COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIS PRETOLA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE (PLAY-OFF)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIS PRETOLA CALCIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA VIS PRETOLA CALCIO - BASTARDO DISPUTATA IL
07.05.2010 A BASTARDO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 78 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
DATATO 12.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTA AL CALCIATORE D’ONOFRIO
ALBERTO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.06.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato il 2° assistente dell’arbitro
della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
In sede di audizione, l’assistente di gara ha ricostruito con assoluta chiarezza l’episodio che ha visto
protagonista il giovane calciatore D’Onofrio Alberto, ed ha rimarcato la volontarietà del gesto
violento, precisando di aver accusato dolore per circa due minuti prima di riprendere regolarmente
la gara. Tali circostanze smentiscono pertanto le giustificazioni addotte dalla società reclamante,
tese a sostenere la involontarietà del gesto.
Pur dovendosi rimarcare l’assoluta gravità del gesto, si ritiene equo adeguare la squalifica inflitta
dal G.S., in ragione del fatto che il colpo inferto non ha comportato lesioni fisiche all’assistente di
gara, e tenendo anche conto della giovane età del calciatore: ciò induce questa Commissione a
ridurre la squalifica fino al 30.04.2011.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Vis Pretola riduce la squalifica al calciatore
D’ONOFRIO ALBERTO fino al 30.04.2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIS PRETOLA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS"