F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 22.06.2010 (324) – APPELLO DELLA SOCIETA’ VEVER INTERCOMUNALE Srl AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010 AL SIG. MATTIA BONETTI (calciatore), DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 AL SIG.

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 22.06.2010 (324) – APPELLO DELLA SOCIETA’ VEVER INTERCOMUNALE Srl AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010 AL SIG. MATTIA BONETTI (calciatore), DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 AL SIG. FILIPPO CUTRONA (Presidente), DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2010 AI SIGG. MARCO GHISLENI E GIUSEPPE SCHINELLI (dirigenti) E LA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI DA APPLICARSI NEL CAMPIONATO 2009/2010 E AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’ (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 43 del 13.5.2010). Con ricorso del 3.6.2010, la Società Vever Intercomunale Srl ha impugnato la decisione con la quale la CDT presso il CR Lombardia ha inflitto alla stessa € 1.000,00 di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2009/2010, al calciatore Mattia Bonetti la squalifica fino al 31.10.2010, ai dirigenti Marco Ghisleni e Giuseppe Schinelli l’inibizione fino al 31.10.2010 ed al Presidente Cutrona Filippo fino al 31.12.2010. La Procura Federale, con atto del 2.3.2010 ha contestato agli stessi l’irregolare utilizzo del calciatore Bonetti, tesserato solo a far data dal 27.8.2009, in 14 gare del campionato 2008/2009. La reclamante ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del deferimento per la violazione dei termini di cui all’art. 32, co. 11, CGS, in quanto, poiché la denuncia dei fatti per i quali si è proceduto sarebbe intervenuta nel corso della stagione sportiva 2008/2009, le relative indagini avrebbero dovuto concludersi entro e non oltre il 30.6.2009, ciò a prescindere dalla novella del CGS del 28.5.2010, la cui applicazione non avrebbe portato comunque a conclusioni dissimili. Nel merito, eccepisce l’insussistenza dell’illecito in quanto la domanda di tesseramento era stata correttamente spedita presso il CR Lombardia nel luglio 2008 e che, pertanto, il non avvenuto perfezionarsi dello stesso avrebbe dovuto essere imputabile, esclusivamente, all’Ufficio tesseramenti. Lamenta infine l’eccessività delle sanzioni inflitte delle quali chiede il contenimento nei limiti edittali. Alla riunione del 22.6.2010, la reclamante ha insistito per l’accoglimento del reclamo mentre la Procura Federale per la conferma della decisione impugnata. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Esaminando l’eccezione preliminare di improcedibilità del deferimento, questa Commissione osserva che la disciplina dettata dall’art. 32, co. 11, CGS, a prescindere dalla novella del 2009, continua ad individuare quale momento determinante l’inizio delle indagini, con ogni conseguente onere in merito al termine delle stesse, non il compimento del fatto illecito ma il ricevimento della denuncia dello stesso da parte della Procura Federale. Nel caso di specie, poiché l’apertura dell’inchiesta è avvenuta il 3.7.2009 (data di effettivo pervenimento della nota del 17.6.2009 all’ufficio protocollo – n. 88 – dell’organo inquirente), quindi nella stagione sportiva 2009/2010, le indagini avrebbero dovuto concludersi nella stagione sportiva in corso, posta l’indiscutibile applicabilità della riforma del CGS del 28.5.2009. Sul punto, questa Commissione rileva, innanzitutto, che la trascrizione del numero di protocollo sulla nota del 25.6.2009 non coincide con l’attività di “iscrizione nel registro degli indagati” ma con la mera attribuzione di un numero progressivo di ricezione della corrispondenza in una certa data dalla quale, come emerge dalle decisioni richiamate proprio dalla reclamante, la Procura è effettivamente investita del potere di indagine. Nel merito occorre infine rilevare che, sebbene non ci sia prova dell’invio di una richiesta di tesseramento, non potendosi desumere l’esistenza della stessa dalla mera allegazione di copie di una ricevuta di spedizione e delle relative cartoline di ricevimento, la Commissione Territoriale ha correttamente ritenuto provate le responsabilità dei deferiti, sui quali incombono specifici oneri e doveri, sacralizzati innanzitutto nell’art. 1 CGS, che l’invocata buona fede non è idonea né ad escludere né ad attenuare. Anche la richiesta di rideterminazione delle sanzioni non può essere accolta in quanto il numero ed il ruolo dei soggetti deferiti e, soprattutto, la reiterazione delle violazioni per un periodo di tempo esteso, fa ritenere congrue le sanzioni inflitte. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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