COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 70 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 187 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto dalla A.S.D. San Domenico di Arezzo in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 70 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 187 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto dalla A.S.D. San Domenico di Arezzo in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica fino al 31 gennaio 2011 al calciatore Sacchetti Duccio Maria. (C.U. n. 36/2009). “ Espulso per aver bestemmiato, alla notifica del provvedimento dava due spinte al petto al dg con la mano sx senza farlo indietreggiare; di poi gli afferrava il mento con la mano dx stringendolo ma senza procurare dolore. uscito dal tdg continuava ad offendere e minacciare il dg. Quindi si posizionava in tribuna e per tutto il corso del secondo tempo reiterava le offese e minacce”. Questa è la integrale, letterale, motivazione posta dal G.S.T. di Arezzo a fondamento della decisione sopraindicata, decisione che viene ritualmente impugnata dalla A.S.D. San Domenico. La reclamante, nel ritenere la sanzione “illegittima” nonché “eccessiva e sproporzionata”, contesta la motivazione sostenendo che: - il calciatore non ha bestemmiato ma ha, semplicemente, rivolto un’imprecazione verso un compagno di squadra con il quale è entrato in collisione.; - nel corso della vivace protesta rivolta al D.G. al momento dell’espulsione ha effettivamente appoggiato la mano sul suo petto, toccandogli contemporaneamente il mento, comunque senza averlo fatto indietreggiare né causandogli dolore. - nessuna offesa egli ha arrecato al D.G. al momento della uscita dal campo, ipotizzando che quelle proferite provenivano da altre persone. Alla luce di tale interpretazione dei fatti ritiene che il rapporto di gara sia contraddittorio con la conseguenza che esso non ha alcun carattere probatorio; afferma ancora che con la propria decisione il G.S. ha applicato in modo erroneo il contenuto dell’art. 19 del C.G.S. Rileva che il comportamento del calciatore non può essere qualificato né ingiurioso né violento constatando, per quest’ultimo addebito, la assenza di qualsiasi danno fisico apportato al D.G., come del resto indicato dallo stesso nel supplemento al rapporto di gara. Al fine della commisurazione della sanzione la reclamante definisce il fatto di particolare “tenuità” e ritiene doversi tener conto “ dello stato d’animo del calciatore Conclude chiedendo l’annullamento della squalifica o in subordine una riduzione della sanzione, tenuto conto di tutti i parametri di commisurazione previsti dall’art. 133 C.P.. Nel corso della richiesta audizione il rappresentante della Società, assistito dal legale di fiducia, dopo aver preso atto del supplemento reso in questa sede dal D.G., rileva la contraddittorietà esistente tra tale documento e quanto scritto sul rapporto di gara. Ritiene, inoltre, che tale rapporto sia inficiato da nullità, e conseguentemente anche il supplemento, risultando riportato su detto atto, sotto la voce “giocatori ammoniti”, un periodo che appare scritto da persona diversa dal D.G.Conclude chiedendo, in tesi, l’annullamento della sanzione ed in ipotesi una sua congrua riduzione.La C.D. preso atto di quanto accaduto, ha sospeso la decisione ritenendo necessario invitare il D.G. a fornire chiarimenti.Nel corso della odierna riunione l’arbitro ha dichiarato che quanto riportato sotto la voce “giocatori ammoniti” non è stato da lui scritto e precisa che qualche giorno dopo la trasmissione del rapporto gli sono state richieste per via telefonica dall’Ufficio del G.S. ulteriori precisazioni circa quanto accaduto, sotto il profilo disciplinare, durante la gara. A domanda chiarisce di aver ricevuto una o più spinte dal calciatore ma di non essere indietreggiato in alcun modo.Descrive come sia stato afferrato dal calciatore al mento, con la mano a guisa di coppa, senza peraltro riportare alcuna conseguenza.Sempre a domanda risponde di essere assolutamente sicuro che le offese e le minacce di cui è stato oggetto, indicate sul rapporto di gara, provenivano dal calciatore Sacchetti. Peraltro afferma che dalle tribune ha ricevuto solo qualche contestazione in occasione di poche decisioni tecniche. Attesta di essersi rivolto ripetutamente alla “panchina” affinché uno dei suoi componenti facesse cessare il comportamento offensivo del calciatore, conclude che ciò ha avuto termine solo