COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AVERSANA SAN DIEGO – GARA POL. S. MARIA / AVERSANA SAN DIEGO DEL 28.11.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AVERSANA SAN DIEGO – GARA POL. S. MARIA / AVERSANA SAN DIEGO DEL 28.11.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: l’atto d’impugnazione è stato “formalizzato”, per
così dire, su due fogli bianchi, con addirittura il timbro, della società reclamante, apposto su altra carta,
incollata sul primo dei due fogli; con il secondo foglio, anch’esso non intestato e neppure timbrato. Nel
rispetto della giurisprudenza di riferimento, questa C.D.T. deve procedere alla declaratoria
d’inammissibilità del reclamo medesimo, con preclusione assoluta all’esame nel merito. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Aversana San Diego.
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