COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. 1) i signori IAMAN Alessandro, DE PAOLO Marco, CICCOTTI Morris,
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
1) i signori IAMAN Alessandro, DE PAOLO Marco, CICCOTTI Morris, COLAROCCO Mirko,
ROSSINI Lorenzo, SALVI Michele, HAMETI Fatjon, DEL VESCOVO Felice, FAIELLA
Luigi, KASMI Elson, CERA Alessandro, BAJAMAJ Elvis, BENEDETTI Emanuele,
PILLITTERI Salvatore, KASTRATI Dritan, ABAZI Asmir, BIBIANI Alessandro, CARLINI
Giuseppe, MOAID Said, OTOTESS Walid, MOVED Laanani Said, CHEBL Hamid,
MUSACCO Fabio, AZEDDINE Chkaira, AZIZI Moulay, ELADLADVI Abdellah,
TARDOCCHI Stefano, MUSHI Bledan, ALIAJ Erjon, MISHI Julian, TURKAJ Leonard,
AMMENTI Alessandro, SANTORELLI Marco,SALVI Franco, SALVI Giulio, DEL
VESCOVO Antonio, BENCIVENGA Stefano, MATTIOLI Marco, ALIMENTI Franco,
LOCCI Simone, POMPILI Ivano, PACIOTTO Filippo, DOMINICI Flavio, POLLANO
Emiliano, BEKERI Ajadar, FRASHLLIU Emiliano, BAJAMAJ Laurent, BICCHERI Andrea,
ROSIC Elvir, SCERNA Fabrizio, ZAMPOLINI Roberto ed ERESIA Fabio, calciatori che, in
posizione irregolare hanno preso parte a gare del Campionato di 3^ Categoria con la squadra
dell’ASS. GIOVANI EUROPEI;
per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, in relazione agli artt. 7 e 16 dello Statuto della F.I.G.C., per
aver partecipato nelle formazioni della squadra dell’ASS:GIOVANI EUROPEI a numerose
gare dei Campionati di 3^ Categoria nelle stagioni 2007-2008 e 2008-2009, in posizione
irregolare in quanto non tesserati, come descritto nella parte motiva;
2) i signori Luca FILIPPONI e Giampiero GIUSTINI, rispettivamente Presidente e Dirigente della
Società ASS. GIOVANI EUROPEI, nelle loro ulteriore qualità di Dirigenti Accompagnatori
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.61, comma 5, della NOIF, per essersi alternati nella falsa sottoscrizione delle Distinte di Gara della Società ASS GIOVANI EUROPEI, relative alle partite dei due Campionati di 3^ categoria disputate nelle stagioni sportive 2007-2008 e 2008-2009, in merito alla regolare posizione di tesserati dei calciatori sopra elencati, permettendo pertanto la loro partecipazione alle gare in posizione irregolare, in quanto invero non tesserati per alcuna Società, e per rispondere entrambi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione al comportamento tenuto nei confronti del calciatore ALIAJ ERJON, in occasione dell’infortunio subito nel corso di una gara disputata dalla loro squadra nel corso della stagione sportiva 2008-2009, come descritto nella parte motiva;
3) la società ASS. GIOVANI EUROPEI,
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2, CGS per le violazioni ascritte al Presidente, Luca FILIPPONI e al dirigente Giampiero GIUSTINI, nonché ai 51 calciatori elencati al punto 1).
FATTO
Con provvedimento nr. 2700/050pf0910/MS/vdb, datato 17/11/2009, ritualmente comunicato alle parti, dal Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i suddetti soggetti per rispondere degli addebiti in rubrica contestati. All’udienza di trattazione del 13/05/2010 era presente l’Avv. Michele Licata in rappresentanza della Procura Federale della FIGC.
Non erano presenti gli incolpati.
Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, esaminati gli
atti, la Commissione ritiene quanto segue.
