CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 giugno 2010 promosso da: Paolo Dondarini contro Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato dalle parti ai sensi dell’art. 6 comm

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 giugno 2010 promosso da: Paolo Dondarini contro Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato dalle parti ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 22 giugno 2010 ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato prot. n. 634 del 17 marzo 2010 promosso da: Paolo Dondarini, nato il 1° ottobre 1968 e residente a Bologna, via Augusto Righi n. 32, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bordoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Viale XII Giugno n. 2, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato del 17 marzo 2010 ricorrente contro Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), con sede in Roma, via Tevere n. 9, in persona del dott. Marcello Nicchi, suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione resistente e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete altra parte intimata, non costituita FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Paolo Dondarini (il “sig. Dondarini” o il “Ricorrente”) è tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ed associato all’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) presso la Sezione di Finale Emilia (MO) in qualità di arbitro fuori quadro. Il sig. Dondarini, nella propria carriera, ha svolto anche funzioni di arbitro internazionale in forza alla Commissione Arbitri Nazionale Serie A-B. 2. La Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) (“AIA” o la “Resistente”) è l’associazione che, all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e degli organismi internazionali cui aderisce la federazione stessa. 3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 4. In data 12 febbraio 2010, l’Assemblea Straordinaria della Sezione dell’AIA di Finale Emilia (MO) (la “Sezione”) eleggeva il sig. Dondarini quale Presidente Sezionale. 5. Il 18 febbraio 2010 il Comitato Nazionale dell’AIA (il “Comitato Nazionale”) assumeva la decisione n. 02/C (la “Decisione del Comitato Nazionale”), con la quale deliberava di “commissariare la Sezione A.I.A. di Finale Emilia e di nominare l’A.B. Amos Menotti Commissario Straordinario fino al 30 giugno 2010”. 6. La Decisione del Comitato Nazionale veniva assunta ai sensi dello “art. 11, comma 6, lettera s), del Regolamento dell’AIA che sancisce la competenza del Comitato Nazionale quanto al commissariamento di Sezioni e Comitati Regionali per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva e sulla conseguente nomina di un Commissario straordinario”, considerato “… il verbale dell’Assemblea straordinaria elettiva della Sezione A.I.A. di Finale Emilia che in data 12 febbraio 2010 ha eletto Presidente Sezionale l’associato Paolo Dondarini; … che … tale candidatura è stata presentata ad ore 17,25 della medesima giornata del 12.2.2010, senza alcuna previa informazione ovvero comunicazione di sorta ad organi regionali e/o nazionali dell’Associazione; … il verbale del Comitato Nazionale del 17 dicembre 2009 recante la presa d’atto della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento con rito abbreviato denominato “calciopoli”, dal cui contenuto – appreso mediante organi di stampa – si evince che l’associato Paolo Dondarini è stato ritenuto penalmente responsabile del reato previsto e punito dall’art. 1 della legge n. 401/89 (“frode sportiva”) e condannato ad anni due di reclusione e ventimila euro di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: … che, con la sentenza di primo grado di cui al punto precedente, è stata inflitta all’associato Paolo Dondarini la pena accessoria prevista dall’art. 5 della legge n. 401/89, in relazione all’art. 32-bis del Codice Penale, con divieto per atti tre di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ed interdizione, per il medesimo periodo, ad esercitare attività direttive “in società sportive”; 7. Alla luce di ciò, la Decisione del Comitato Nazionale veniva giustificata per “la gravità della situazione verificatasi con la predetta elezione del Presidente Sezionale da parte degli associati” e “ritenuto … che sulla natura