COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 69 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 27/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di Angelo Aldi, già A.E. della Sezione A.I.A di Arez

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 69 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 27/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di Angelo Aldi, già A.E. della Sezione A.I.A di Arezzo, per rispondere delle violazioni degli artt. 1, comma 1, del C.G.S.; dell’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento A.I.A.; dell’art. 40, comma 4, lettera d), dell’art. 40, comma 3 lettera f) del medesimo Regolamento. In data 30 ottobre 2009 questa Commissione, nell’esaminare il reclamo prodotto dalla U.S.D. Castelfranco “Fulgor 1918” avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S. di Arezzo che la riguardavano e pubblicati sul C.U. 9 bis /2009, ha rilevato nel rapporto di gara lacune e contraddizioni che la inducevano a richiedere all’arbitro della gara Castelfranco Fulgor – Castelluccio disputata in data 29/09/2009 il supplemento di rapporto previsto dall’art. 34, c. 5, del C.G.S.. Il Sig. Angelo Aldi, perché di lui si tratta, nonostante solleciti telefonici da parte di questo giudice e l’invito scritto rivoltogli dal proprio Organo Tecnico in data 17/10/2009 non provvedeva, costringendo la Commissione a trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di accertare, con particolare riferimento alle contraddizioni emergenti dagli atti, eventuali responsabilità. Detto Ufficio ha ritenuto il Sig. Aldi responsabile delle violazioni che gli vengono contestate in epigrafe provvedendo a deferirlo a questa Commissione. Le parti, convocate per la data odierna attraverso le rituali notifiche, sono così presenti: - rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini; - il Sig. Angelo Aldi, risulta assente. Illustrato brevemente il provvedimento da parte del Presidente del Collegio, prende la parola l’Avvocato Stefanini il quale, per conto della Procura Federale, chiede il riaffermarsi della responsabilità del soggetto deferito per la constatata violazione dell’obbligo di carattere etico imposto dall’art. 40, comma 2 del regolamento A.I.A., concernente i principi di lealtà, trasparenza, rettitudine che sono posti a difesa della credibilità dell’A.I.A. e del ruolo che l’arbitro riveste. Il Sostituto contesta altresì all’Aldi la violazione della lettera d) del comma 4 dell’art.40 del regolamento A.I.A. per aver fornito chiarimenti al dirigente di una delle due squadre prima dell’intervento del G.S. e di essersi comunque prestato a sottoscrivere di essere incorso in un errore nell’aver assunto un provvedimento disciplinare in campo.Gli ultimi addebiti che vengono mossi al tesserato sono riferiti al non aver collaborato, malgrado l’esistenza di un preciso obbligo normativo, con gli Organi della Disciplina Sportiva e di non aver risposto alla convocazione del collaboratore della Procura Federale.Pur prendendo atto che il deferito si è dimesso dall’A.I.A., l’Avvocato rileva che ciò non lo sottrae dall’essere sottoposto alla giurisdizione degli Organi della Disciplina Sportiva.Chiede di conseguenza infliggersi al Sig. Angelo Aldi la sanzione della squalifica per mesi dodici.La C.D. in sede di decisione non può che confermare l’impianto accusatorio della Procura Federale quale emerge dagli atti, facendo altresì rilevare - al di là dei fatti collaterali che sono stati oggetto di decisioni del G.S. già passate in giudicato - che il comportamento tenuto sottraendosi alla richiesta di chiarimenti, a fini di giustizia, è riferito ad un rapporto di gara, di per sé lacunoso al quale ha fatto seguito un supplemento in aperta contraddizione con esso.Tutto ciò non è assolutamente confacente con il ruolo che la categoria arbitrale riveste nell’ambito della Federcalcio della quale costituisce perno vitale.La deliberata volontà di sottrarsi a qualsiasi forma di collaborazione (mancata risposta alla convocazione della Procura, puerilmente giustificata con le avvenute dimissioni) unita alla mancanza di totale trasparenza nel comportamento tenuto in occasione della redazione del rapporto di gara, rendono la posizione dell’Aldi ancora più precaria sotto l’aspetto disciplinare. P.Q.M. la C.D. infligge all’incolpato Aldi Angelo la sanzione della squalifica per mesi dodici da scontarsi, qualora il predetto non sia oggi più tesserato, a decorrere dal momento di una sua eventuale richiesta di ammissione in uno qualsiasi dei ruoli federali.
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