COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SPERDUTI MATTEO ATTUALMENTE CALCIATORE DELLA U.S. SA.MA.GOR. DEL SIG. VITTOR
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SPERDUTI MATTEO ATTUALMENTE CALCIATORE DELLA U.S. SA.MA.GOR. DEL SIG. VITTORI FABRIZIO PRESIDENTE DELLA A.S. NUOVA CIRCE E DELLA SOCIETA’ NUOVA CIRCE.
Con atto del 6 aprile 2010 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio il Sig. Sperduti Matteo ed il Sig. Vittori Fabrizio, nelle qualità indicate in epigrafe, per la violazione degli articolo 29 comma 2 e 3 delle NOIF e dell’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. . e la società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo presidente.
Nell’atto, a sostegno della richiesta, l’Organo requirente deduce che, a seguito di remissione degli atti da parte della stessa Commissione Disciplinare, era stato investito della vicenda relativa alla richiesta operata all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, dal calciatore Sperduti Matteo di pagamento di spettanze dovute in base ad un contratto di prestazione calcistica dilettantistica 2008/2009. Dall’esame degli atti il contratto stipulato tra le parti era risultato in palese violazione degli articoli 29 comma 2 e 3 delle NOIF e dell’articolo 39 comma 2 del regolamento di lega. In forza di tale violazione la Procura deferiva i tesserati e la società per le violazioni sopra evidenziate.
La Commissione Disciplinare, investita del deferimento, fissava la riunione per la discussione dandone notifica alle parti ed assegnando ai deferiti un termine per il deposito di memorie difensive.Facevano pervenire memorie difensive, di analogo tenore, tutti i soggetti deferiti con le quali sottolineavano che, a mente dei regolamenti vigenti, il contratto intercorso tra il calciatore e la società non doveva intendersi come irregolare in quanto nello stesso era stabilito un rimborso spese mensile addirittura inferiore al costo vivo dello spostamento del calciatore da Latina, luogo di residenza, a San Felice Circeo luogo di effettuazione delle prestazioni, tre allenamenti ed una gara di campionato. In tal senso non ci si trovava di fronte ad una pattuizione economica irregolare ma alla definizione scritta di un diritto al rimborso delle spese vive che il calciatore poteva ben esercitare senza incorrere in alcuna sanzione.
Nella riunione le parti presenti insistevano per l’accoglimento delle rispettive tesi difensive e la Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e con l’irrogazione della squalifica a carica del calciatore Sperduti per 18 mesi, per l’inibizione a carico del presidente Vittori Fabrizio per anni tre, e per l’ammenda di € 7.500,00 e due punti di penalizzazione in classifica per la società Nuova circe.Il difensore del calciatore Sperduti insisteva per il proscioglimento sollevando anche la questione di una possibile duplicazione del precedente giudizio ormai conclusosi con decisione passata in giudicato. Sul punto la Procura Federale replicava che il presente giudizio riguarda violazione diverse rispetto a quello già esauritosi.La Commissione Disciplinare ritiene preliminarmente che non ci si trovi di fronte ad un giudizio per fatti già coperti dal giudicato. Il precedente deferimento a carico del calciatore, conclusosi con il proscioglimento, riguardava infatti la violazione della cosiddetta clausola compromissoria e tendeva a censurare il ricorso fatto dal giudice ordinario affinchè venisse riconosciuto l’inadempimento contrattuale a carico della società Nuova Circe, per il pagamento di due mensilità del contratto stipulato tra le parti. E’ evidente che l’attuale procedimento, instauratosi su segnalazione della stessa Commissione, riguarda una violazione del tutto diversa, in quanto si censura la stipulazione tra le parti di un contratto irregolare in violazione delle norme regolamentari. Non può quindi parlarsi di “ne bis in idem” trattandosi di oggetti del tutto diversi.
Nel merito la violazione appare sussistente. Contrariamente a quanto doviziosamente argomentato dai deferiti, con il richiamo a decisioni della giurisprudenza di altri Uffici rispetto a quello attualmente investito della decisione, la Commissione ritiene che il contratto stipulato tra le parti, per la sua formulazione letterale e la ratio sottesa, non poteva rientrare nei paradigma regolamentari, dettati dalle norme richiamate come violate. Infatti la pattuizione intercorsa tra le parti prescindeva dall’effettuazione o meno delle prestazioni e forfetizzava il rimborso su base mensile. In tal modo si locupletava il rapporto di dipendenza intercorso tra il calciatore e la società, svincolandolo da una qualsiasi documentazione delle spese effettivamente sostenute. Nel contratto non era nemmeno stabilito che il premio o rimborso venisse sospeso in caso di mancata disponibilità del calciatore per cause dipendenti od indipendenti dalla sua volontà. Tanto è vero questo che il calciatore ha ottenuto dalla giustizia ordinaria i provvedimenti ingiuntivi richiesti senza dover nemmeno dimostrare di aver effettuato alcuna prestazione, allenamento o gara, con la società. In sostanza il rimborso mensile era agganciato al mero rapporto di tesseramento ed è proprio quanto la normativa federale in essere vuole evitare, impedendo che, in alcun modo, possa definirsi la prestazione del calciatore non professionista, tesserato per società che partecipino a campionati in ambito regionale o locale, come rapporto di dipendenza subordinata, para subordinata o libero professionale. La stipulazione di contratti in violazione delle norme è foriera di contenzioso in ambito ordinario che, a lungo andare, potrebbe scardinare l’essenza stessa del calcio dilettante, devastando sia economicamente che dal punto di vista dell’immagine esterna le società, l’organizzazione federale e gli stessi tesserati. Le sanzioni richieste dalla Procura, stante la gravità del fatto per le considerazioni richiamate, sono appena incongrue per eccesso rispetto agli addebiti e solo in considerazione del modesto corrispettivo, perché di questo si parla al di là delle locuzioni usate per eludere la normativa sul lavoro autonomo, pattuito.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare al calciatore SPERDUTI Matteo, attualmente tesserato con la società Sa.Ma.Gor. la squalifica per anni uno, al presidente della società Nuova circe Vittori Fabrizio la inibizione per anni due ed alla società Nuova Circe la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 7.500,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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