non definitiva della sentenza del Tribunale di Napoli e sulla possibilità che quanto ivi statuito venga meno per effetto delle futura impugnazioni … prevale la natura del reato allo stato accertato con la medesima pronuncia (“frode sportiva”) e delle pene accessorie inflitte, pur se sospese, cosicché appare, come è, incompatibile sotto il profilo etico e alla luce dei principi regolamentari l’elezione, da parte degli associati di Finale Emilia, di Paolo Dondarini quale Presidente Sezionale; rilevato, in effetti, che “gli arbitri sono tenuti a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità” (art. 40, comma 1, del Regolamento dell’A.I.A.) e che è principio generale del nostro ordinamento settoriale il dovere per tutti gli associati di “improntare il loro comportamento” ai “principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale” (art. 40, comma 3, lett. c.), del Regolamento dell’A.I.A.), la menzionata elezione del Presidente Sezionale da parte degli associati di Finale Emilia lede gravemente i predetti principi di correttezza, probità e trasparenza formale e sostanziale; ritenuto, ancora, che, tra i principi fondamentali dello Statuto federale, vi è pure l’obbligo di intrattenere “rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche” (art. 2), cosicché l’elezione in parola da parte di un gruppo di tesserati federali appare volutamente diretta a contrastare la portata di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria, sicuramente impugnabile, ma, allo stato, da rispettare nel suo contenuto; ritenuto, inoltre, che la scelta degli associati di Finale Emilia di conferire un incarico direttivo ad un associato cui sono stati addebitati, con sentenza penale pur soggetta a gravame, fatti assolutamente incompatibili con l’attività arbitrale e tali da compromettere la “credibilità stessa” del Presidente Sezionale “nell’esercizio della sua funzione” (v. art. 8, comma 6 lett. h, del Regolamento A.I.A.) è circostanza idonea a gravemente ledere la credibilità ed immagine non solo della predetta Sezione, ma dell’intera Associazione – come, del resto, confermato dalle valutazioni negative da subito espresse anche da organi di stampa – e impone l’adozione di un provvedimento di commissariamento idoneo a porre immediata fine a tale situazione, attesa, tra l’altro, l’evidente infruttuosità delle attività poste in essere dal Comitato Regionale e dall’A.I.A. in occasione delle rassegnate dimissioni del precedente Presidente Sezionale; rilevato, infine, che il provvedimento di commissariamento risponde a principi di assoluta trasparenza formale e sostanziale comprovati, tra l’altro, dalle delibere assunte in data 11 febbraio 2010 e, dunque, prima dei fatti di cui trattasi quanto alla revoca ovvero al mancato conferimento delle benemerenze agli associati coinvolti in fattispecie di “frode sportiva”; ritenuto, da ultimo, che la decisione assunta dall’associato Paolo Dondarini di candidarsi a Presidente Sezionale appare contrastante con quanto dallo stesso affermato nella lettera del 14 dicembre 2009 di dimissioni dalla Commissione Arbitri Interregionale -incarico conferitogli dal Comitato Nazionale nel luglio 2009 pur in pendenza del citato procedimento penale, a riprova dell’assenza di ogni connotazione personale dell’odierno provvedimento, adottato nell’interesse esclusivo della credibilità e dell’immagine degli arbitri di Finale Emilia e dell’intera Associazione-, laddove egli afferma che “coerenza, professionalità e senso del dovere mi impongono di lasciare incarichi e funzioni di cui sono depositario sino a quando non sarà conclusa la vicenda giudiziaria che mi riguarda”, adducendo, dunque, le stesse motivazioni che impongono oggi il provvedimento di commissariamento della Sezione di Finale Emilia”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 8. Con istanza in data 17 marzo 2010, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente ha dato avvio al presente arbitrato per ottenere la “revoca” o la “declaratoria di inammissibilità” della Decisione del Comitato Nazionale, con conferma e ratifica della sua elezione quale Presidente della Sezione. Il Ricorrente proponeva, altresì, istanza di acquisizione della Decisione del Comitato Nazionale e di escussione di alcuni testimoni. 9. