COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 153 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. VITALI GIOCOMO, tess. A.S.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 153 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. VITALI GIOCOMO, tess. A.S.D. Porretta C.F.G.C., sig. GAGGINI ROLANDO, Pres. A.S.D. Porretta C.F.G.C., A.S.D. PORRETTA C.F.G.C. e A.S.D. M.S.P. – camp. I^ cat. Con nota 30.3.2010 n. 6299/531, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. VITALI GIACOMO, tess. A.S.D. Porretta C.F.G.C., delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Porretta C.F.G.C., mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. M.S.P.; - il sig. GAGGINI ROLANDO, Presidente della società A.S.D.Porretta C.F.G.C., della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Vitali Giacomo, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. M.S.P., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. PORRETTA C.F.G.C., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, i sigg. VITALI e GAGGINI nonchè l’A.S.D. PORRETTA C.F.G.C., hanno inviato una memoria in cui pur “non contestando il deferimento, dalle circostanze di fatto riportate nel deferimento stesso, emerge chiaramente la buona fede dell’A.S. PORRETTA C.F.G.C. e del suo Presidente il quale, non appena avvedutosi dell’errore, ha provveduto immediatamente (due giorni dopo) a regolarizzare il tesseramento del VITALI” e chiedono di essere ascoltati. Sono rappresentati all’odierno dibattimento il sig. GAGGINI e l’A.S.D. PORRETTA C.F.G.C. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per giorni 20 (anzichè per mesi 1 come sanzione base) per il sig. GAGGINI ROLANDO, nella ammenda di € 270 (anziché € 400) per l’A.S.D. PORRETTA C.F.G.C. e nell’ammenda di € 100 (anzichè € 150) per l’A.S.D. M.S.P.. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbansi affermare le violazioni attribuite al calc. VITALI GIACOMO con la squalifica per 1 giornata di gara. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni ad esse attribuite; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. GAGGINI, l’A.S.D. PORRETTA C.F.G.C. e l’A.S.D. M.S.P., con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., - preso atto che il calc. VITALI GIACOMO risulta regolarmente tesserato, dal 29.8.2009, per l’A.S.D. PORRETTA C.F.G.V.; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; d e l i b e r a - di infliggere al sig. GAGGINI ROLANDO la inibizione per giorni 20, all’A.S.D. PORRETTA C.F.G.C. l’ammenda di € 270, all’A.S.D. M.S.P. l’ammenda di € 100 ed al calc. VITALI GIACOMO una giornata di squalifica. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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