F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 03 Maggio 2010 4) RICORSO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA AOSTA CA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 03 Maggio 2010
4) RICORSO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA AOSTA CALCIO A 5/A.S. BERGAMO CALCIO A 5 DEL 2.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 304 del 24.12.2009)
1.- Dagli atti del complesso procedimento possono ricavarsi le circostanze che seguono. 1.1.- In data 16.1.2008 la Confederazione brasiliana, su richiesta dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. - al quale si era rivolto in data 5.1.2008 l’Aosta Calcio a Cinque al fine di verificare se il calciatore Matrogiacomo Bruno Rodriguez risultasse tesserato presso la Federazone brasiliana e conseguentemente di “procedere al corretto tesseramento” del calciatore - ha certificato che il calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodriguez risultava tesserato presso la ADC Intelli-Topper. In data 27.2.2008 il calciatore ha sottoscritto dichiarazione su carta dell’Aosta Calcio a Cinque indirizzata all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. con la quale, stante la consapevolezza di non essere mai stato tesserato per la squadra ADC Intelli-Topper, dichiarava di non essere stato tesserato presso Federazioni estere e di non essere mai stato convocato presso rappresentative nazionali straniere. La dichiarazione era stata concordata con l’Ufficio Tesseramento per la impossibilità di compiere più puntuali verifiche stante l’imminenza della scadenza del termine di tesseramento. La società Aosta Calcio a Cinque quindi presentava richiesta di tesseramento per il calciatore, specificando “che dall’accertamento del competente ufficio tesseramento stranieri, del quale si fornisce copia, risulta il tesseramento all’estero per la società ADC Intelli Topper, ciononostante il ragazzo afferma di non essere mai stato tesserato per tale società. Si trasmette comunque il tesseramento a codesto ufficio, con l’impegno a non utilizzare il calciatore se non successivamente all’esito dei competenti ulteriori accertamenti, al fine di poter rispettare il termine del 29 febbraio se la dichiarazione del ragazzo risulterà confermata”. Con fax dell’1.8.2008 l’Ufficio Tesseramenti chiedeva all’Aosta Calcio a Cinque di regolarizzare la posizione del calciatore con una nuova richiesta o con l’aggiornamento della posizione di tesseramento 2008/2009. La società procedeva all’aggiornamento della posizione. 1.2.- Il 10.10.2008 l’Ufficio Tesseramento comunica alla società la sospensione del procedimento di tesseramento e il deferimento del calciatore alla Procura Federale per falsa dichiarazione circa il tesseramento all’estero. La Confederacao Brasileira con nota 23.3.2009 ricevuta dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in data 24.3.2009, rettificava la propria dichiarazione del 16.1.2008, precisando che il tesseramento del Mastrogiacomo era intercorso con la società brasiliana Internacional De Regatas, la quale aveva fornito liberatoria con nota datata 2.2.2008. Con decisione in data 27.4.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva il calciatore da ogni addebito. In data 6.5.2009 l’Ufficio Tesseramento, vista la predetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, nonchè “Vista la richiesta della società PCF Aosta Calcio a 5; esaminata la documentazione prodotta; ritenuta la stessa conforme alle vigenti norme regolamentari in materia di tesseramento di calciatore italiano”, autorizzava il tesseramento del Mastrogiacomo con decorrenza 6.5.2009.
2.- Accadeva peraltro che in data 2.12.2009, l’Aosta Calcio a Cinque schierava nell’incontro di Coppa Italia di serie B di calcio a 5 il Mastrogiacomo. Il Giudice Sportivo con decisione in data 24.12.2009 respingeva il ricorso proposto dalla A.S. Bergamo Calcio a Cinque; detto ricorso era stato sollecitato dalla A.S. Bergamo Calcio a Cinque la quale riteneva che dovesse essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara contro la Aosta Calcio a Cinque, per la posizione che assumeva irregolare del calciatore Rodriguez Mastrogiacomo Bruno. 2.1.- Avverso detta decisione proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale la A.S. Bergamo Calcio a Cinque. Con decisione in data 20.1.2010 la Corte di Giustizia Federale (IV Sezione) "ritenuta la necessità ai fini della decisione che venga preliminarmente definita la posizione del tesseramento del calciatore Bruno Rodriguez Mastrogiacomo, deferisce la questione alla Commissione Tesseramenti e dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia di tale organo". 2.2.- La Commissione Tesseramenti esaminava la posizione del calciatore Bruno Rodriguez Mastrogiacomo e perveniva alla conclusione che era da dichiarare "nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodriguez in favore della P.C.F. Aosta Calcio
