COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 208 stagione sportiva 2009/2010 reclamo in proprio del sig. Cristiani Gianni avverso dec. Del G.S.T To
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
208 stagione sportiva 2009/2010 reclamo in proprio del sig. Cristiani Gianni avverso dec. Del G.S.T Toscana. Squalifica Cristiani Gianni fino al 05/06/2010 C.U 67 del 06/05/2010
Con tempestivo reclamo, il sig. Cristiani Gianni, chiede a questa C.D.T, una revisione del provvedimento in oggetto in quanto a suo dire, troppo onerosa in base ai fatti successi durante la gara Prato – Siena valida per il campionato giovanissimi Professionisti.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto la sanzione non e’ reclamabile.
A norma dell’art. 45 comma 3 lett.b), le sanzioni dio squalifica dei tecnici, possono essere reclamabili purche’ non siano inferiori a trenta giorni.
Nel caso di specie, la squalifica e’ pari a 29 giorni e quindi non suscettibile di valutazione da parte dell ‘ organo di secondo grado.
P.Q.M.
La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
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