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente formulava infine richiesta, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Codice TNAS, di essere giudicato da un arbitro unico, scelto fra le persone del prof. avv. Ferruccio Auletta, del prof. avv. Luigi Fumagalli, del prof. avv. Filippo Lubrano ovvero del prof. avv. Massimo Zaccheo. 10. Con memoria depositata in data 7 aprile 2010 l’AIA si è costituita nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposta dal sig. Dondarini o, in mero subordine, il suo rigetto nel merito, ed aderiva alla nomina del prof. avv. Luigi Fumagalli quale arbitro unico. 11. Nessuna difesa veniva invece depositata dalla FIGC, pure indicata dal Ricorrente come soggetto contro il quale la domanda di arbitrato veniva proposta. 12. In data 9 aprile 2010 il prof. avv. Luigi Fumagalli accettava l’incarico e fissava la prima udienza per il 20 aprile 2010. 13. Successivamente, vista l’istanza del legale del Ricorrente con la quale si chiedeva un rinvio dell’udienza fissata e un breve termine per replicare alle memorie avversarie, con ordinanza emessa il 20 aprile 2010 l’Arbitro Unico concedeva al Ricorrente un termine per il deposito di memoria illustrativa del ricorso, nonché successivo termine per il deposito di memoria di replica da parte della Resistente; fissava infine l’udienza per la discussione della controversia. 14. Sulla base dell’ordinanza emessa dall’Arbitro Unico: • il sig. Dondarini depositava una memoria datata 28 aprile 2010; • l’AIA depositava una memoria di replica in data 6 maggio 2010. 15. In data 17 maggio 2010 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti illustravano le rispettive posizioni. Nel corso dell’udienza, il legale del sig. Dondarini dichiarava di rinunziare alle istanze istruttorie (di esibizione e di escussione testimoniale) formulate nel ricorso introduttivo del giudizio arbitrale, in quanto superate dalla produzione in giudizio da parte della Resistente della Decisione del Comitato Nazionale. All’esito dell’udienza, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento dell’arbitrato e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. L’Arbitro Unico si riservava quindi ogni decisione sulle domande delle parti. C.2 Le domande delle parti comparse nell’arbitrato a. Le domande del sig. Dondarini 16. Il sig. Dondarini nella propria istanza di arbitrato ha chiesto “[la] revoca della nomina da parte del Comitato Nazionale dell’A.I.A. del Commissario Straordinario della Sezione di Finale Emilia, nonché … [la] declaratoria di inammissibilità e/o … [la] revoca della delibera n. 02/C del 18 febbraio 2010, adottata dal Comitato Nazionale dell’A.I.A., previa sua acquisizione al giudizio de quo, con conferma e ratifica della carica di Presidente della Sezione di Finale Emilia in capo a Paolo Dondarini, essendo tale indicazione fondata sul voto regolare degli associati della predetta Sezione, legittimamente e democraticamente manifestato alle elezioni del 12 febbraio 2010”. 17. Nella memoria del 28 aprile 2010 il Ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate. b. Le domande dell’AIA 18. Nella memoria depositata il 7 aprile 2010 l’AIA ha concluso per “la declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario o, in mero subordine, per il suo rigetto nel merito”. 19. Siffatte conclusioni sono state confermate nella memoria in data 6 maggio 2010. C.3 La posizione delle parti comparse nell’arbitrato a. La posizione del sig. Dondarini 20. Il Ricorrente censura per diversi motivi la Decisione del Comitato Nazionale e la nomina del Commissario Straordinario della Sezione da essa recata. 21. In primo luogo, il sig. Dondarini, dopo aver ricapitolato gli elementi di fatto relativi alla sua elezione alla presidenza della Sezione, richiama la vicenda delle sue dimissioni, rassegnate il 14 dicembre 2009, con le quali aveva lasciato gli incarichi ricoperti nel settore arbitrale ottenuti per nomina degli organi dirigenti di categoria. E a tal proposito il Ricorrente sottolinea, quale “sostrato dell’odierna istanza”, la differenza tra “nomina” (a Vice-Commissario della Commissione Arbitri Interregionale, intervenuta prima della condanna penale) ed “elezione” (a Presidente della Sezione, dopo la condanna): a parere del Ricorrente, infatti, la condanna, ancorché provvisoria, aveva costituito la ragione delle proprie dimissioni “per non rappresentare per l’A.I.A. un problema in quanto egli era stato scelto per un incarico di rilevanza nazionale da quegli stessi vertici che in quel momento gli rappresentavano il loro sopravvenuto imbarazzo”; laddove, invece, l’elezione a Presidente della Sezione sarebbe stata espressione del voto democratico dell’associazione, intervenuta dopo la condanna di prime cure del GIP di Napoli. 