1) Per quanto concerne gli addebiti a carico dei giocatori i signori IAMAN Alessandro, DE PAOLO
Marco, CICCOTTI Morris, COLAROCCO Mirko, ROSSINI Lorenzo, SALVI Michele, HAMETI
Fatjon, DEL VESCOVO Felice, FAIELLA Luigi, KASMI Elson, CERA Alessandro, BAJAMAJ
Elvis, BENEDETTI Emanuele, PILLITTERI Salvatore, KASTRATI Dritan, ABAZI Asmir,
BIBIANI Alessandro, CARLINI Giuseppe, MOAID Said, OTOTESS Walid, MOVED Laanani
Said, CHEBL Hamid, MUSACCO Fabio, AZEDDINE Chkaira, AZIZI Moulay, ELADLADVI
Abdellah, TARDOCCHI Stefano, MUSHI Bledan, ALIAJ Erjon, MISHI Julian, TURKAJ Leonard,
AMMENTI Alessandro, SANTORELLI Marco,SALVI Franco, SALVI Giulio, DEL VESCOVO
Antonio, BENCIVENGA Stefano, MATTIOLI Marco, ALIMENTI Franco, LOCCI Simone,
POMPILI Ivano, PACIOTTO Filippo, DOMINICI Flavio, POLLANO Emiliano, BEKERI Ajadar,
FRASHLLIU Emiliano, BAJAMAJ Laurent, BICCHERI Andrea, ROSIC Elvir, SCERNA Fabrizio,
ZAMPOLINI Roberto ed ERESIA Fabio, calciatori che, in posizione irregolare hanno preso parte a
gare del Campionato di 3^ Categoria con la squadra dell’ASS. GIOVANI EUROPEI, in quanto non
tesserati, in atti sono emersi senz’altro elementi tali da far ritenere la fondatezza degli addebiti. E’
peraltro doveroso considerare come i Signori ALIAJ ERJON, MISCHI BLEDAR, in sede di
audizione da parte della procura federale , hanno dichiarato di avere varie volte chiesto al direttore
sportivo ed al presidente circa il loro tesseramento e che gli stessi hanno riferito che potevano
giocare. In particolare, per quanto concerne la posizione del Sig. ALIAJ ERJION, lo stesso ha riferito, nel corso degli accertamenti svolti dal collaboratore Federale, Dott. Angelo Trepiccione, di aver insistito per il tesseramento e che il direttore sportivo, Sig. Giampiero Giustini gli diceva che,
essendo straniero, ci voleva molto tempo.
Inoltre tutti i giocatori sentiti dalla Procura Federlae hanno confermato la circostanza che il
riconoscimento in campo veniva fatto con qualsiasi documento di identità.
In considerazione di tali circostanze si ritiene che, pur sussistendo la posizione irregolare dei
calciatori, non risulta provata la consapevolezza degli stessi circa l’assenza di tesseramento, anche
in considerazione, almeno per quanto concerne i giocatori di nazionalità straniera, delle motivazioni
addotte dal direttore sportivo e dal Presidente circa le lungaggini relative alla procedura di
tesseramento per i giocatori stranieri; occorre inoltre considerare che alcuni giocatori, all'epoca
della posizione irregolare, erano minorenni. Gli stessi giocatori peraltro, avevano comunque l’onere
di accertarsi con maggiore scrupolo circa la regolarità del loro tesseramento, anche in
considerazione del lungo lasso di tempo in contestazione.
La commissione ritiene pertanto di applicare a carico dei calciatori la squalifica
- di 6 giornate per MISHI BLEDAN e ALIAJ ERJON
- di 7 giornate per BAJAMAJ LAURENT, SALVI FRANCO, FAIELLA LUIGI, BAJAMAJ
ELVIS, ERESIA FABIO, SALVI GIULIO e TURKAY LEONARD
di 6 giornate per HAMETI FATJION, OTOTESS WALID, MISHI JULIAN ED AMMENTI
ALESSANDRO,
di 5 giornate per DEL VESCOVO ANTONIO, BEKIRI AJIADAR, MOVED LAANANI E
MUSACCO FABIO;
di 4 giornate per SANTORELLI MARCO, ROSIC ELVIS, LOCCI SIMONE, MATTIOLI
MARCO, ZAMPOLINI ROBERTO e BICCHERI ANDREA;
di 3 giornate per DE PAOLO MARCO, PACIOTTI FILIPPO, ABAZI ASMIR, BENCIVENGA
STEFANO, POMPILI IVANO, KASTRATI DRITAN E SCERNA FABRIZIO;
di 2 giornate per AZZEDINE CHKAIRA, DEL VESCOVO FELICE; CHEBL HAMID,
POLLANO EMILIANO e FRASHLLIU EMILIANO, CICCOTTI MORRIS, IAMAN
ALESSANDRO, BENEDETTI EMANUELE; ROSSINI LORENZO; SALVI MICHELE;
PILLITTERI SALVATORE, CARLINI GIUSEPPE; ALIMENTI FRANCO e DOMINICI
FLAVIO,
di 1 giornata per BIBIANI ALESSANDRO, MOAID SAID, KASMI ELSON, CERA
ALESANDRO, COLAROCCO MIRKO, AZIZI MOULAY SOUFIANE, ELADLADVI
ABDELLAH, TARDOCCHI STEFANO;
2) Per quanto concerne gli addebiti a carico dei signori LUCA FILIPPONI e GIAMPIERO
GIUSTINI , rispettivamente Presidente e Dirigente della Società ASS. GIOVANI EUROPEI, nella
loro ulteriore qualità di Dirigenti Accompagnatori, dall’esame degli atti si rinvengono elementi
probatori univoci e concordanti atti a far ritenere la fondatezza degli addebiti mossi agli incolpati.
