COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 26/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: – Gemignani Marco, Presidente della
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
26/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati:
- Gemignani Marco, Presidente della U.C. s.p.a. Vecchiano di S.Giuliano Terme, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli art. 23 delle N.O.I.F., all’art. 35 del regolamento del Settore Tecnico ed ancora all’art. 91 delle N.O.I.F;
- La Ferla Matteo, dirigente della medesima Società, per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’ art. 23 delle N.O.I.F.
- e della U.S. S.p.a. Vecchiano di San Giuliano Terme in conseguenza della responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’ art. 4, commi 1 e 2, in ordine a quanto ascritto ai tesserati sopra indicati.
L’esposto del genitore di un giovane calciatore partecipante, nel corso dell’annata calcistica 2008/2009, al campionato Allievi Provinciali nella squadra della U.C. s.p.a. Vecchiano S.Giuliano Terme, tendente ad accertare la legittimità dei comportamenti di alcuni tesserati e della medesima Società nei confronti del figlio minore, ha indotto la Procura Federale, a seguito degli accertamenti eseguiti, a porre in essere il deferimento indicato in epigrafe.
In conseguenza della convocazione, disposta da questa Commissione per la data odierna, sono presenti:
- l’Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della procura Federale;
- il tesserato sig. Marco Gemignani, in proprio ed in rappresentanza della Società;
- il tesserato sig. La Ferla Matteo in proprio, difeso dall’Avvocato Giuseppe Pistoresi del Foro di Lucca.
Il Presidente del Collegio in apertura del dibattimento espone i fatti che hanno dato origine al deferimento.
Il Sig. La Ferla Matteo ha svolto nell’ambito della stagione 2008/2009, secondo le risultanze degli atti, le funzioni di allenatore aggiungendovi, nel corso di sette gare, anche quella di massaggiatore, pur essendo in possesso unicamente di una tessera impersonale e non della prevista abilitazione.
Il Presidente della Società, Marco Gemignani, non solo ha consentito al predetto Matteo La Ferla di sostituire il Sig. Mario La Ferla (tesserato quale istruttore di giovani calciatori) nelle funzioni di allenatore, ma non ha garantito a un giovane calciatore il regolare svolgimento dell’attività sportiva prevista dalle norme federali. Da tali comportamenti consegue la responsabilità della Società come contestato.
L’Ufficio della Procura ha inoltre precisato che la posizione del tesserato La Ferla Mario - istruttore di giovani calciatori - è oggetto di un autonomo atto di deferimento.
Risulta tempestivamente depositata agli atti, da parte del difensore ritualmente nominato, una memoria con la quale i Signori Mario e Matteo La Ferla ritengono l’esposto del padre del calciatore, che ha dato origine al deferimento, irrituale in quanto carente di legittimazione attiva perché mancante dell’autorizzazione del Giudice Tutelare trattandosi di soggetto minore.
Senza tale autorizzazione non è possibile, a parere della difesa, porre in essere atti che “…possono dar luogo a procedimenti anche di natura giudiziaria.” per cui l’intero procedimento è nullo.
In conseguenza di ciò chiede la vittoria di spese ed onorari.
La memoria prosegue affermando la impossibilità di sottoporre al giudizio sportivo il Sig. Matteo La Ferla in quanto egli non riveste la qualifica prevista dall’art. 23 delle N.O.I.F., per cui non è perseguibile.
In sostanza il La Ferla è “ reo soltanto di aver partecipato e sostituito, con il consenso dei responsabili e titolari della U.C. s.p.a. Vecchiano S. Giuliano Terme, il proprio padre al quale ha dato una mano in occasione di allenamenti sportivi.”