22. Il Ricorrente sottolinea, in proposito, di essere stato indagato e giudicato dagli rgani di giustizia della FIGC, venendo definitivamente assolto dalla Corte Federale (C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006, ma anche C.U. n. 5/C della Commissione d’Appello Federale del 14 agosto 2006), per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale. Per tale motivo, nel corso del giudizio penale il legale della FIGC – costituitasi parte civile – non aveva formulato conclusioni nei confronti del sig. Dondarini, ritenendolo immune da responsabilità. Conseguentemente, a parere del Ricorrente, non appare fondato il giudizio dell’AIA, secondo il quale la condanna di primo grado del GIP di Napoli avrebbe reso il sig. Dondarini incompatibile sotto il profilo etico, ed alla luce dei principi regolamentari, con la carica di Presidente della Sezione, tanto più considerando che la sentenza in questione non ha natura definitiva ed è soggetta a revisione in appello. 23. Il Ricorrente sottolinea, poi, che il suo nome sarebbe stato inserito nella lista degli aventi diritto al voto dalla AIA stessa. Pertanto la sua candidatura non solo sarebbe stata perfettamente legittima, ma avrebbe ricevuto il conforto della stessa AIA. La Decisione del Comitato Nazionale, dunque, a parere del Ricorrente, non sarebbe giustificata dall’assenza, in capo al sig. Dondarini, dei requisiti di eleggibilità, ma unicamente “per imprevedibili e gravi eventi incorsi nel corso della stagione sportiva”, ai sensi dell’art. 11 comma 6 lett. s del Regolamento dell’AIA. 24. Secondo la ricostruzione del Ricorrente, gli “imprevedibili e gravi eventi” alla base della decisione dell’AIA sarebbero gli stessi fatti per i quali il sig. Dondarini aveva ottenuto l’assoluzione sportiva, poi contestatigli nuovamente nel corso del giudizio penale, mentre, a suo avviso, “la condanna penale nulla aggiunge rispetto a quanto era già stato oggetto di vaglio e giudizio da parte della F.I.G.C., né può valere, ovviamente, a riproporre un tema cautelare [ossia la sospensione del Sig. Dondarini] già definitivamente superato nel contesto sportivo che è l’unico qui in evidenza”. Ebbene, sempre secondo il Ricorrente, il provvedimento di commissariamento della Sezione, e la conseguente revoca dalla carica di Presidente in capo al sig. Dondarini, rappresenta di fatto una nuova sospensione cautelare alla quale viene sottoposto lo stesso soggetto sino all’esito definitivo del giudizio penale. Ciò in spregio ai principi del ne bis in idem pacificamente accettato anche nel sistema di giustizia sportiva. 25. Infine, il Ricorrente ribadisce la legittimità e regolarità della propria elezione a Presidente della Sezione, carica alla quale è stato democraticamente eletto, ribadendo che tale elezione in nessun modo integrerebbe la violazione dell’art. 2 dello Statuto FIGC che disciplina i rapporti fra FIGC e pubblica autorità, posto che l’art. 27 della Costituzione prevede la presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva di condanna, e gli artt. 29 dello Statuto FIGC e 13 del Regolamento dell’AIA sanciscono “a tutela del sistema” l’esistenza di condanne passate in giudicato per reati non colposi. 26. Nella memoria del 28 aprile 2010 il Ricorrente ha anche replicato in merito alle eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dalla Resistente. A parere del Ricorrente: i. non è necessaria la sussistenza di una clausola compromissoria perché un tesserato dell’AIA o di qualunque altra associazione o federazione sportiva affiliata al CONI possa adire il TNAS. Ciò in quanto l’art. 12-ter dello Statuto del CONI afferma la competenza arbitrale su “decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale”; ii. in ogni caso, l’art. 30 dello Statuto FIGC (al quale i regolamenti e i comportamenti dell’AIA devono obbligatoriamente uniformarsi) prevede la possibilità per ogni tesserato di adire il TNAS, qualora non siano previsti ricorsi interni alla giustizia federale; iii. quanto alla posizione di litisconsorte necessaria della FIGC, deve rilevarsi “l’assoluta immedesimazione organica dell’A.I.A. all’interno della stessa F.I.G.C.”