COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 09/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. PUCA RICCARDO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. TORCIDACALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1 E 6 LETT. B) E D) C.G.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°71 del 09/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL SIG. PUCA RICCARDO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. TORCIDACALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1 E 6 LETT. B) E D) C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 1 C.G.S. PER AVERE PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA A.S.D. TORCIDA CALCIO, LETTERA DEL PRESIDENTE DEL 22.02.2010 CONTENENTE GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’ARBITRO DELLA GARA ASD TORCIDA – ATLETIC PRO PENNE, DISPUTATA IL 21.02.2010, NONCHE’ DELLA REPUTAZIONE E DELLA CREDIBILITA’ DELL’ISTITUZIONE FEDERALE NEL SUO COMPLESSO ED IDONEI A NEGARE LA CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI;
- DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORCIDACALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DELL’ART. 5, COMMA 2 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.
Con nota del 16.4.10, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.
Con raccomandata a.r. del 04.5.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 07.06.10, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, nonché il Sig. Puca Riccardo, presidente della A.S.D. Torcida Calcio, il quale chiedeva, ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni concordate con la Procura nella seguente misura: ammenda di € 578,00 alla società Torcida Calcio e inibizione di mesi cinque e giorni dieci al Presidente.
La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visti gli artt. 23 e 24 C.G.S.
DELIBERA
di infliggere al Sig. Puca Riccardo l’inibizione di mesi cinque e giorni dieci ed alla Società A.S.D. Torcida Calcio l’ammenda di € 578,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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