F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 18.06.2010 (302) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE ANTONIO VENTRESCA (attualmente tesserato per la Soc. ASD Goriano Sicoli), EMESSA A SEGUITO DI PROPR

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 18.06.2010 (302) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE ANTONIO VENTRESCA (attualmente tesserato per la Soc. ASD Goriano Sicoli), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 59 del 22.4.2010). In data 3.12.2009 la Procura Federale della FIGC ha deferito alla CD Territoriale c/o il Comitato Regionale Abruzzo – tra l’altro – il calciatore Ventresca Antonio, tesserato per la Soc. ASD Goriano Sicoli addebitando allo stesso: - violazione dell’art. 1, comma 1 CGS per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in relazione ai fatti a lui ascritti, commessi in danno della Sig.na Mariana Pellone, fidanzata del Sig. Daniele De Remigis arbitro della gara Goriano Sicoli-Jaguar Luco 1^ categoria Girone A disputata il giorno 4.3.2009; - e alla Soc. Goriano Sicoli, la responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio tesserato. Con delibera assunta all’esito della udienza del giorno 12.4.2010, la CD Territoriale: ritenuto che dalle indagini svolte, gli addebiti mossi a carico del giocatore Ventresca trovavano riferimento solo nella deposizione della Sig.na Pellone – persona non tesserata – per cui non potevano essere utilizzabili quale prova a mente del CGS e che, inoltre, essi erano stati allegati a formale denunzia-querela al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, ancora in fase di indagini preliminari, ha prosciolto il Sig. Ventresca Antonio dagli addebiti contestati per difetto di prova idonea. La delibera è stata pubblicata sul C.U. n. 59 del 22.4.2010. Avverso la decisione della C.D.T. ha proposto reclamo la Procura Federale ex artt. 33 e 37 CGS e del C.U. n. 107/A del 15.5.2008 fondando l’impugnativa sul rilievo di errata interpretazione, da parte della C.D.T., dell’art. 35 CGS. Sostiene la Procura ricorrente che la Sig.na Pellone si sarebbe riportata integralmente alla querela sporta ai Carabinieri e l’arbitro avrebbe riportato le dichiarazioni della Sig.na Pellone nel proprio supplemento del rapporto arbitrale le quali, quindi avrebbero formato parte integrante dello stesso, assurgendo conseguentemente a rango di piena prova ai sensi dell’art. 35 CGS. Sulla base di tali considerazioni, la Procura conclude il reclamo con richiesta di riforma della censurata decisione della C.D.T. nella parte relativa al proscioglimento del Sig. Ventresca Antonio e, chiede che la C.D.N., affermata la responsabilità del giocatore, voglia infliggere la sanzione di anni uno di squalifica. Il ricorso non muove rilievi né propone conclusioni in merito alla responsabilità oggettiva della Società conseguente alla condotta del proprio tesserato. Per quanto attiene al motivo unico di impugnazione la C.D.N. osserva: Il testo del ricorso evidenzia che la Procura ritiene pacifica la non utilizzabilità ai fini probatori della deposizione proveniente da persona non tesserata, ma sostiene che il rango di prova piena possa essere riconosciuto attraverso l’acquisizione del fatto in un atto rilevante ai sensi dell’art. 35 CGS quale é il supplemento del rapporto arbitrale. Nel fascicolo di ufficio risultano allegati due rapporti supplementari al referto arbitrale, un primo, redatto con tutta evidenza, in data successiva all’accesso nella caserma dei carabinieri di Goriano che si deve essere concluso ben oltre le ore 18,00 del giorno 4.3.2009 come certifica il verbale della querela sporta dalla Sig.na Pellone, e un altro, redatto in data 1 aprile 2009. Il testo del rapporto più immediato evidenzia una contraddizione in quanto l’arbitro prima riporta i fatti come se fossero appartenuti alla sua diretta conoscenza, riferendo di una precisa individuazione del sig. Ventresca mentre, nella conclusione precisa di avere appreso i fatti dal racconto della fidanzata la