COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. OPPOSIZIONE A.S.D. LIVENTINAGORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. OPPOSIZIONE A.S.D. LIVENTINAGORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 60 del 14/4/2010 – Squalifica sino al 31/5/2010 allenatore Rorato Gian Luca – Campionato Juniores Elite La Società A.S.D. Liventinagorghense ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica sino al 31/5/2010 a carico dell’allenatore Rorato Gian Luca assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale a carico dell’allenatore Rorato Gian Luca e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 60 del 14/4/2010 :” nonostante già richiamato, persisteva a mantenere un atteggiamento contestatario dell'operato dell'Arbitro utilizzando un linguaggio oltremodo offensivo. Alla notifica dell'allontanamento ritardava l'uscita dal terreno di gioco pronunciando diverse bestemmie ad alta voce. Si posizionava quindi all'esterno del campo reiterando le offese. Al termine dell'incontro rientrava in campo seppur non autorizzato” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.S.D. Liventinagorghense; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente ed il Sig. Rorato Gian Luca; valutati i fatti oggetto del procedimento ed il contesto complessivo; ritenuto possibile una valutazione di minor gravità rispetto al provvedimento reclamato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Liventinagorghense; - di ridurre al 7/5/2010 la squalifica a carico dell’allenatore Rorato Gian Luca. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it