F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2010 2) RICORSO DEL SIG. GUARDINI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENET
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2010
2) RICORSO DEL SIG. GUARDINI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO L.N.D., AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE:
a) DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 2 E 3 C.G.S., 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO L.N.D. ED AL COM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO;
b) DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 2 E 8, COMMA 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 E 2 N.O.I.F.;
c) DELL’ART. 1. COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14 REGOLAMENTO L.N.D. E 10, COMMA 1 E 2 N.O.I.F., NOTA N. 3278/231PF09-10/SP/BLP DEL 10.12.2009 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN dell’11.3.2010)
3) RICORSO SIG. POZZI MAURIZIO, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO DELLA L.N.D., AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE:
a) DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 2 E 3 C.G.S., 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO L.N.D. ED AL COM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO;
b) DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 2 E 8, COMMA 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 E 2 N.O.I.F.;
c) DELL’ART. 1. COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14 REGOLAMENTO L.N.D. E 10, COMMA 1 E 2 N.O.I.F., NOTA N. 3278/231PF09-10/SP/BLP DEL 10.12.2009 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN dell’11.3.2010)
Con rituali, tempestivi e distinti reclami, il signor Guardini Giovanni, Presidente del Comitato Regionale Veneto – F.I.G.C. - L.N.D., ed il signor Pozzi Maurizio, Segretario dello stesso Comitato, hanno impugnato la delibera (Com. Uff. n. 63/CDN dell’11 Marzo 2010) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, accertate le rispettive violazioni disciplinari loro ascritte con atto di deferimento del 10.12.2009 del Procuratore Federale, ha comminato le sanzioni della inibizione per anni due. Con i motivi scritti il Guardini ha eccepito la sua totale estraneità agli addebiti contestati, rilevando, quindi, che il provvedimento impugnato era stato adottato sulla base di gravi ed evidenti errori di valutazione dei riscontri probatori e su elementi contraddittori e non univoci. Il Pozzi ha, per suo conto, contestato la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare così come addebitatigli con l'atto di deferimento. Entrambi hanno concluso, in via principale, per l'annullamento delle sanzioni ad essi comminate e, in subordine, per la congrua riduzione delle stesse. Alla seduta del 20 aprile 2010, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – sono personalmente comparsi i deferiti ed i loro difensori i quali hanno illustrato le rispettive doglianze, concludendo in conformità. Preliminarmente la C.G.F. - Sezioni Unite, ritenuta la connessione oggettiva, ha disposto la riunione dei distinti reclami. Svolgimento del procedimento Con atto di deferimento del 10.12.2009 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale i signori Guardini Giovanni, Presidente del Comitato Regionale Veneto – F.I.G.C. - L.N.D., ed il signor Pozzi Maurizio, Segretario dello stesso Comitato, per rispondere: A) della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento agli artt. 7, comma secondo e terzo dello Statuto, 49 N.O.I.F., 13 e 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ed in relazione alle norme di cui al Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2009 del Comitato Regionale Veneto, per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, in concorso, indotto intenzionalmente in errore il Consiglio Direttivo nella riunione del 29.7.2009 ad ammettere alla partecipazione dei campionati di competenza, per la stagione agonistica 2009/2010, numerose società, individuate in premessa, che avevano violato i termini e le condizioni fissate nel Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2009 del Comitato Regionale Veneto, mediante l'omissione di notizie e documenti idonei a rilevare tali irregolarità, con conseguente alterazione della regolarità dello svolgimento dei relativi campionati per la stagione agonistica 2009/2010; B) nonché della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 2, e 8, comma 1 e 2, C.G.S. con riferimento all'art. 10, comma 1 e 2, N.O.I.F., per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere entrambi, singolarmente ed in concorso, posto in essere più azioni volte ad ostacolare e/o ritardare l'attività di indagine e di acquisizione documentale in ordine ai fatti denunciati, nonché per avere esercitato pressioni dirette ed ambientali nei confronti dei signori Tiveron Robertino e Cazzin Sabrina, dipendenti dell'Ufficio Contabilità