Gli stessi, infatti sentiti dalla procura federale hanno confermato di sapere che giocatori stranieri ed
altri della ASS. GIOVANI EUROPEI non erano tesserati, in particolare il Sig. Filipponi ha riferito
in merito al giocatore ALIAJ ERJON, di sapere che non era tesserato e che comunque aveva
autorizzato a farlo giocare.
L’aver permesso la partecipazione di un considerevole numero di giocatori a numerose gare per la
stagione 2007 – 2008 e 2008 – 2009 in posizione irregolare in quanto non tesserati aggrava ancor
di più la posizione dei Signori Filipponi e Giustini, posizione ancor più pregiudicata dall'aver i
predetti Sig. Luca Filipponi e Giampiero Giustini sottoscritto falsamente in calce alle distinte di
gara della Società ASS GIOVANI EUROPEI relative alle stagioni sportive 2007 – 2008 e 2008 –
2009 che i calciatori in esse elencati erano regolarmente tesserati e che partecipavano alla gara
sotto la responsabilità della società di appartenenza, mentre quasi tutti non erano tesserati per la
predetta Società. In merito al comportamento tenuto dagli stessi nei confronti del calciatore ALIAJ ERJION in occasione dell’infortunio dallo stesso subito in data 01.02.2009, dagli atti si evince senz’altro come lo stesso sia stato scorretto. Il mancato tesseramento del calciatore ALIAJ ERJION, ha infatti impedito la copertura assicurativa per l’infortunio sportivo subito dallo stesso nel corso dell'incontro di calcio di 3^ categoria Giovani Europei – Robur Cervino, in occasione del quale il calciatore ha appreso che, non essendo tesserato, non aveva alcuna copertura assicurativa.
Appare inoltre del tutto verosimile, vista la consapevolezza da parte del Filipponi e del Giustini che
ALIAJ ERJON non era tesserato, che al calciatore sia stato suggerito di denunziare l’infortunio
come non avvenuto in occasione della partita di calcio del 1.02.2009, mentre lo stesso, avendo
consegnato i documenti necessari al suo tesseramento, non aveva motivo di ritenere di non essere
coperto da assicurazione. La Commissione ritiene pertanto equo applicare ai Signori LUCA FILIPPONI e GIAMPIERO GIUSTINI la sanzione dell’inibizione di mesi 12.
3) Dai comportamenti addebitati ai Signori Luca Filipponi e Giampietro Giustini, rispettivamente
Presidente e Dirigente della ASS. GIOVANI EUROPEI, discende la responsabilità oggettiva della
Società ASS. GIOVANI EUROPEI, che si ritiene equo sanzionare con l’ammenda di € 1.000,00
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare:
applica a carico dei calciatori la squalifica
di 6 giornate per MISHI BLEDAN e ALIAJ ERJON;
di 7 giornate per BAJAMAJ LAURENT, SALVI FRANCO, FAIELLA LUIGI, BAJAMAJ
ELVIS, ERESIA FABIO, SALVI GIULIO e TURKAY LEONARD;
di 6 giornate per HAMETI FATJION, OTOTESS WALID, MISHI JULIAN ED AMMENTI
ALESSANDRO;
di 5 giornate per DEL VESCOVO ANTONIO, BEKIRI AJIADAR, MOVED LAANANI E
MUSACCO FABIO;
di 4 giornate per SANTORELLI MARCO, ROSIC ELVIS, LOCCI SIMONE, MATTIOLI
MARCO, ZAMPOLINI ROBERTO e BICCHERI ANDREA;
di 3 giornate per DE PAOLO MARCO, PACIOTTI FILIPPO, ABAZI ASMIR, BENCIVENGA
STEFANO, POMPILI IVANO, KASTRATI DRITAN E SCERNA FABRIZIO;
di 2 giornate per AZZEDINE CHKAIRA, DEL VESCOVO FELICE; CHEBL HAMID,
POLLANO EMILIANO e FRASHLLIU EMILIANO, CICCOTTI MORRIS, IAMAN
ALESSANDRO, BENEDETTI EMANUELE; ROSSINI LORENZO; SALVI MICHELE;
PILLITTERI SALVATORE, CARLINI GIUSEPPE; ALIMENTI FRANCO e DOMINICI
FLAVIO;
di 1 giornata per BIBIANI ALESSANDRO, MOAID SAID, KASMI ELSON, CERA
ALESANDRO, COLAROCCO MIRKO, AZIZI MOULAY SOUFIANE, ELADLADVI
ABDELLAH, TARDOCCHI STEFANO;
applica al Sig. Luca Filipponi la sanzione dell'inibizione di mesi 12;
applica al Sig. Giampiero Giustini la sanzione dell'inibizione di mesi 12;
applica alla Società ASS GIOVANI EUROPEI la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.
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