COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. OPPOSIZIONE A.S.D. LA STIMMA DON BOSCO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettual
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.6. OPPOSIZIONE A.S.D. LA STIMMA DON BOSCO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al
Comunicato n. 39 del 7/4/2010 – Squalifica sino al 30/9/2010 giocatore Toffolon Riccardo – Campionato
Juniores Provinciale
La Società ASD La Stimma Don Bosco ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Distrettuale di S.Donà, pubblicata nel Comunicato n. 39 del 7/4/2010 con la quale é stata adottata la
sanzione della squalifica sino al 30/9/2010 a carico del giocatore Toffolon Riccardo :
“rilevato che al 32’ del 2° tempo, dopo la realizzazione di un calcio di rigore assegnato a favore della squadra avversaria
il calciatore dell’ASD Lastimma Don Bosco Toffolon Riccardo si avvicinava all'arbitro protestando platealmente; alla
esibizione del cartellino giallo lo afferrava con entrambe le mani per la divisa, all'altezza del collo, strattonandolo dal
basso verso l'alto più volte provocandogli dolore al collo, facendogli mancare il respiro per qualche istante e facendolo
barcollare. Lo spingeva, quindi all'indietro. Avvicinatosi nuovamente, viso contro viso, lo offendeva e lo minacciava. Alla
contestazione si univano altri componenti della squadra che lo attorniavano, senza peraltro usare violenza..”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società ASD Lastimma Don Bosco;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il contenuto del rapporto;
ritenuto che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la delibera impugnata;
considerato il principio secondo il quale il rapporto dell’arbitro, nel giudizio sportivo, riveste valore di prova piena e
privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società ASD Lastimma Don Bosco;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/09/2010 a carico del giocatore Toffolon Riccardo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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