Il Matteo La Ferla si è quindi semplicemente limitato a ripetere quanto indicatogli dal padre Mario, istruttore munito di patentino valido. Ritiene ancora l’estensore della memoria che la responsabilità per la violazione dell’ art. 35,c. 1, del Regolamento del Settore Tecnico e quella di cui all’art. 38 delle NOIF viene attribuita ai due soggetti deferiti in via presuntiva Dopo aver ancora una volta censurato il comportamento del calciatore e del di lui genitore, ritenendo giustificato il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del giovane calciatore, conclude per il proscioglimento di entrambi i soggetti deferiti. Chiede ancora una volta la prova per testi.Così esposti i fatti il rappresentante della Procura Federale viene chiamato ad esporre la posizione dell’Ufficio. L’Avvocato Stefanini, richiamati gli atti istruttori e le dichiarazioni rese in quella sede dal Sig. Mario La Ferla in ordine alla collaborazione a lui prestata dal figlio Matteo, non iscritto, come da accertamenti eseguiti, nell’albo del Settore Tecnico, riafferma la responsabilità di quest’ultimo per avere prestato attività specifica di allenatore senza la prescritta autorizzazione. Al medesimo soggetto deve altresì essere addebitato il suo inserimento nelle lista di sette gare quale massaggiatore essendo, anche in tale caso, privo di autorizzazione.Rileva, in conclusione, che il predetto è solo in possesso di una tessera impersonale che non lo autorizza di certo alle funzioni da lui comunque espletate.Al Presidente addebita di aver consentito tale stato di cose e di non aver vigilato sul diritto del giovane calciatore ad aver assicurata la partecipazione all’attività agonistica.Il coinvolgimento della Società è quindi conseguenziale.Con riferimento alla memoria proposta assume che quanto contestato emerge da quelle che sono delle vere e proprie dichiarazioni confessorie rese dai vari dirigenti della società, compreso il Presidente, ed anche dal padre del soggetto deferito in questa sede.
Agli effetti dell’atto di incolpazione afferma la piena assoggettabilità del Matteo La Ferla al procedimento disciplinare essendo egli in possesso di tessera impersonale alla quale l’art. 66 delle N.O.I.F., correlato con altre norme, attribuisce particolari doveri.
Non esiste alcuna causa di nullità dell’atto introduttivo del procedimento (denuncia del padre del calciatore) non applicandosi al procedimento sportivo l’art. 320 c.c. e comunque essendosi trattato di una semplice segnalazione effettuata alla Procura Federale circa la presunta violazione di una norma organizzativa federale.
Per effetto di tali risultanze chiede la applicazione delle seguenti sanzioni:
- al Presidente della Società la inibizione per mesi sei;
- al tesserato La Ferla Matteo la inibizione per mesi otto;
- alla Società Vecchiano l’ammenda di € 600,00 (seicento)
Chiamati a loro volta ad esporre le proprie tesi i soggetti deferiti affermano quanto segue.
La Ferla, tramite il difensore, conferma la richiesta di nullità della denuncia fatta dal padre del calciatore sia per la totale assenza della sottoscrizione della “denuncia” da parte della madre che dalla mancanza della autorizzazione del Giudice Tutelare. Ci si trova, quindi, innanzi a un procedimento d’ufficio, non previsto dalle norme dell’ordinamento della giustizia federale.
Rileva il difetto di giurisdizione nel perseguire il deferito non essendo egli soggetto iscritto negli elenchi del Settore Tecnico.Conclude chiedendo affermarsi la nullità della procedura per i vizi indicati e comunque il proscioglimento del Matteo La Ferla da ogni addebito.Il Presidente della Società, sig. Gemignani Marco, a sua volta, ammette le proprie responsabilita’, e di conseguenza quelle della società della quale è Presidente, in merito a quanto contestato e quindi chiede all’organo giudicante una sanzione minima avendo operato in perfetta buonafede e solo nell’intento di agevolare l’inserimento in societa’ di giovani che dimostrano interesse al mondo del calcio.Conclusa la fase dibattimentale la C.D.T. decide, ritenendo necessaria una premessa relativa alla procedura applicabile nel procedimento disciplinare sportivo.Precisa a tal fine che gli Organi della Disciplina Sportiva agiscono nell’ambito del corpo di norme che regolano tutta l’attività federale e, prime fra esse, le norme dello Statuto Federale il cui art. 30 stabilisce che al momento del tesseramento tutti gli enti, i tesserati ed i collaboratori assumono l’obbligo di osservare le norme statuarie e ogni altra norma federale.
