COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 128 del 14/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL S.ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA M.PETRIOLO FONTIGN
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 128 del 14/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL S.ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
M.PETRIOLO FONTIGNANO - REAL S.ORSOLA DISPUTATA IL 11.04.2010 A MONTEPETRIOLO -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
•PER L’AMMENDA DI €.600,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.05.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione, era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione del direttore di gara ha evidenziato la impossibilità, come peraltro correttamente
indicata nel referto, di individuare l’autore dei colpi alla porta dello spogliatoio e degli epiteti
gravemente ingiuriosi rivolti all’arbitro. Pur essendovi elementi che indurrebbero a ritenere la
responsabilità di un tesserato della società Real S.Orsola, non vi è tuttavia certezza in ordine
all’autore del gesto. Sussiste in ogni caso la responsabilità oggettiva della società, essendo
evidente che gli atti sanzionati sono stati compiuti da soggetti riconducibili (anche quali meri
sostenitori) alla società reclamante.
Tale circostanza induce questa Commissione a contenere la sanzione in €.200,00, essendo la
originaria ammenda, inflitta dal G.S., quantificata sulla (più grave) circostanza che l’atto fosse stato
compiuto da un dirigente della società Sant’Orsola.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Real S.Orsola e riduce l’ammenda ad €. 200,00.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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