COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 129 della Società A.C. COMERCONI 2005 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della De
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 129 della Società A.C. COMERCONI 2005
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato
Ufficiale n° 60 del 21.04.2010 (squalifica fino al 21.12.2010 del calciatore CONTARTESE Bruno).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la responsabilità del capitano in luogo dell’autore dell’atto di
violenza compiuto nei confronti dell’arbitro e non identificato.
Nel ricorso la A.C. COMERCONI 2005 individua e indica in altro calciatore l’autore dell’atto stesso.
Questa Commissione non può esaminare nel merito il reclamo in quanto lo stesso è stato proposto oltre i termini (settimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare)
previsti a pena di inammissibilità dall’art. 46 4 C.G.S..
Il reclamo è, pertanto, da dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
Trasmette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria, per quanto di competenza, in merito alle affermazioni contenute nel
ricorso.
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