A5". La decisione della Commissione Tesseramenti era adottata in data 27.1.2010 (n. 12/D). Avverso detta decisione proponeva reclamo la Aosta Calcio a Cinque alla Corte di Giustizia Federale. Il ricorso veniva incardinato (per competenza) presso la V Sezione della Corte di Giustizia Federale la quale, esaminando l'intera vicenda, con decisione 9 febbraio 2010, riteneva di accogliere il ricorso della Aosta Calcio a Cinque e quindi decretava l'annullamento della delibera impugnata, annullando però il tesseramento con effetto "dalla data odierna". 3.- Peraltro, dopo tale decisione la vicenda veniva riassunta dalla IV Sezione della Corte di Giustizia Federale che aveva sospeso il giudizio in attesa della delibera della Commissione Tesseramenti. La IV Commissione, peraltro, "ritenuto che nella presente fattispecie si discute circa l'efficacia decisiva tra le parti di una pronuncia resa in un procedimento al quale una delle stesse parti non è stata ammessa a partecipare;ritenuto che si controverte, altresì, sulla possibilità che la dichiarazione di nullità di un tesseramento possa non produrre effetti retroattivi; ritenuto che entrambe le questioni rivestono carattere di particolare importanza, PQM rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., la possibilità di assegnare il procedimento alle Sezioni Unite". La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite deve quindi adottare la definitiva decisione sulla vicenda tenendo conto delle circostanze fin qui dedotte. 4.- Ritengono le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale di dover ritenere esaustive le argomentazioni dedotte dalla V Sezione della Corte Federale, con la citata decisione 9 febbraio 2010, che ha esaminato "funditus" la vicenda. In quella occasione, infatti, si è posto in evidenza quanto segue. "I fatti relativi al tesseramento, di cui v'è riscontro documentale, possono dirsi ormai pacifici. Vero è, dunque, che, come correttamente rilevato dalla Commissione Tesseramenti:
i) il tesseramento del calciatore Mastrogiacomo era stato chiesto alla F.I.G.C. allegando il certificato di cittadinanza italiana e la dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato presso federazioni estere;
ii) l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., da accertamenti effettuati presso la Confederacao Brasileira de Futbol, aveva da subito verificato (16-17 gennaio 2008) l'esistenza di un precedente tesseramento del Mastrogiacomo con la ADC Intellitopper, circostanza, questa, che il calciatore da subito negava e che la stessa Confederacao Brasileira provvedeva poi a rettificare, seppure a distanza di lungo tempo (24 marzo 2009), con la precisazione che il tesseramento era intercorso con la società brasiliana lnternacional De Regatas". La Corte aveva cura di aggiungere che: "Del pari vero è tuttavia altresì il fatto, la cui rilevanza, a giudizio di questa Corte, non può essere trascurata, che l'Ufficio Tesseramento ha in effetti autorizzato in data 6 maggio 2009 il tesseramento del Mastrogiacomo con la società odierna ricorrente sulla base della originaria richiesta di quest'ultima - all'esito della decisione 27 aprile 2009 della Commissione Disciplinare Nazionale - nonostante la notizia (acquisita in data 24 marzo 2009 dal solo Ufficio Tesseramento e non anche dalla Aosta Calcio A5 né dal calciatore) dell'effettiva esistenza del tesseramento con (altra e diversa dall'ADC Intellitopper) società appartenente a Federazione straniera. Ne consegue che, se è corretta la conclusione cui perviene la Commissione Tesseramenti di considerare non accoglibile, sulla base delle ultime risultanze acquisite, la richiesta di tesseramento del calciatore Mastrogiacomo così come formulata dalla Aosta Calcio A5 e di giudicare per l'effetto invalido il relativo tesseramento, a giudizio di questa Corte non può essere trascurato come, nell'ambito del procedimento di tesseramento in questione, siano ravvisabili, per un verso, aspetti di indubbia contraddittorietà nell'operato dell'Ufficio Tesseramento anche per effetto delle contraddittorie risultanze istruttorie acquisite all'esito dei contatti con la Federazione straniera e, per altro verso, un comportamento improntato comunque a buona fede da parte della società tesserante". Aggiungeva la Corte Federale (Sez. V) nella decisione qui in esame che: "Una volta accertata, per effetto della comunicazione del 24 marzo 2009 della Confederacao Brasileira de Futbol, l'esistenza del tesseramento del Mastrogiacomo per società appartenente a Federazione straniera, non può ignorarsi che al tesseramento del calciatore si sarebbe potuto e dovuto pervenire mediante il rigetto della originaria richiesta di tesseramento della Aosta Calcio A5 ed il rilascio del transfert internazionale da parte della Federazione Brasiliana. Tale possibilità è stata tuttavia preclusa alla Aosta Calcio A5 paradossalmente proprio dal rilascio della autorizzazione al tesseramento e, comunque, dalla mancata comunicazione della citata nota del 24 marzo 2009 della Confederacao Brasileira". Non aveva allora difficoltà la Corte di Giustizia Federale a concludere nel senso che:
"Sussistono quindi, ad avviso di questa Corte, alla luce delle affatto peculiari vicende occorse, obiettive e motivate ragioni per disporre l'annullamento del tesseramento del calciatore Mastrogiacomo con efficacia ex nunc e dunque a far data dalla presente pronuncia". La vicenda, pertanto, può ritenersi esaurita e non merita di essere ulteriormente (e diversamente) esaminata. Ne consegue che il calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodriguez - come accertato dalla Corte di Giustizia Federale, è stato utilizzato in occasione dell'incontro Aosta Calcio a Cinque/A.S. Bergamo Calcio a Cinque del giorno 2.12.2009. In quella occasione, peraltro, non era stato ancora disposto l'annullamento del tesseramento che è intervenuto in data posteriore in virtù della più volte citata decisione della Corte di Giustizia Federale 9 febbraio 2010. Di qui la conclusione che l'incontro, Aosta Calcio a Cinque/A.S. Bergamo Calcio a Cinque, si è svolto regolarmente e può pertanto ritenersi acquisito il risultato raggiunto sul terreno di gioco. Il ricorso, quindi, della A.S. Bergamo Calcio A5 deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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