COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 22/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di Maria De Lurdes De Jesus Antonio per la violazione

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 22/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di Maria De Lurdes De Jesus Antonio per la violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.i.F.. Il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato, nell’ambito della F.I.G.C., dal comma 11 bis dell’articolo 40 delle N.O.I.F.. Detta norma dispone che la richiesta di tesseramento presso la F.I.G.C. relativa a calciatori di cittadinanza non italiana deve essere corredata, tra l’altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore “di non essere mai stata tesserato per Federazione estera.”In occasione della richiesta di tesseramento della calciatrice Maria De Lurdes De Jesus Antonio, nata il giorno 1 aprile 1988, la A.S.D. San Giusto Le Bagnese ha inoltrato, in data 05.10.2009, unitamente all’altra documentazione richiesta, l’attestazione rilasciata dalla calciatrice “di non essere mai stato tesserata con società appartenenti a Federazioni estere”. L’Ufficio Tesseramenti nell’effettuare i dovuti controlli ha rilevato che la calciatrice in oggetto è stato tesserata, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, per la “ Associacao Caca e Pesca Caranguejeira”, Società affiliata alla Federazione Calcio Portoghese, disponendo, di conseguenza, il deferimento indicato in epigrafe. L’esame della questione e’ stata disposta dalla C.D. per la data odierna, previa rituale comunicazione alle parti interessate. Sono presenti: - l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale; - la calciatrice Maria De Lurdes De Jesus Antonio accompagnata dal sig. Burroni Gabriele tesserato per la società San Giusto Le Bagnese. - Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito, tramite il suo accompagnatore, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale qui rappresentata un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che viene sottoposto all’attenzione del Collegio. - alla calciatrice deferita: squalifica per mesi cinque ridotta a mesi tre per il rito. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio e, dopo ampia discussione, rileva la non congruità della sanzione proposta e quindi respinge l’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S, Di conseguenza dispone l’esame del merito del deferimento. Introdotto il dibattimento, interviene l’avvocato Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, il quale rileva che non è stata necessaria alcuna attività istruttoria risultando i fatti dalla documentazione trasmessa dall’Ufficio Tesseramento. Passa quindi a chiedere l’irrogazione delle sanzioni che indica nel modo seguente:  alla calciatrice Maria de Lurdes De Jesus Antonio, la squalifica per mesi cinque. La calciatrice, attraverso il suo rappresentante, invoca la buona fede del suo comportamento e l’errore in cui è incorsa nel credere distinti, nella Federazione Portoghese, i campionati di calcio a undici e calcio a cinque così da considerarsi sport diversi. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che la violazione ascritta alla calciatrice risulta inequivocabilmente per “tabulas” per cui il deferimento è fondato. Osserva a tal fine che il comportamento della calciatrice, derivante dalla sottoscrizione mendace consegnata alla Società, costituisce indubbia violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto richiesto, con carattere di perentorietà e quindi ad substantiam, dall’art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F.. Rileva ancora che non risulta assunto alcun provvedimento disciplinare a carico della Società e del suo legale rappresentante i quali, una volta ricevuta la documentazione dalla calciatrice, avrebbero dovuto porre in essere presso gli Uffici Federali, prima di inoltrare la richiesta di tesseramento, ogni possibile controllo circa il reale status della calciatrice in quel momento. Richiama a tal proposito i precedenti deferimenti effettuati dalla Procura Federale in ordine a medesime fattispecie. (da ultimo il deferimento n° 4148/877pf0809 in data 20 gennaio 2010) P.Q.M. la C.D.T.T. infligge alla calciatrice Maria De Lurdes De Jesus Antonio la squalifica per mesi uno disponendo altresì il rinvio degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti che, eventualmente, riterrà dover assumere.
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