Detti soggetti, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, “..…accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze “.
La Giustizia Sportiva opera quindi in un ambito “domestico” dal quale sono escluse le altre norme dell’ordinamento giuridico: di conseguenza non può trovare ingresso la richiesta di nullità del procedimento invocata dalla difesa perchè mancante della firma dell’altro genitore e dell’autorizzazione del Giudice Tutelare a ”ricorrere.”Si ricorda ancora che l’organizzazione interna federale è regolamentata dalle N.O.I.F. mentre i provvedimenti disciplinari sono oggetto di normativa con il C.G.S..In particolare, tale Codice è costituito da un insieme di norme emanate appositamente per indicare i mezzi di prova, regolamentare le formalità procedurali e, infine, determinare l’entità delle sanzioni da irrogare nel corso dei provvedimenti disciplinari aventi per oggetto tesserati o enti affiliati..Ciò premesso, si applica al caso di specie quanto previsto dall’art. 35 del richiamato codice il quale, al comma 4.1, regola la procedura da seguire nei casi di deferimento:: ” I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive”La perentorietà della norma esclude che si possa ricorrere ad altri mezzi istruttori quali le testimonianze invocate dalla difesa che sono previste, nell’ambito del procedimento disciplinare, esclusivamente nei casi di illecito.(art. 41, c. 5).Ancora preliminarmente deve essere chiarito che in questa sede non è oggetto di esame il comportamento del calciatore quanto l’esito dell’attività istruttoria eseguita dalla Procura Federale in conseguenza dell’esposto denuncia del genitore del calciatore.Per quanto concerne il difetto di querela la C.D. precisa che:la Procura Federale (come quella penale) agisce d'ufficio per qualsiasi violazione di competenza della stessa ed il momento genetico dell'attività di indagine, al limite inutilizzabile come prova nel procedimento, non può inficiare la corretta acquisizione di altri, distinti, elementi probatori (come le dichiarazioni rilasciate in sede di istruttoria da parte della Procura Federale) che ben possono essere utilizzate per dimostrare le responsabilità del soggetto deferito.In ogni caso nel procedimento sportivo non esistono violazioni subordinate a condizioni di procedibilità; la corretta compilazione e proposizione di una querela soddisfa solo tassative imposizioni di legge contenute nel codice penale e nella relativa procedura a nulla rilevando in ambito disciplinare sportivo.Si ricorda ancora che nella fattispecie si tratta di mera segnalazione rivolta all’Organo inquirente della Federazione relativa solo a presunti comportamenti di tesserati o enti nel ristretto ambito federale.Proseguendo l’esame della memoria la C.D. deve rilevare che il deferimento è riferito solo al La Ferla Matteo, dato che l’allenatore Mario La Ferla è oggetto di distinto procedimento disciplinare innanzi il proprio organo tecnico.Al soggetto deferito, viene contestato, in maniera precisa e specifica, la avvenuta violazione dell’art. 1, comma 1, con riferimento all’art. 23, comma 1 delle N.O.I.F., mancando il presupposto della iscrizione negli albi del Settore Tecnico per potere svolgere le funzioni di allenatore.Egli è titolare di una tessera federale impersonale che lo assoggetta comunque alle norme federali.La Società dovrebbe essere ben consapevole che la tessera impersonale ha, secondo il dettato dell’art. 66 delle N.O.I.F. ribadito dal C.U. n. 1 del C.R.T. per la stagione calcistica in corso, valenza unicamente al fine di essere ammessi al terreno di gioco e non consente quindi che il suo titolare possa svolgere altra attività.Si osserva preliminarmente che la violazione contestata risulta evidente dagli atti istruttori dalle concordi dichiarazioni dei Signori Mario e Matteo La Ferla.Da esse risulta che quest’ultimo “aiutava” il padre Mario e lo “sostituiva”, in caso di assenza, quale allenatore mettendone in opera le direttive.L’esercizio di detta funzione emerge altresì dalla memoria difensiva ove si afferma tra l’altro, che La Ferla Matteo, è “reo soltanto di aver partecipato e sostituito con il consenso dei responsabili e titolari delle U.C. s.p.a. Vecchia San Giuliano Terme il proprio padre al quale ha dato una mano in occasione di allenamenti sportivi”Non vi è alcun dubbio quindi che il Matteo La Ferla, privo della autorizzazione, abbia esercitato l’attività di allenatore in violazione della vigente normativa (art. 23 N.O.I.F.).
