COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA COMP. MARIGLIANESE / ATL. CASALNUOVO DEL 25.04.201

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA COMP. MARIGLIANESE / ATL. CASALNUOVO DEL 25.04.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i due distinti reclami, presentati dalla società Comprensorio Mariglianese; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; auditi, a chiarimenti, l’arbitro ed i due Commissari di campo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione, relativo alla richiesta di ripetizione della gara e di riduzione della sanzione pecuniaria. Invero, a seguito di puntuale istruttoria, questa C.D.T. ha rilevato, anche in ragione dell’audizione del direttore di gara e dei due Commissari di Campo, che non sono emersi elementi probanti, che possano confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto ufficiale e quanto da lui dichiarato in occasione dell’audizione resa presso questa C.D.T. Sul punto, deve necessariamente ribadirsi il principio, di consolidata giurisprudenza, in base al quale il referto arbitrale e le dichiarazioni rese dai direttori di gara agli Organi di Giustizia Sportiva debbano considerarsi fonti privilegiate di prova. In relazione alla decisione dell’arbitro di sospendere la gara, deve osservarsi che la durata della sospensione, la sua motivazione (rilevata anche dai Commissari di Campo), l’insistente atteggiamento minaccioso ed aggressivo dei tesserati della società Comprensorio Mariglianese, hanno determinato un quadro generale, obiettivamente non compatibile con una serena prosecuzione dell’evento agonistico. Non merita censura, dunque, la decisione del G.S.T. di infliggere gara persa a carico della società Comprensorio Mariglianese medesima. Quanto al secondo reclamo, relativo alla richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte dal Primo Giudice, nei confronti dei calciatori Sepe Raffaele, Marino Valerio, Marino Vincenzo, Palmieri Antonio e Parisi Francesco, l’approfondita istruttoria, disposta ed espletata da questa C.D.T., ha consentito di accertare la non perfetta corrispondenza delle sanzioni all’effettiva gravità delle infrazioni commesse dai calciatori. Sulla base anche dei referti dei Commissari di Campo, e delle dichiarazioni rese da entrambi, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., si ritiene di dover derubricare i comportamenti dei calciatori, con conseguenziale riduzione delle sanzioni a loro carico, come di seguito specificato: Sepe Raffaele, fino al 31.10.2010; Marino Valerio, squalifica ridotta a cinque gare; Parisi Francesco, squalifica ridotta a quattro gare; Marino Vincenzo e Palmieri Antonio, fino al 31.12.2010. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo in ordine alla richiesta di ripetizione della gara, disponendo l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Comp. Mariglianese; di accogliere parzialmente il reclamo, relativo alle squalifiche ai calciatori, disponendone la riduzione, come di seguito specificato: a carico di Sepe Raffaele, riduzione al 31.10.2010; a carico di Marino Valerio, riduzione a cinque gare; a carico di Parisi Francesco, riduzione a quattro gare; a carico di Marino Vincenzo e di Palmieri Antonio, riduzione al 31.12.2010; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata, relativa a questo secondo atto d’impugnazione.
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