COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 36 a carico di: Vincenzo GUALTIERI, tesserato nella stagione sportiva 2009-10 con l’A
	
                COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul 
COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio  2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 36 a carico di: 
Vincenzo GUALTIERI, tesserato nella stagione sportiva 2009-10 con l’ASD POL. NUOVA ACCONIA in qualità di calciatore, 
per rispondere della violazione dell’articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F. e dell’articolo 1, comma 3 del Codice di Giustizia 
Sportiva; 
Antonello CHIRICO, tesserato nella stagione sportiva 2009-10  con l’ASD Real Pianopoli in qualità di dirigente per 
rispondere della violazione dell’articolo 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e degli articoli 7, comma 2 e 16, comma 
1 dello Statuto Federale; 
società ASD POL. NUOVA ACCONIA e ASD REAL PIANOPOLI, per  rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della 
violazione dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. 
IL DEFERIMENTO 
Il Vice Procuratore Federale, 
delegato il Sostituto procuratore federale Avv. Stefano Laporta in  ordine alla lettera del 19.10.09 inviata dal Comitato Regionale 
Calabria con la quale veniva trasmessa alla Procura Federale, per il seguito di competenza, copia della documentazione relativa alla 
violazione dell’art.40, comma 4 delle N.O.I.F. del calciatore Gualtieri Vincenzo, nato il 12.9.72, matricola n. 2941379. La nota recava 
in allegato, tra l’altro, copia della richiesta di tesseramento n.021330 del 31.8.09 per la società ASD Nuova Pol. Acconia (matr. 
73178), copia della richiesta di tesseramento n. 22293 del 14.9.09 per la società ASD Real Pianopoli, nonché copia della lettera 
datata 19.10.09 del C.R. Calabria indirizzata a questa ultima società; 
visto che, effettivamente, dalla documentazione prodotta in atti risultano le due richieste di tesseramento e che, in ragione di ciò, con 
la nota del 19.10.09, sopra emarginata ed indirizzata alla società ASD Real Pianopoli, il C.R. Calabria ha respinto la richiesta di 
tesseramento del calciatore in questione con questa società per violazione dell’articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F. (in quanto già 
tesserato con la società ASD Pol. Nuova Acconia del 31.8.09); 
visto che l’attività d’indagine espletata ha consentito la ricostruzione della vicenda;  
visto che, durante le rispettive audizioni, i dirigenti delle due società coinvolte e responsabili delle operazioni di tesseramento hanno 
dichiarato che il Gualtieri ha sottoscritto entrambe le richieste di tesseramento; lo stesso avrebbe informato la società Real Pianopoli 
- che ha inoltrato la richiesta successivamente alla società Pol. Nuova Acconia - di avere sì sottoscritto il modulo di tesseramento 
con quest’ultima società, ma di non avere perfezionato la richiesta per non avere trovato “l’accordo” con la predetta società; 
visto che, durante l’audizione, il Chirico Antonello, tesserato nella corrente stagione sportiva con l’ASD Real Pianopoli in qualità di 
dirigente, ha ammesso di avere provveduto lui stesso, in virtù di delega di firma conferitagli dal presidente della Società, ad inoltrare 
la richiesta di tesseramento, pur essendo stato informato dal Gualtieri che lo stesso aveva già firmato per altra società, omettendo 
qualsiasi verifica in ordine alla veridicità di quanto affermato dal calciatore in questione; 
visto che i dirigenti ascoltati hanno dichiarato che il Gualtieri non ha disputato alcuna gara, né ufficiale, né amichevole con le 
rispettive società; 
visto che, benché convocato dagli uffici della Procura per essere ascoltato, il signor Gualtieri Vincenzo non si è presentato e non ha 
fornito notizie o giustificazioni rispetto alla mancata presentazione; 
considerata la gravità del comportamento tenuto dal signor Gualtieri Vincenzo, tesserato con la ASD Pol. Nuova Acconia, per avere 
sottoscritto una doppia richiesta di tesseramento e per non essersi presentato, dinanzi al collaboratore della Procura Federale per 
essere ascoltato al riguardo; 
considerata, inoltre, la gravità del comportamento tenuto dal Chirico Antonello, tesserato con l’ASD Real Pianopoli in qualità  di 
dirigente, per avere inoltrato la richiesta di tesseramento del Gualtieri per la propria società, pur sapendo che lo stesso aveva già 
firmato per altra società, omettendo qualsiasi tipo di controllo preventivo; 
rilevati profili di responsabilità disciplinare ai sensi dell’articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F. e dell’articolo 1, comma 3 del Codice di 
Giustizia Sportiva in capo al  Gualtieri Vincenzo, tesserato nella corrente stagione sportiva con la ASD Pol. Nuova Acconcia, nonché 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e degli articoli 7, comma 2 e 16, comma 1 dello Statuto federale in 
capo al  Chirico Antonello, tesserato nella corrente stagione sportiva con l’ASD Real Pianopoli in qualità di Dirigente; 
considerata la condotta tenuta durante l’audizione dal  Chirico Antonello; 
rilevata, altresì, la responsabilità oggettiva delle società ASD Pol. Nuova Acconcia e ASD Real Pianopoli; 
vista la proposta del Sostituto procuratore federale Avv. Stefano Laporta; 
visto l’art. 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva;  
HA DEFERITO 
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 22 aprile 2010, prot. nr.6972/589 pf 09 10/MS/vdb: 
Gualtieri Vincenzo, tesserato nella stagione sportiva 2009-10 con l’ ASD POL. Nuova Acconia in qualità di calciatore, per rispondere 
della violazione dell’articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F. e dell’articolo 1, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva,come descritto 
nella parte motiva; 
Chirico Antonello, tesserato nella stagione sportiva 2009-10 con  l’ASD Real Pianopoli in qualità di dirigente per rispondere della 
violazione dell’articolo 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e degli articoli 7, comma 2 e 16, comma 1 dello Statuto Federale, 
come descritto nella parte motiva; 
le società ASD POL. Nuova Acconia e ASD Real Pianopoli, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione 
dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. 
IL DIBATTIMENTO 
Nella riunione del 24 maggio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. 
Gianfranco Marcello. Nessuno dei deferiti è comparso.  
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE 
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: 
nei confronti: 
di Gualtieri Vincenzo mesi quattro di squalifica e l’ammenda di € 300,00;  
di Chirico Antonello mesi uno di inibizione e € 200,00  di ammenda; 
della società ASD Pol. Nuova Acconia  € 200,00 di ammenda; 
della società ASD Real Pianopoli € 300,00 di ammenda. 
I MOTIVI DELLA DECISIONE 
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito 
nella parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i deferiti. 
 
P.Q.M. 
La Commissione Territoriale Disciplinare irroga: 
a GUALTIERI Vincenzo mesi QUATTRO di squalifica e l’ammenda di € 300,00(trecento/00);  
a CHIRICO Antonello mesi UNO di inibizione e € 200,00(duecento/00) di ammenda; 
a carico della società ASD POL. NUOVA ACCONIA €200,00(duecento/00) di ammenda; 
a carico della società ASD REAL PIANOPOLI € 300,00 (trecento/00) di ammenda.                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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