. Poiché una delibera del Comitato Nazionale non è soggetta ad impugnazione/revisione né all’interno dell’AIA, né all’interno del superiore ordinamento federale, secondo il Ricorrente “il transito della c.d. “impugnazione” (rectius compromissione in arbitrato) della stessa al T.N.A.S. si porta quali litisconsorzi necessari sia l’A.I.A. che la F.I.G.C.”. Allo stesso modo, secondo il Ricorrente, non rappresenta un problema giuridico la circostanza che la FIGC non si sia costituita, posto che in ogni caso la destinataria primaria dell’eventuale provvedimento dell’organo arbitrale sarebbe l’AIA. b. La posizione dell’AIA 27. La Resistente si oppone alle domande del sig. Dondarini delle quali chiede il rigetto per una serie gradata di motivi. 28. In primo luogo, l’AIA deduce la “inammissibilità” del ricorso sotto due profili: i. innanzi tutto, l’AIA eccepisce il difetto di competenza del TNAS per l’inesistenza inter partes di una clausola compromissoria che consenta la devoluzione in arbitrato della controversia. Benché il ricorso sia proposto tanto contro la FIGC che contro l’AIA, secondo la Resistente la FIGC non rivestirebbe posizione di litisconsorte necessaria, essendo parte estranea al tema del contendere, che avrebbe ad oggetto esclusivamente una vertenza endoassociativa, confinata all’interno dell’ordinamento di categoria. A parere della Resistente, in questa vicenda l’AIA avrebbe agito nell’esercizio di proprie prerogative regolatorie nascenti dallo statuto associativo, e non quale settore della Federazione; ii. quindi, la Resistente eccepisce l’inammissibilità del capo della domanda avente ad oggetto la “conferma e ratifica” della nomina del sig. Dondarini alla carica di Presidente della Sezione, in quanto tale nomina non potrebbe essere effettuata dall’organo arbitrale. Anche in caso di eventuale annullamento del provvedimento impugnato, resterebbe comunque in capo all’AIA la facoltà di assumere i provvedimenti necessari in merito alla nomina del presidente di una propria sezione. 29. In secondo luogo, a parere dell’AIA, il ricorso è comunque da rigettare nel merito. 30. Secondo la Resistente, il provvedimento impugnato sarebbe stato motivato da un atteggiamento ispirato alla massima prudenza, che ha guidato sia il Comitato Nazionale sia lo stesso sig. Dondarini, nel momento in cui aveva deciso di rinunciare all’incarico di Vice-Commissario. Al contrario, l’elezione del Presidente della Sezione sarebbe stata improntata a ben diversa attitudine e a manifesta critica nei confronti dei giudici napoletani. 31. Per tale motivo, anche in considerazione della particolare odiosità del reato di frode sportiva addebitato al Ricorrente, che risulta tanto più grave se commesso da un soggetto che esercita le funzioni di garanzia che il sistema federale attribuisce al settore arbitrale, il Comitato Nazionale avrebbe agito nell’intento di tutelare il prestigio e la credibilità dell’AIA. La Decisione del Comitato Nazionale sarebbe stata assunta quale dovuta presa d’atto della sentenza del Tribunale di Napoli e si sarebbe contrapposta alla deliberazione della Sezione, che appare essere una irrituale contestazione della sentenza di condanna di primo grado inflitta al sig. Dondarini. 32. La Resistente contesta, poi, la tesi del Ricorrente secondo la quale il provvedimento di commissariamento censurerebbe il comportamento del sig. Dondarini. Al contrario, afferma la Resistente, le violazioni regolamentari poste alla base della delibera di commissariamento non sono state imputate al sig. Dondarini, ma unicamente alla scelta degli associati di Finale Emilia di conferire un incarico direttivo ad un associato cui sono stati addebitati, con sentenza penale pur soggetta a gravame, fatti assolutamente incompatibili con l’attività arbitrale. Sarebbe, pertanto, la condotta tenuta dagli associati di Finale Emilia ad essere richiamata nella delibera impugnata quale motivo che ha imposto