COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FONTE NUOVA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FONTE NUOVA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 140 DEL 13.5.2010
(Gara: FONTE N.-CENTRO ITALIA S. O. del 18.5.2010 Campionato di Juniores Reg.le B )
L’A.S.D. FONTE NUOVA ha proposto reclamo, avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, con il quale ha chiesto l’omologazione del risultato della gara, conclusasi per 2 a 1 e sospesa dall’arbitro a pochi secondi dalla fine dell’incontro.
Il reclamo di cui trattasi è inammissibile. Infatti la reclamante, ha inviato alla controparte copia dei motivi del ricorso, per raccomandata A.R. nei termini previsti omettendo però il contestuale invio alla stessa tramite fax o altro mezzo idoneo o deposto presso questo Comitato, togliendo così alla controparte la possibilità di svolgere, nei medesimi termini, eventuali controdeduzioni.
Ciò detto, questo Commissario Disciplinare Territoriale
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dall’A.S.D. FONTE NUOVA, confermando le
decisioni impugnate.
La tassa viene incamerata.
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