COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 03/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. PEPE EMILIO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. REAL SCERNE 2001, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’A

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 03/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. PEPE EMILIO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. REAL SCERNE 2001, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 32, COMMI 1 E 7 DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DELLA L.N.D., COME INTEGRATO DALLE DISPOSIZIONI EMANATE CON C.U. N° 1 DELLA L.N.D., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, NON AVENDO PARTECIPATO CON UNA PROPRIA SQUADRA, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE E/O PROVINCIALE; - DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SCERNE 2001 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE. Con nota del 30.3.10, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. a.r. del 27.4.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 31.05.2010, alle ore 16,15, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza è comparso il solo rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, il quale, illustrate le ragioni del deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e per l’applicazione delle seguenti sanzioni: trenta giorni d’inibizione al Sig. Pepe Emilio e € 3.000,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Real Scerne 2001. Ritenuta, pertanto, la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni sollevate, siccome risultante per tabulas, la Commissione reputa equo infliggere la sanzione dell’inibizione di giorni trenta al Sig. Pepe Emilio, nonché l’ammenda di € 2.000,00 alla Società A.S.D. Real Scerne 2001. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere al Sig. Pepe Emilio l’inibizione di giorni trenta, nonché di infliggere € 2.000,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Real Scerne 2001. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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