il commissariamento della Sezione, e ciò a causa della manifesta violazione dei principi fondamentali dell’attività arbitrale previsti sia dall’art. 40, sia dall’art. 8 del Regolamento AIA. 33. In merito, poi, alla distinzione (operata dal Ricorrente) fra la precedente nomina del sig. Dondarini quale componente della Commissione Arbitri Interregionale (incarico al quale il sig. Dondarini aveva preferito rinunciare all’esito del giudizio penale) e la successiva elezione dello stesso alla Presidenza della Sezione, la Resistente ne contesta il fondamento, affermando che “in entrambi i casi si tratta dell’esercizio di funzioni direttive in seno ad organi istituzionali dell’AIA che evidenti ragioni di opportunità suggeriscono di non affidare ad un soggetto condannato in sede penale (seppure in via non definitiva)”. 34. Infine, la Resistente contesta le affermazioni del Ricorrente in merito all’asserita violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato il sig. Dondarini prosciolto dagli organi di giustizia sportiva per quei medesimi fatti per i quali è stato successivamente condannato dal Tribunale di Napoli. Secondo la Resistente, infatti, il giudizio penale è giunto all’esito di un procedimento del tutto diverso, per natura e finalità, da quello sportivo. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità dell’istanza arbitrale 35. Il primo punto controverso che l’Arbitro Unico è chiamato a esaminare attiene a profili dedotti dalla Resistente. Eccepisce infatti l’AIA l’inammissibilità dell’istanza del sig. Dondarini sotto due profili: incompetenza dell’organo arbitrale per difetto di clausola compromissoria; estraneità di un capo della domanda alle prerogative dell’organo arbitrale. 36. La prima questione che si pone, dunque, attiene alla sussistenza del potere di questo organo arbitrale di conoscere delle domande proposte tra le parti in forza di applicabile clausola compromissoria. Invero, come correttamente sottolinea la Resistente, soprattutto nella memoria autorizzata del 6 maggio 2010, la natura arbitrale del procedimento disciplinato dal Codice TNAS postula l’esistenza di un accordo tra le parti volto ad investire l’organo arbitrale del potere di giudizio. Di tale natura, e del fondamento pattizio del potere di cognizione dell’arbitro nel sistema TNAS, dà conto lo stesso Codice TNAS, laddove all’art. 2 prevede che “le Federazioni sportive nazionali … possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale” presso il TNAS (comma 1) e che “all’atto dell’affiliazione, dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni … va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale” (comma 2). 37. Ebbene, l’Arbitro Unico rileva che la clausola compromissoria che gli attribuisce un potere di giudizio sulla controversia è recata dall’art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC, secondo il quale sono devolute in arbitrato presso il CONI le controversie, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, insorte tra “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi o loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”. In effetti, come rilevato in precedente pronuncia (lodo deliberato nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 13 ottobre 2008, Paparesta c. Associazione Italiana Arbitri e Federazione Italiana Giuoco Calcio), la controversia tra un arbitro e l’AIA “è arbitrabile a norma dell’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., stante che «gli arbitri sono tesserati della F.I.G.C. e associati dell’AIA» (art. 38 Reg. A.I.A.)”. 38. Avverso tale rilievo non appare condivisibile l’argomentazione svolta in questo arbitrato dalla Resistente, a parere della quale la controversia avrebbe carattere meramente endoassociativo e dunque resterebbe confinata all’interno dell’ordinamento della categoria arbitrale (e dunque dell’AIA), senza rifluire nel sistema della FIGC, assolutamente estranea alle sorti del giudizio: con la conseguenza, dunque, che la controversia non potrebbe essere ricondotta alla previsione dell’art. 30 comma 3 dello Statuto FIGC. 39. In relazione a tale svolgimento l’Arbitro Unico nota come invero il Presidente Sezionale – per quanto eletto nell’esercizio di poteri auto-organizzativi riconosciuti alle componenti territoriali