presso il Comitato Regionale Veneto, finalizzate ad acquisire dai predetti notizie in ordine alle loro svolte audizioni, nonché indurre i predetti dipendenti ad assumersi la diretta responsabilità delle riscontrate violazioni al fine di mandare indenni da ogni responsabilità il suddetto Comitato ed i suoi componenti dalle irregolarità riscontrate nella iscrizione di numerose Società ai campionati di competenza per la stagione 2009/2010; C) infine, della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 14 del Regolamento della L.N.D. e all'art. 10, comma 2, N.O.I.F., per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere entrambi, singolarmente ed in concorso, elaborato e redatto il verbale della riunione del 29.7.2009 del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, successivamente fatto approvare dallo stesso Consiglio Direttivo, in cui si dava per eseguita la verifica complessiva della documentazione inerente le domande di iscrizione ai campionati di competenza rappresentando un complessivo esame collegiale del Consiglio Direttivo della relativa documentazione, che risulta accertato nei fatti non esserci stato. La preliminare indagine era stata originata da un esposto-denuncia del tesserato Marani Primo, Presidente della “U.S.D. Mestrina 1929”, il quale aveva richiesto alla Procura Federale di svolgere indagini presso il Comitato Regionale Veneto al fine di accertare l'iscrizione non regolare al campionato di competenza, per la Stagione Sportiva 2009/2010, di alcune società di calcio dilettanti. Il Marani, inoltre, si doleva del fatto che la sua società non era stata ammessa a partecipare al Campionato di 1a Categoria “per non aver presentato nel termine utile prescritto sia la documentazione richiesta, sia il versamento della quota di iscrizione”. Al contrario, peraltro, di quanto era avvenuto per altre Società parimenti inadempienti. Motivi della decisione I reclami sono parzialmente fondati e devono essere, quoad poenam, in parte accolti. Le decisioni impugnate, quanto ai capi A) e C) delle incolpazioni, sono correttamente motivate, coerenti nella ricostruzione dei fatti, e del tutto immuni da censure attesi gli innumerevoli riscontri probatori che danno assolute certezze circa le gravi irregolarità amministrative poste in essere dai reclamanti in ordine alla avvenuta iscrizione ai Campionati di competenza, Stagione Sportiva 2009/2010, di società che non avevano i requisiti formali e sostanziali fissati dal Comitato Regionale Veneto con il Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2009, escludendo, per contro, legittimamente due società (U.S.D. Mestrina 1929 e Union Aurora Cavalponica) con le stesse motivazioni. Gravi irregolarità scientemente da essi poste in essere nella gestione del Comitato Regionale Veneto, dalle quali sono derivate conseguenze dannose per l'irregolare composizione degli organici e certamente lesive del prestigio delle Istituzioni Federali. La puntuale ed esaustiva indagine della Procura Federale ha evidenziato, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza delle incolpazioni di cui ai capi A) e C) che ha consentito alla Commissione Disciplinare Nazionale di motivatamente sanzionarle. Pertanto, non condivisibili, e quindi inaccoglibili, sono da ritenere le speciose motivazioni addotte sul punto dai reclamanti. Quanto al capo “A”, l'attività di indagine ha consentito di accertare che sono state ammesse dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto una decina di società che non aveva titolo in quanto carenti dei requisiti previsti dal Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2009. E', altresì, provato, sia dalle dichiarazioni rese dagli incolpati che dai dipendenti Tiveron e Cazzin, che vi era stata una sia pur sommaria istruzione delle domande di iscrizione di cui il Segretario Pozzi ne coordinava le operazioni, tant'è che il Presidente Guardini ed il Segretario Pozzi parteciparono al Consiglio Direttivo del 29.7.2009 muniti di un elenco di società di cui erano state segnalate anomalie documentali che se coerentemente segnalate all'attenzione del Consiglio Direttivo e, quindi, necessariamente riscontrate, avrebbero portato alla non ammissione ai campionati così come richiesto. Di nessun pregio e, sul punto, l'avverso assunto ancorato al fatto che il Pozzi aveva ricevuto dalla Cazzin l'elenco delle società solo pochi minuti prima che avessero inizio i lavori del Consiglio Direttivo. Assunto, questo, smentito proprio dal Guardini (v. dichiarazione spontanea 30.9.2009) il quale ha affermato che “nel corso del tempo intercorso dal 16 luglio 2009 al 29 luglio 2009, il Segretario del Comitato, signor Maurizio Pozzi, ha quotidianamente monitorato lo stato di avanzamento delle attività di controllo in materia di ammissione ai Campionati 2009/2010 delle varie formazioni facenti capo a circa 1.000 società, poste in essere dall'Ufficio contabilità del Comitato medesimo...”