Tale circostanza viene, per di più, confermata dalla dichiarazione resa in istruttoria dal Tecnico abilitato della Società, Sig. Lorenzo Iorio (“La Ferla Matteo non è tesserato per la UC spa Vecchiano S. Giuliano Terme come allenatore”).
Tutti i dirigenti esaminati dal Collaboratore della Procura Federale hanno, con espressioni diverse, confermato che il deferito svolgeva le funzioni di allenatore sia in presenza che in assenza dell’allenatore titolare.Infatti le espressioni usate: “gli dava una mano; lo assisteva, in alcune volte lo sostituiva, etc” confermano che Matteo La Ferla svolgeva l’attività di allenatore come se fosse l’allenatore “in seconda”. Ancora a sostegno della fondatezza del deferimento vi è la dichiarazione del Presidente Gemignani allorché afferma che la comunicazione al calciatore che non sarebbe stato più convocato venne data dal La Ferla Matteo su incarico del padre.Allo stesso Matteo La Ferla deve essere inoltre contestato l’aver partecipato, quale massaggiatore a ben sette gare, come risulta dalle liste di gara acquisite, pur essendo in possesso unicamente della tessera impersonale, documento non idoneo anche in questo caso, a consentirgli detta attività.
Tale ultima violazione risulta dimostrata “per tabulas” attraverso le liste di gara.
I medesimi fatti vengono contestati al Presidente della Società il quale ne risponde a pieno titolo incombendogli, in virtù dell’incarico, il compito di vigilare sull’osservanza da parte dei dirigenti e dei collaboratori della società di tutte le norme federali.
La Procura Federale addebita ancora al medesimo tesserato la violazione dell’art. 91 N.O.I.F. per non avere il Presidente impedito che al giovane calciatore venisse vietato lo svolgimento della regolare attività calcistica.
Con riferimento a tale ultima contestazione la C.D. osserva, che, secondo le dichiarazioni del La Ferla senior, l’allontanamento del calciatore sarebbe avvenuto per l’atteggiamento “poco rispettoso” tenuto nei suoi confronti in occasione di due gare.
In proposito risulta ancora dagli atti che l’allora D.S. della Società (Massimo Bantì) ha affermato che il calciatore venne sostituito, nel corso di una gara, dal Mario La Ferla, perché non si adeguava alle disposizione impartitegli.
Le concordi dichiarazioni dei dirigenti assunti a verbale dall’Ufficio inquirente circa il comportamento del giovane calciatore, ulteriormente ribadito sia in sede di memoria che nel corso della audizione personale, evidenziano che esso costituisce mera violazione dei comportamenti del calciatore che comunque esulano dal presente deferimento.
Pur non essendo rilevante agli effetti della decisione, motivi di opportunità inducono ad evidenziare che, comunque, tali episodi hanno avuto luogo a due giornate dalla fine del campionato e quindi a soli quindici giorni dalla scadenza della validità del tesseramento.
Per quanto fin qui detto il deferimento è da accogliere con riferimento alla violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., a carico del tesserato La Ferla Matteo.
Al Presidente della Società deve essere contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, con esclusivo riferimento all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico.
Consegue la responsabilità della Società sia di carattere diretto che oggettivo (art. 4 commi 1 e 2) per effetto del comportamento dei suoi due tesserati, così come acclarato.
P.Q.M.
la C.D. infligge le seguenti sanzioni:
- al Presidente della Società la inibizione per mesi sei;
- al tesserato La Ferla Matteo la inibizione per mesi sei;
- alla Società Vecchiano l’ammenda nella misura di € 600,00 (seicento).
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