dell’AIA – svolga precise funzioni anche nel complessivo sistema federale. Ad esempio, l’art. 27 comma 3 del regolamento AIA prevede che il Presidente Sezionale provveda, quale organo tecnico sezionale (OTS), “alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dai Comitati Provinciali della FIGC-LND del proprio territorio”. Dunque, la posizione di Presidente Sezionale, sulla quale ha inciso la Decisione del Comitato Nazionale, non è indifferente al sistema della FIGC: la controversia relativa alla sua nomina, ovvero alla deliberazione che ne ha in sostanza precluso l’efficacia, ben può ritenersi pertanto attinente anche una posizione giuridicamente qualificabile nell’ordinamento federale. Con la conseguenza che essa rientra nelle previsioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC. 40. La circostanza poi, sotto questo profilo, che la FIGC non abbia svolto attività difensiva appare priva di rilievo. Pur non potendosi dichiarare la contumacia della FIGC (attesa anche la non riproducibilità in sede arbitrale di questo istituto: cfr., fra le altre, Cass., 15 marzo 1986 n. 1765), la scelta appare riconducibile a scelte defensionali, anche considerando la riconducibilità di AIA e FIGC ad un centro di interessi sostanzialmente unico. 41. L’eccezione di inammissibilità dell’istanza arbitrale per incompetenza di questo Arbitro Unico deve pertanto essere respinta. 42. La seconda questione riguarda invece l’estraneità di un capo della domanda alle prerogative dell’organo arbitrale. In particolare, l’AIA deduce l’inammissibilità di quella parte della domanda svolta dal sig. Dondarini volta ad ottenere la conferma e la ratifica della sua nomina a Presidente della Sezione. 43. Neanche questa obiezione appare invero accoglibile: la ricognizione della efficacia della nomina del Ricorrente a Presidente della Sezione non appare infatti all’Arbitro Unico costituire altro che la diversa faccia della stessa pretesa svolta dal Ricorrente in via principale e tesa a contestare la Decisione del Comitato Nazionale con la quale, attraverso il commissariamento, si è di fatto privata di efficacia l’elezione del sig. Dondarini a Presidente della Sezione. 44. In conclusione, l’Arbitro Unico ritiene ammissibili le domande del Ricorrente. B. Sul merito della controversia 45. Il Ricorrente contesta, invero, in questo arbitrato la Decisione del Comitato Nazionale con la quale la Sezione è stata commissariata, e si è di riflesso privata di efficacia l’elezione del sig. Dondarini a Presidente della stessa. Impugnando la Decisione del Comitato Nazionale, il Ricorrente mira dunque a “ripristinare” la deliberazione della Sezione che lo aveva eletto Presidente. A sostegno di siffatta impugnazione il sig. Dondarini allega l’assoluta arbitrarietà della Decisione del Comitato Nazionale, adottata nonostante la candidatura del Ricorrente fosse pienamente legittima e la sua elezione perfettamente regolare, “rileggendo” le motivazioni dell’elettorato e di fatto infliggendo al sig. Dondarini una nuova sospensione in violazione del principio del ne bis in idem. 46. Le censure mosse dal Ricorrente non possono essere accolte. A parere dell’Arbitro Unico, infatti, la Decisione del Comitato Nazionale appare perfettamente legittima alla luce della norma su cui è fondata, ossia dell’art. 11 comma 6 lett. s del Regolamento AIA. 47. In forza di siffatta disposizione, invero, “Il Comitato nazionale delibera … con provvedimento motivato [in ordine] all’eventuale commissariamento delle Sezioni … per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato”. 48. Ebbene, a questo Arbitro Unico appare che il Comitato Nazionale ben poteva ritenere che l’elezione del sig. Dondarini quale Presidente della Sezione costituisse un evento “imprevedibile e grave” tale da giustificare l’adozione della delibera di commissariamento della stessa, in quanto incompatibile con una serie di principi e prescrizioni vincolanti nel sistema sportivo. 