. Altrettanto non rispondente al vero è, inoltre, la circostanza, sempre affermata dal Guardini, che il Pozzi “...riportò ai consiglieri, presenti nella loro totalità, il dato consuntivo ottenuto dall'Ufficio contabilità, positivo (sic!!) per tutte le compagini ad eccezione delle due summenzionate (USD Mestrina e Union Aurora Cavalponica)”. A smentire ciò è sufficiente richiamare quanto dichiarato in sede di indagini dai Consiglieri del Comitato ed alle stesse, per brevità, ci si riporta. Comportamento, questo, che rafforza il convincimento di una azione dolosamente colpevole del Guardini e del Pozzi di non segnalare la carenza dei requisiti che avrebbe, come ovvio, comportato l'esclusione delle Società invece ingiustamente ammesse. Di notevole rilievo disciplinare è il comportamento degli odierni reclamanti i quali, appresa l'esistenza dell'indagine federale in corso, hanno approntato una linea difensiva finalizzata ad attribuire ogni responsabilità all'Ufficio Contabilità; tesi, questa, smentita dalle risultanze obiettive di indagine, dalle dichiarazioni acquisite agli atti e dalle stesse rese anche dagli incolpati. In ordine al capo “B”, specie per quanto attiene all'addebito di avere, gli odierni reclamanti, esercitato pressioni dirette e ambientali al fine di indurre il Tiveron e la Cazzin ad assumersi la diretta e personale responsabilità circa le accertate violazioni, ciò al fine di esonerare da ogni ipotesi di responsabilità disciplinare essi stessi ed i componenti del Comitato, osserva questa Corte che le dichiarazioni rese, sul punto, dalla Cazzin e dal Tiveron sono prive di ogni riscontro probatorio, né appare utile a supportarle la circostanza, non contestata dai reclamanti, dell'incontro a Bologna organizzato dal Pozzi al fine di concordare la linea difensiva da proporre all'Ufficio Inquirente. Infatti, nelle dichiarazioni rese sia dalla Cazzin che dal Tiveron si coglie, pur nell'interessato pressing del Pozzi, l'invito ad attenersi a quanto, e dal Pozzi e dal Guardin, era stato esposto nella memoria difensiva. Richiesta, questa, che non fu accolta dai destinatari. Da questo addebito di incolpazione il Guardini ed il Pozzi, in accoglimento delle loro richieste, devono essere prosciolti. Infine, relativamente al capo “C”, non è rispondente al vero (v. dichiarazione Guardini del 2.9.2009, h. 10,30), come accertato in sede di indagine, che il verbale del Consiglio Direttivo del 29.7.2009, redatto dal Pozzi e portato dal Guardini all'approvazione del Consiglio Direttivo, contenesse l'esplicitazione di attività di verifica da parte dei componenti il Consiglio circa la documentazione concernente le modalità di iscrizione delle Società richiedenti; attività di verifica che, invece, non è stata svolta, vero ne sia che, in dipendenza delle denuncia del Marani, ed in occasione di Consigli Direttivi successivi, alcuni consiglieri hanno manifestato la richiesta di procedere ad una verifica, il che non è avvenuto in quanto sia il Guardini che il Pozzi avevano ribadito una decisa ed ulteriore conferma della legittimità di quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo del 29.7.2009. Per quanto attiene all'entità delle sanzioni ad essi comminate in dipendenza delle gravi condotte a loro carico ascritte ed al ruolo istituzionale di custodi delle regole ad essi riconosciuto, questa C.G.F. - Sezioni Unite – richiama opportunamente la circostanza che gli illeciti perpetrati non solo hanno portato gravi conseguenze per l'irregolare composizione degli organici dei vari Campionati per la Stagione Sportiva 2009/2010, compromettendo, altresì, l'immagine e la credibilità del Comitato Regionale Veneto nei confronti dei suoi amministrati in dipendenza delle gravi condotte poste in essere nell'espletamento di peculiari e delicate funzioni istituzionalmente ad essi riservate. Per quanto, infine, attiene alla posizione del Guardini, al fine di determinare la sanzione della inibizione, deve tenersi in debito conto del precedente disciplinare che si ricava dall'allegato Com. Uff. n. 43/CDN 2007/2008 – dal quale si ricava che egli, deferito dal Procuratore Federale alla competente Commissione Disciplinare Nazionale, in concorso con Berton Giambruno, e sottraendosi al procedimento, ha patteggiato la sanzione della inibizione per giorni trenta. Precedente, questo, che lumeggia la sua inclinazione al non rispetto delle regole delle quali avrebbe dovuto essere l'istituzionale custode. La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 2) e 3), come sopra rispettivamente proposti dai sigg.ri Guardini Giovanni e Pozzi Maurizio, li accoglie in parte rideterminando la sanzione rispettivamente inflitta in anni 1 e mesi 6 di inibizione per il sig. Guardini Giovanni ed anni 1 di inibizione per il sig. Pozzi Maurizio. Dispone restituirsi le rispettive tasse reclamo.
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