quando il calciatore è stato costretto da alcuni compagni a rientrare negli spogliatoi.Conferma in ogni parte tutti gli atti di gara da lui compilati.Acquisiti tali dati, la C.D. scioglie la riserva decidendo sulla base delle seguenti considerazioni.Dal rapporto di gara, integralmente confermato dal D.G., e in base alle precisazioni fornite a questo Giudice, risulta quanto segue:il calciatore non ha imprecato contro un compagno di squadra ma ha pronunciato la frase blasfema che il D.G. riporta integralmente nel supplemento di rapporto.Il contatto fisico con l’arbitro si è in effetti verificato anche se da esso non sono scaturite conseguenze fisiche, tant’è che il D.G esclude che il calciatore intendesse usargli violenza.Circa la annotazione riportata sulla seconda pagine del rapporto di gara, l’arbitro afferma di aver ricevuto una richiesta di chiarimento da parte dell’Ufficio del G.S. e di aver risposto nel senso indicato sulla nota precisando, su specifica domanda, di non aver ritenuto opportuno inviare ulteriori comunicazione scritte al G.S. essendogli apparso questi soddisfatto dei chiarimenti forniti telefonicamente.Per quanto riguarda le offese ricevute nel corso della gara, l’arbitro conferma di aver identificato il calciatore in ripetute occasioni riferendo il tenore delle frasi oltraggiose pronunciate.Quanto sopra indica che il rapporto di gara, pur potendo essere redatto in modo più analitico, ha indicato integralmente lo svolgersi dei fatti. A tal proposito e in relazione alla eccezione di legittimità sollevata dalla difesa sulla valenza probatoria del rapporto di gara per effetto delle presunte contraddizioni, si deve ancora una volta richiamare quanto questo Collegio ha costantemente affermato in ordine alla validità assoluta, in termini di prova, del rapporto di gara, come codificato dalle vigenti disposizioni.Si ricorda a tal proposito che, nell’ambito del processo sportivo, non può ammettersi, in virtù del disposto dell’art. 35, comma 1.1, una rivisitazione in punto di fatto che sia contraria alle risultanze degli atti ufficiali.Ciò trova fondamento nelle pronunce della Corte di Giustizia Federale la quale ha avuto modo di affermare da ultimo che “…Anche ove fosse disponìbile una registrazione fedele dell’accaduto, essa non potrebbe essere ammessa in giudizio in quanto il referto ha il potere di plasmare il fatto, per così dire, e di escludere che su di esso possa essere aperta una procedura di verifica”.Ancora in punto di legittimità deve essere esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa della reclamante nel corso della audizione personale circa la nullità del rapporto di gara per effetto della annotazione ivi apposta da persona sicuramente diversa dal D.G.L’arbitro ha confermato che quanto annotato sotto la voce “giocatori ammoniti” è esattamente quanto da lui precisato a seguito di richiesta telefonica da parte dell’Ufficio del G.S.. Ciò risulta da quanto riportato sulla annotazione in esame. (“telefonato al Sig. Romani al n……alle ore 12,30, questi specifica…. ).Da ciò si evince che lo scritto costituisce un pro memoria riportato su un atto ufficiale del quale comunque non inficia la sostanza anche in considerazione di quanto l’arbitro ha precisato, e confermato innanzi questa C.D..Per la C.D. è di tutta evidenza che si tratti non di un evento doloso, volto ad alterare il contenuto dell’atto, ma semplicemente della trascrizione di quanto specificato dal D.G. a seguito del chiarimento richiesto e che, inavvedutamente e inopportunamente, è stata riportata su un atto ufficiale. Superate le eccezioni sulla legittimità del provvedimento impugnato, la questione deve essere quindi esaminata esclusivamente in punto di entità della sanzione da irrogare.Si ricorda ancora una volta che l’art. 133 del CP non trova applicazione stante la particolarità delle norme che regolano il procedimento disciplinare sportivo che trovano la loro fonte esclusivamente nel C.G.S..In ordine alle sanzioni da irrogare la C.D. si riporta alle proprie numerose pronunzie in tema di “spinte non aventi carattere di violenza” e di “offese e minacce rivolte da calciatori al D.G.”. Sotto tale aspetto la sanzione impugnata è suscettibile di revisione. P.Q.M. La C.D.T.T. riduce la squalifica inflitta al calciatore Sacchetti Duccio Maria determinandola in complessivi otto mesi e così fino al 24 novembre 2010. Dispone la restituzione della tassa ove versata.
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