F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 18.06.2010 (301) – APPELLO DEL SIG. RUBEN DARIO LARROSA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Real Squinzano) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMEN

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 18.06.2010 (301) – APPELLO DEL SIG. RUBEN DARIO LARROSA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Real Squinzano) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 120 dell’8.4.2010). La Commissione, letto il ricorso avverso la decisione del 7.4.2010, della CD Territoriale presso il CR Lazio pubblicata sul C.U. n. 120 dell’8.4.2010, proposto dal tesserato Ruben Dario Larrosa, osserva: La Procura Federale, a seguito di approfondita indagine, deferiva innanzi alla Commissione di disciplina Territoriale della Regione Lazio, i tesserati Umberto Lazzarini, quale Presidente della ACD Vigor Cisterna (già ASD Aprilia), la società stessa ed il calciatore Ruben Dario Larrosa. Il primo per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale; ed inoltre della violazione dell’art. 1 comma 1 e 3 CGS in relazione all’art. 39 del Regolamento della LND e degli artt. 91, 94 e 94ter comma 1, 2 e 6 NOIF. La seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione alla condotta antiregolamentare da ascriversi al Presidente dell’allora ACD Aprilia. Il calciatore Larrosa per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 comma 2 dello Statuto ed inoltre della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 39 del Regolamento della LND e 94 e 94 ter comma 1, 2 e 6 della NOIF. La Commissione Territoriale decideva in ordine alla posizione del solo Umberto Lazzarini e della Soc. ACD Vigor Cisterna, disponendo la separazione dei giudizi, per omessa comunicazione della convocazione al calciatore. La posizione di quest’ultimo veniva, quindi, esaminata con separato giudizio, conclusosi con la decisione oggi reclamata emessa dalla C.D.T. Lazio, in data 8.4.2010 n. 120, in forza della quale al calciatore Larrosa veniva inflitta la sanzione di mesi 6 di squalifica. Ricorre, avverso tale decisione il calciatore il quale, in via principale chiede l’annullamento della decisione, lamentando il mancato esame da parte della Commissione Disciplinare Territoriale, delle note difensive dal medesimo inviate alla Commissione con racc. RR. In data 1 marzo 2010 e ricevuta in data 4.3.2010, come da documentazione postale allegata. In via gradata, il calciatore avanza richiesta di riduzione della sanzione a lui inflitta dalla C.D.T. Lazio. Alla udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso per il ricorrente. Motivi della decisione La richiesta di annullamento della decisione emessa dalla C.D.T. Lazio è infondata e non può essere accolta. Il Larrosa, ha effettivamente inviato le sue note difensive il 1° marzo del 2010, indirizzandole tuttavia al Comitato Regionale Lazio, anziché alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Lazio, ove non sono mai pervenute. La omessa trasmissione delle note difensive all’organo giudicante di prima istanza, è da ascriversi alla genericità dello scritto difensivo e quindi alla impossibilità di individuare il destinatario. Nessuna censura può essere quindi mossa alla Commissione Disciplinare Territoriale. Non può essere accolta, invece, la richiesta di riduzione della sanzione inflitta in prima istanza essendo stata la stessa irrogata entro i minimi edittali previsti per la sola violazione della clausola compromissoria. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dal calciatore Ruben Dario Larrosa, e dispone incamerarsi la tassa versata.
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