F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 07.06.2010 (304) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO CUZZOCREA (Dirigente della Soc. ASD Hinterregio), DOMENICO VARRÁ (Calciatore della Società AS Rosarno) FORTUNATO VARRÁ (Calciat
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 07.06.2010
(304) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO CUZZOCREA (Dirigente della Soc. ASD Hinterregio), DOMENICO VARRÁ (Calciatore della Società AS Rosarno) FORTUNATO VARRÁ (Calciatore della Società AS Rosarno) E DELLE SOCIETA’ AS ROSARNO E ASD HINTERREGIO (nota n. 7177/608pf09-10/AM/ma del 27.4.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento; letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal Sig. Fortunato Varrà a mezzo del proprio difensore; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Domenico Varrà, dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Cuzzocrea Antonino, della squalifica di 2 (due) giornate in danno del Sig. Fortunato Varrà, dell’ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00) in danno della ASD Hinterregio, dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in danno della AS Rosarno; dato atto dell’assenza di tutti i soggetti deferiti, pur ritualmente convocati; osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione i Sig.ri Domenico Varrà, Presidente dell’AS Rosarno (di seguito, anche detta “Rosarno”), Fortunato Varrà, calciatore della Rosarno, Antonino Cuzzocrea, dirigente dell’ASD Hinterregio (di seguito, anche detta “Hinterregio”), la Rosarno e la Hinterregio, per rispondere, rispettivamente:
- i primi tre della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver tenuto un comportamento violento nei confronti di altri tesserati;
- la Rosarno a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio calciatore tesserato;
- la Hinterregio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio dirigente. Il deferimento è stato promosso per avere i Sig.ri Varrà e Cuzzocrea, durante l’intervallo della gara Hinterregio-Rosarno del 25 ottobre 2009, partecipato a disordini nell’area antistante gli spogliatoi, sfociati – come risulta dall’informativa della Questura di Reggio Calabria – in scontri fisici tra gli stessi e altri soggetti. A seguito di tali fatti, il Questore di Reggio Calabria adottava provvedimento di DASPO nei confronti dei tre deferiti. Il Sig. Fortunato Varrà si è costituito nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente eccependo di aver avuto un ruolo marginale negli episodi contestati e, soprattutto, di aver ottenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di DASPO adottato nei suoi confronti, chiedendo, in conseguenza, il proscioglimento da ogni addebito.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Gli addebiti risultano provati dalla documentazione in atti, da cui si evince, in maniera inequivocabile, la partecipazione dei tre soggetti deferiti ai fatti in contestazione. A tal fine, a nulla rileva il provvedimento del TAR Calabria sopra richiamato, in quanto è stato motivato non sul presupposto della estraneità del Sig. Fortunato Varrà ai fatti richiamati, ma per consentire a questi, nelle more del procedimento di merito, di poter continuare a svolgere la propria attività di calciatore, da cui trae il proprio sostentamento. In merito alle sanzioni, questa Commissione, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congruo infliggere quelle delle inibizioni e delle squalifiche così come richieste dalla Procura federale, mentre, per ciò che attiene a quelle richieste in danno delle due Società, quelle dell’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) in danno del Rosarno e dell’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) in danno dell’Hinterregio.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina:
al Sig. Antonino Cuzzocrea l’inibizione di mesi 6 (sei);
al Sig. Domenico Varrà l’inibizione di mesi 6 (sei);
al Sig. Fortunato Varrà la squalifica di 2 (due) giornate in gare ufficiali;
alla AS Rosarno l’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00);
alla ASD Hinterregio l’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).
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