quale però non conosceva la identità del sig. Ventresca. Dall’esame di tutta la documentazione allegata al fascicolo di ufficio e anche in querela, non si evidenzia, infatti, alcuna identificazione dell’autore del fatto denunziato nella persona del sig. Ventresca. E’ solo l’arbitro che ne parla al collaboratore della Procura, ma solo nella fase delle indagini in epoca successiva e senza che risulti alcun riscontro del fatto nei documenti processuali. Infatti, nella deposizione rassegnata al collaboratore della Procura Federale Sig. Filauro Giancarlo in data 4.5.2009 l’arbitro riferisce: “Sono venuto a sapere dell’accaduto solo al termine della gara, nell’entrare nella mia autovettura ho visto la mia ragazza in lacrime. Subito dopo sono andato in caserma dove la mia ragazza ha identificato colui che aveva commesso il fatto descritto nel supplemento di rapporto del 5 marzo 2009 e, successivamente la mia ragazza ha sporto denuncia ai Carabinieri di Goriano Sicoli nei confronti del Ventresca Antonio”. La Procura Federale ha quindi articolato il ricorso sulla previsione dell’art. 35 CGS con riferimento al comma 1.1. (ancorché non espressamente indicato) censurando la decisione della C.D.T. per aver “disatteso l’indicazione vincolante fornita dal legislatore federale riguardo la valenza dei mezzi di prova”. Alla udienza odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento. Nessuno è comparso per il calciatore Ventresca. In merito la CD Nazionale osserva: l’art. 35 1.1 CGS stabilisce che costituiscono prova piena i rapporti dell’arbitro,degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi e che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura Federale. La normativa dunque assegna ai diversi mezzi, una diversa classificazione e valutazione ai fini probatori. La prova piena è assolutamente e direttamente determinante per la formazione del giudizio circa il comportamento del tesserato in occasione dello svolgimento della gara, mentre gli atti di indagine allegati dalla Procura Federale pur costituendo elementi indispensabili del procedimento ai sensi del successivo art 35 comma 5.1 CGS rappresentano solo una possibilità concorrenziale alla formazione del giudizio da parte degli organi della giustizia sportiva. Ciò premesso, deriva conseguentemente che il contenuto dei supplementi di rapporto, nei quali sono riferiti in aggiunta i fatti addebitati al Sig. Ventresca, provenienti dalla conoscenza di terzi, non possono ritenersi integrativi dei presupposti di classificazione della prova piena perché riportano fatti non rientranti nella cognizione diretta del direttore della gara e provenienti da persona non tesserata, non correlati da elementi di certezza assoluta e, comunque, costituenti oggetto di indagini affidate agli organi di giustizia ordinaria penale ancora nella fase preliminare, allo stato non acquisibili agli atti del procedimento disciplinare sportivo. Con riferimento invece agli esiti delle indagini acquisite e prodotte dalla Procura Federale deve rilevarsi che la deposizione spontanea della Sig.na Pellone non può essere utilizzabile per tutte le considerazioni innanzi svolte e, comunque perché non sorretta da elementi oggettivamente inconfutabili di giudizio, come potrebbe essere una registrazione televisiva, e soprattutto perché la informatrice si riporta integralmente al contenuto della querela che risulta sporta contro persona ignota mancando nell’atto ogni riferimento di individuazione dell’autore del fatto denunziato. Essendo stato dunque affidato alle indagini della polizia giudiziaria, allo stato coperte da segreto istruttorio, sia l’accertamento della identità, sia la responsabilità dell’autore dei fatti denunziati, un eventuale preventivo giudizio di colpevolezza, fondato su elementi probatori non oggettivamente inconfutabili e non doverosamente apprezzabili da parte della giustizia sportiva, potrebbe risultare errato. P.Q.M. Rigetta l’appello proposto dalla Procura Federale.
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