COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 del 19 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 116 della Società A.S.D. REAL CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 152 del 19 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 116 della Società A.S.D. REAL CORIGLIANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°132 del 15.04.2010 (squalifica del campo “a porte chiuse” per 2 gare, ammenda di € 1.000,00)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il rappresentante della Società ricorrente e l'arbitro, a chiarimenti;
ritenuto che, alla stregua delle dichiarazioni rese dal direttore di gara, i fatti ascritti alla Società ricorrente vanno diversamente
valutati poiché è emerso che, a partita conclusa, per festeggiare l'ormai acquisita promozione, alcuni sostenitori del Real Corigliano
entravano in campo e si rendevano protagonisti di scaramucce, senza conseguenze fisiche, con due calciatori della Crucolese.
Che, pertanto, appare conforme a giustizia conformare la sanzione inflitta ai reali fatti accaduti.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, presentato dalla ASD Real Corigliano, delibera:
riduce l'ammenda ad € 200,00 (duecento/00);
riduce la squalifica del campo “a porte chiuse” ad UNA gara effettiva;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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