49. Rileva infatti l’Arbitro Unico che dal sistema del Regolamento AIA – nonché più in generale da quello della FIGC – possa dedursi: i. un principio di leale cooperazione tra le autorità sportive e le autorità dello Stato (art. 2 comma 2 dello Statuto della FIGC); ii. un obbligo incombente agli arbitri (e dunque anche agli associati nella Sezione) di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva con trasparenza, correttezza e probità (art. 40 comma 1 del Regolamento AIA); iii. il dovere degli arbitri (e dunque anche degli associati nella Sezione) di tenere un comportamento rispettoso dei principi di lealtà, di trasparenza, di rettitudine, e della comune morale, a difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale (art. 40 comma 3 lett. c del Regolamento AIA); iv. la possibilità che la sottoposizione dell’associato AIA ad indagine per delitto doloso possa recare pregiudizio all’immagine dell’AIA e/o della FIGC (tanto che in siffatta situazione è possibile l’adozione di una sospensione cautelare dell’associato: art. 8 comma 6 lett. h del Regolamento AIA). 50. Ebbene, a parere dell’Arbitro Unico, l’elezione di soggetto condannato per reati di frode sportiva, ancorché con sentenza suscettibile di impugnazione, ad una carica dell’organizzazione arbitrale, con funzioni rilevanti anche per lo svolgimento di competizioni, sia in antitesi con il rispetto dovuto alle pronunce dell’autorità giudiziaria e rappresenti, per i soggetti che l’hanno posta in essere, ossia gli associati presso la Sezione, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità loro imposti a difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA. 51. Le considerazioni che precedono, si noti, rendono superflua ogni considerazione circa la distinzione, operata dal Ricorrente, tra “nomina” ed “elezione”, circa la regolarità delle procedure di elezione del sig. Dondarini e circa una pretesa violazione del ne bis in idem. 52. Quanto al primo punto, la distinzione appare irrilevante, perché nel caso concreto si discute solo dell’elezione del sig. Dondarini e questa appare di per sé costituire motivo di adozione del provvedimento di commissariamento della Sezione. 53. Quanto al secondo punto, pure irrilevante appare la circostanza che l’elezione sia avvenuta nel rispetto delle regole procedurali, anche di elettorato attivo e passivo, che la governano: il commissariamento della Sezione non è avvenuto per il rilievo di vizi relativi al procedimento elettorale. 54. Quanto al terzo punto, irrilevanti appaiono ai fini della verifica della legittimità della Decisione del Comitato Nazionale gli effetti che questa produce sul sig. Dondarini: ragione dell’adozione della Decisione del Comitato Nazionale è il comportamento della Sezione, oggetto del commissariamento, e non eventuali illeciti o responsabilità del sig. Dondarini. Ed in ogni caso, a parere dell’Arbitro Unico, non si potrebbe parlare, in relazione alla Decisione del Comitato Nazionale, di una sanzione inflitta al sig. Dondarini per gli stessi fatti per i quali è già stato assolto dalla giustizia sportiva. L’elemento di fatto – trascurato dagli associati della Sezione al momento dell’elezione – non è tanto il compimento di atti di frode sportiva, quanto la condanna penale. Ed è proprio la mancata considerazione di tale condanna a qualificare (nei termini sopra ricordati: §§ 49-50) la deliberazione della Sezione con la quale il sig. Dondarini ne è stato eletto Presidente e a giustificare la Decisione del Comitato Nazionale. 55. In conclusione, dunque, le domande proposte dal Ricorrente, per quanto ammissibili, vanno respinte. La Decisione del Comitato Nazionale, impugnata in questo arbitrato, va confermata. C. Sulle spese 56. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge le domande proposte del sig. Paolo Dondarini e conferma l’impugnata decisione del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, meglio indicata in motivazione; 2. condanna il sig. Paolo Dondarini al pagamento delle spese di lite in favore dell’Associazione Italiana Arbitri, nella misura complessiva di € 1.500 (millecinquecento /00), oltre IVA e CPA come per legge; 3. condanna il sig. Paolo Dondarini, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in € 1.500 (millecinquecento/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dall’Arbitro Unico, oltre IVA e CPA come per legge; 4. condanna il sig. Paolo Dondarini al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Milano, in data 22 giugno 2010, e sottoscritto in numero di quattro originali. F.to Luigi Fumagalli
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