F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 07.06.2010 (295) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ANTONIO TESORO (Presidente della Soc. Aurora Pro Patria 1919 Srl) SAVINO TESORO (Consigliere della Soc. Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DE
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 07.06.2010
(295) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ANTONIO TESORO (Presidente della Soc. Aurora Pro Patria 1919 Srl) SAVINO TESORO (Consigliere della Soc. Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (nota n. 7101/1004pf09-10/am/MA del 26.4.2010).
Il deferimento - Con provvedimento del 26 aprile 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:
▪ i Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro, rispettivamente Presidente e consigliere della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere entrambi della violazione di cui agli artt 1, comma 1 e 5, comma 1, del C.G.S., per le dichiarazioni gravemente lesive, espresse nel dopo gara dell'incontro Pro Patria-Benevento svoltasi il 24 gennaio 2010, nei riguardi della Lega Pro, dell'arbitro della gara e della Società Benevento Calcio;
▪ la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, commi 1 e 2 e 5, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le dichiarazioni espresse dai propri tesserati al termine del predetto incontro di calcio Pro Patria-Benevento. La Procura Federale fonda la sua azione disciplinare su un dvd, inviato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, con nota datata 29 gennaio 2010, contenente le video interviste effettuate dal telecronista di una rete televisiva locale ai due precitati dirigenti della Società varesina e relativo al dopo partita della gara Pro Patria-Benevento, svoltasi il precedente 24 gennaio, perché dal supporto digitale "risultano pesanti commenti sull'esito della gara effettuati dai dirigenti della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl ” Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro, rispettivamente Presidente e consigliere della Società, che secondo gli organi inquirenti, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, hanno rilasciato dichiarazioni gravemente lesive, il primo, della imparzialità della Lega Pro, dell'arbitro della gara e della consorella Benevento; il secondo, della reputazione della stessa squadra di calcio Benevento. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il difensore dei Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro, rispettivamente Presidente e consigliere della Aurora Pro Patria 1919 Srl, e della stessa Aurora Pro Patria 1919 Srl, faceva pervenire tre memorie scritte, con documentazione allegata, al fine di impugnare e contestare integralmente il contenuto del deferimento da parte della Procura Federale per: “insussistenza ed infondatezza delle violazioni ascritte dalla Procura Federale ai Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro nonché in via diretta ed oggettiva, alla Aurora Pro Patria 1919 Srl – in particolare, non rilevabilità nelle dichiarazioni rese dal suindicato dirigente in occasione della partita Pro Patria - Benevento del 24 gennaio 2010, di alcun giudizio lesivo della imparzialità del direttore di gara e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché pregiudizievole della onorabilità e della rispettabilità della Società Benevento Calcio Spa - Al contrario, riconducibilità delle espressioni di cui trattasi entro i confini del legittimo esercizio del diritto di critica – In via estremamente gradata e per mero tuziorismo difensivo configurabilità, nella vicenda in esame, di svariate e significative circostanze attenuanti. Con conseguente inevitabile applicabilità al deferito medesimo della sanzione minima prevista dal C.G.S. ”. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione per il Sig. Antonio Tesoro, della sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione per il Sig. Savino Tesoro e della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. È comparso inoltre il difensore dei Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro e della Società Aurora Pro Patria Calcio 1919 Srl, il quale si è riportato integralmente alle proprie difese in atti.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali appare evidente la violazione posta in essere dai deferiti, poiché, dal dvd inviato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico con nota datata 29 gennaio 2010, contenente le video interviste effettuate dal telecronista di una rete televisiva locale ai due precitati dirigenti della Società varesina e relativo al dopo partita della gara Pro Patria- Benevento, svoltasi il precedente 24 gennaio, effettivamente risultano dichiarazioni dei Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro, rispettivamente Presidente e consigliere della Società, che travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica, in quanto gravemente lesive della imparzialità della Lega Pro, dell'arbitro della gara e della Società Benevento, nonché della reputazione della stessa Società Benevento. Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.
II dispositivo
Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al Sig. Antonio Tesoro, di € 3.000,00 (Euro tremila/00) al Sig. Savino Tesoro e di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) alla Società Aurora Pro Patria Calcio 1919 Srl.
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