In effetti, vorrei precisare, che ci siamo incontrati presso l’hotel Savoia verso le ore 19 e per una ora circa abbiamo parlato tra gli altri argomenti non rilevanti ai fini di cui si tratta, di una più efficiente organizzazione del Bologna F.C. e di possibili consigli che il Sig. Luciano Moggi avrebbe potuto darci ai fini del raggiungimento dell’obiettivo”. Sulla natura di incontro di lavoro finalizzato alla elaborazione e promozione di una strategia di rafforzamento della struttura tecnica e sportiva della Società sono, quindi, chiarissime ed esaustive le dichiarazioni rese dal Salvatori e dal Papadopulo in data 18/2/2010. Inoltre anche il Segretario Generale del Bologna, Stefano Pedrelli, pur non avendo partecipato alla cena, afferma “Ho saputo della collaborazione di Moggi con i Signori Menarini il giorno stesso della cena quando in occasione di una riunione informale a Casteldebole il geom. Menarini informò me ed altri funzionari del Bologna F.C. della possibile collaborazione del Sig. Moggi e del Sig. Ceravolo”. Lo stesso Renzo Menarini ammette di aver organizzato la cena allorché il Moggi lo informò telefonicamente della sua presenza a Bologna per il giorno 30 giugno 2009. L’elenco dei partecipanti alla cena è ulteriore elemento che induce a ritenere certa la sua natura tecnico sportiva finalizzata al reclutamento del Ceravolo e, in generale, al rafforzamento
della squadra. Dall’istruttoria espletata è emerso in maniera chiara che l’intervento del Sig. Moggi, soggetto inibito e comunque non autorizzato, a sostegno del progetto del management bolognese, era finalizzato alla promozione di una strategia funzionale al rafforzamento della struttura tecnica della Società ed alla indicazione di nominativi idonei allo scopo (nella specie del Sig. Ceravolo e del Sig. Anelli) distribuendone – secondo la prospettazione dello stesso Moggi – incarichi e funzioni e convincendo i dirigenti più dubbiosi ad accettare l’inserimento dei nuovi soggetti ed, in particolare, del Ceravolo. Appare palesemente inconsistente la tesi difensiva secondo la quale la attuale “non appartenenza” del Moggi all’Ordinamento sportivo escluderebbe la sussistenza della violazione disciplinare contestata. E’ infatti evidente che nel contesto dell’art. 10, comma 1 C.G.S. per “tesserati inibiti e squalificati” devono intendersi tutti i soggetti colpiti da sanzioni disciplinari, a prescindere da dimissioni successive all’irrogazione della sanzione che così come non fanno venir meno la sanzione stessa, ugualmente non la rendono “inutiliter data” eliminandone ogni conseguenza accessoria all’interno dell’Ordinamento sportivo. Ricordiamo che secondo i Principi di Giustizia sportiva del CONI, ai quali devono adeguarsi tutte le Federazioni Sportive, “E’ sancita la punibilità, anche se non più tesserati, di coloro che per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme Federali o di altra disposizione loro applicabile”. E’ ugualmente infondata la tesi difensiva secondo la quale la norma di cui all’art. 10, comma 1 C.G.S. non riguarderebbe i direttori sportivi ma solo i calciatori e gli iscritti all’albo dei “tecnici”. E’ evidente che la norma fa riferimento generico a tutto lo staff tecnico – sportivo della Società, a prescindere dall’inquadramento in questo o quell’albo. Le condotte sopra esposte integrano la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza imposti ai tesserati dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dall’art. 10, comma 1, del C.G.S. secondo cui “ai dirigenti federali, ai dirigenti di Società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria Società. E’ fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati”. Tali fatti sono ascrivibili ai Sig. ri Renzo e Francesca Menarini, per aver avuto contatti, nelle loro rispettive qualità, con il Sig. Luciano Moggi, soggetto inibito e comunque non autorizzato, al fine di raggiungere un accordo per il tesseramento del Sig. Ceravolo quale Direttore Sportivo della Società Bologna. Da tale comportamento discende la responsabilità diretta della Società Bologna FC 1909 Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed al proprio Amministratore Delegato. Gli elementi accusatori non appaiono invece sufficienti ad affermare la responsabilità del Ceravolo sotto il profilo della preventiva consapevolezza del ruolo svolto dal Moggi e, comunque, di una volontaria presa di contatto finalizzata al suo ingresso nella Società Bologna. Non può essere sottovalutato neppure il fatto che il Ceravolo non accettò le proposte del Bologna divaricando così la sua condotta da quella dei Menarini e del Moggi. In sostanza gli elementi a carico del Ceravolo sono contraddittori e non consentono di pervenire ad una condanna. Tenendo conto del minimo edittale previsto dall’art. 10 comma 4, sanzioni congrue per le violazioni contestate appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Proscioglie Ceravolo Francesco ed infligge agli altri deferiti le seguenti sanzioni : inibizione di mesi 3 (tre) per Menarini Francesca e Menarini Renzo, ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la Società Bologna F.C. 1909 Spa.
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