COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. OPPOSIZIONE ASD. FC. BURANO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.4. OPPOSIZIONE ASD. FC. BURANO
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del 17/3/2010 –
Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Burano-Ponte Piave del 14/3/2010; Inibizione dirigente Naia Marco
sino al 19/3/2013; Ammenda di € 80,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D.FC. Burano ha presentato opposizione avverso le seguenti sanzioni assunte dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale e pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 56 del 17/3/2010 :
- sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (incontro Burano-Ponte di Piave del 14/3/2010) ai sensi del disposto
di cui all’art. 17/1 del C.G.S. :
- sanzione sportiva dell'inibizione fino al 19 marzo 2013 a carico del dirigente NAIA MARCO;
- sanzione sportiva dell'ammenda di 80,00 euro a carico della Società :
“perché dopo la ripresa del gioco, interrotto per infortunio e sostituzione del giocatore del Burano, Naia Martino, il
dirigente della medesima squadra, NAIA Marco, entrava correndo nel terreno di gioco ed interpellava l'arbitro con ingiurie
e minacce;
che lo stesso, invitato dal direttore di gara ad abbandonare il terreno, non ottemperava, anzi si avvicinava a lui reiterando
minacce ed ingiurie, quindi spingendolo ripetutamente e violentemente a due mani sul petto, procurandogli lieve ma
persistente dolore, quindi persisteva nell'atteggiamento minaccioso, desistendo soltanto per l'intervento del capitano della
squadra;
che questo atteggiamento del dirigente determinava una reazione analoga del pubblico, che si ammassava a ridosso
della rete a protezione del terreno di gioco, posta alla distanza di due metri, parimenti insultando e minacciando il
direttore di gara;
che questi, per il persistere del dolore al petto e per il clima d'intimidazione, che gli avevano tolto la serenità per portare a
termine la gara con la dovuta tranquillità, al 40° del secondo tempo si vedeva costretto a sospendere la partita”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, ha rilevato l’irritualità del reclamo nella parte riguardante l’applicazione della sanzione sportiva della
perdita della gara emarginata, in quanto la Società opponente non ha provveduto ad allegare l’attestazione dell’avvenuto
invio di copia del ricorso alla Società controparte (ex art. 22,comma 5 e art. 46, comma 5 del C.G.S.);
esaminata l’opposizione presentata dalla Società ASD.FC Burano concernente gli altri provvedimenti disciplinari;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito personalmente l’arbitro, che ha integralmente confermato il rapporto di gara;
considerata la gravità dei fatti contestati;
ritenuto, pur tuttavia, di poter valorizzare il contesto all’interno del quale i suddetti fatti si sono svolti, ritiene congruo
ridurre il provvedimento sanzionatorio, rideterminandolo nella inibizione sino al 31/1/2012;
ritenuto infine non sussistere le condizioni per una revisione della sanzione della ammenda a carico della Società
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’ASD FC Burano;
- di ridurre al 31/1/2012 la sanzione della inibizione a carico del dirigente Naia Marco;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00.- a carico della Società.
La tassa reclamo non é stata versata.
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