F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 18.06.2010 (287) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FCD FOLLONICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANDREA CRISTIANO FINO AL 18.9.2011 INFLITTA A SEGUITO DELLA GARA FOLLONICA/CASTIGLIONESE DEL 14

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 18.06.2010 (287) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FCD FOLLONICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANDREA CRISTIANO FINO AL 18.9.2011 INFLITTA A SEGUITO DELLA GARA FOLLONICA/CASTIGLIONESE DEL 14.2.2010 (Campionato di 1^ Categoria) (delibera GS CU n. 54 del 18.3.2010 e CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 59 del 15.4.2010). Con reclamo del 23.4.2010 la Società FCD Follonica ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale c/o il CR Toscana, con CU n. 59 del 15.4.2010, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dalla stessa Società avverso la delibera pubblicata sul CU n. 54 del 18.3.2010, con la quale il Giudice Sportivo aveva inflitto al calciatore Andrea Cristiano la squalifica fino all’11.1.2012. Ascoltato alla odierna udienza l’avv. Davide Novelli, legale della Società reclamante, il quale si riporta integralmente ai motivi del reclamo e ne chiede l’accoglimento. Considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile, e per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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