F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 18.06.2010 (293) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MONTESILVANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 18.06.2010
(293) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MONTESILVANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 59 del 22.4.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, letto il reclamo proposto dalla Società ASD Montesilvano, avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 59 del 22.4.2010, che riteneva a carico della Società reclamante la violazione dell’art. 4 comma 2 CGS per responsabilità oggettiva, irrogava alla medesima la sanzione di € 1,000.00 di ammenda. Alla udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto dell’appello. Nessuno invece è comparso per la Società ricorrente. Osserva: La Procura Federale, con atto del 5.2.2010 deferiva innanzi alla C.D.T. Abruzzo, il Sig. Zirpolo Nicola, segretario-consigliere della ASD Montesilvano, per violazione dell’art. 1 comm.1 CGS in relazione all’art. 5 comm. 1, 4 e 5 CGS, e la società stessa ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 5 comma 2 CGS per responsabilità oggettiva diretta. L’esperita istruttoria, accertava che lo Zirpolo, a seguito di una conversazione telefonica con un arbitro della Sezione AIA di Pescara, inviava a quest’ultimo un sms ritenuto di contenuto offensivo. Lo stesso Zirpolo, ammetteva il fatto e chiedeva la definizione del giudizio, con l’applicazione di pena concordata con la Procura Federale nella misura di gg. 40 di inibizione. La C.D.T. Abruzzo accoglieva il richiesto patteggiamento per lo Zirpolo, ed infliggeva alla ASD Montesilvano, in assenza di richieste alternative, l’ammenda di € 1,000.00. Ricorre avverso questa decisione la società, con memoria ritualmente depositata e con la quale, pur riconoscendo il principio della responsabilità oggettiva, posto a carico delle società, quale conseguenza e per il fatto ascrivibile ad un proprio tesserato, rileva come nel caso in esame, la condotta tenuta dal tesserato dovendosi ritenere “esternazione di un pensiero in forma privata” non ricadrebbe nella previsione normativa di cui all’art. 5 comma 4 CGS che sanziona le espressioni lesive della onorabilità quando le stese siano rese pubblicamente o trasmesse con modalità di comunicazioni tali da esser recepite da più persone, di guisa che la conoscenza delle stesse da parte della società consenta alla stessa di dissociarsi pubblicamente così come previsto dall’art. 5 comma 7 CGS. La reclamante evidenzia, inoltre, una eccessiva severità della sanzione, ingiustificata in quanto la condotta dello Zirpolo non può essere riferibile alla Società ASD Montesilvano che, da tale condotta non ha riportato alcun vantaggio, ma anzi ne è uscita danneggiata. Motivi della decisione Non può essere accolta il richiesto proscioglimento della ASD Montesilvano calcio, non potendosi riconoscere alla condotta dello Zirpolo, una mera “esternazione del pensiero, trasmesso in forma privata” in primo luogo perché la telefonia cellulare si avvale del principio di trasmissione per onde radio, raccoglibile anche da persone diverse dal destinatario, ma soprattutto perché le espressioni lesive trasmesse al Dario Nicola, erano strettamente connesse ad un presunto danno, che la società di cui lo Zirpolo era segretario-consigliere avrebbe subito a causa di un arbitraggio ritenuto evidentemente negativo. La stessa qualifica societaria dello Zirpolo, infine, rende pienamente responsabile a titolo soggettivo la società reclamante. Anche la doglianza relativa alla misura della ammenda non può essere accolta apparendo congrua la somma di € 1,000.00 inflitta con la decisione di primo grado. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dalla Società ASD Montesilvano e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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