CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 07 maggio 2010 promosso da: Sigg.ri Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Luigi Russo, Roberto Costa, Giannino Marconi e Fabrizio Niccolai – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee IL COLLEGIO ARBITRALE Dott. Giuseppe

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 07 maggio 2010 promosso da: Sigg.ri Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Luigi Russo, Roberto Costa, Giannino Marconi e Fabrizio Niccolai - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee IL COLLEGIO ARBITRALE Dott. Giuseppe Scandurra – Presidente Prof. Avv. Angelo Piazza - Arbitro Prof. Avv. Learco Saporito - Arbitro Nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0025 dell’11 gennaio 2010) promosso dai: Signori Marco Pisacane, C.F.: PSCMRC60T04F842P, Alfredo Castaldo, C.F.: CSTLRD47L14F839H, Luigi Russo, C.F.: RSSLGU54M28F101P, Roberto Costa, C.F.: CSTRRT64C13B354F, Giannino Marconi, C.F.: MRCGNN56B22H769A e Fabrizio Niccolai, C.F.: NCCFRZ63C04E202H, tutti in proprio e nella qualità di tesserati e Presidente (il primo) e componenti (gli altri) del Comitato del Settore Acque Marittime della FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA’ SUBACQUEE - FIPSAS - rappresentati e difesi dall’ Avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, al Corso Rinascimento n. 11, e dall’Avv. Stefano Donadeo, Parti istanti contro Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - FIPSAS - con sede in Roma, viale Tiziano n. 70, in persona del Presidente legale, rappresentante p. t., Prof. Ugo Matteoli, C.F.: MTTGUO47P14G843W, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Guarino, del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Nibby, n.7. Parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1) In data 12 dicembre 2009, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee – FIPSAS – con sede in Roma, avendo rilevato nell’ambito del Settore delle Acque Marittime, attraverso cui si esplica in parte l’attività federale, irregolarità di gestione, in distonia con le finalità istituzionali della FIPSAS, ha deliberato lo scioglimento del Comitato di Settore Acque Marittime e la nomina di un Commissario. Con istanza di arbitrato, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n.0025 dell’11 gennaio 2010, i nominati Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Luigi Russo, Roberto Costa, Giannino Marconi e Fabrizio Niccolai, tutti in proprio e nella qualità di tesserati e presidente, il primo, e componenti, gli altri, del Comitato di Settore Acque Marittime, proponevano ricorso avverso l’indicato provvedimento del Consiglio Federale, avanzando istanza di arbitrato, ex art 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, e chiedendo che, previo tentativo di conciliazione, venisse dichiarata l’illegittimità della delibera adottata il 12 dicembre 2009 dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività subacquee, con la quale era stato disposto lo scioglimento del Settore mare e la nomina di un Commissario straordinario. Con l’annullamento della delibera, sarebbe stata garantita ai ricorrenti la prosecuzione del mandato, loro conferito dal rispettivo corpo elettorale nel marzo 2009. I ricorrenti avanzavano, altresì, istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della delibera impugnata, adducendo la sussistenza di gravi motivi; tale istanza veniva, però, rigettata in limine litis con deliberazione assunta dal Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 12 gennaio 2010. 2) Il Prof. Angelo Piazza veniva nominato dalle Parti istanti quale proprio arbitro, mentre il Prof. Learco Saporito veniva nominato arbitro dalla Parte intimata. Tanto il primo quanto il secondo arbitro formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice. Successivamente, con provvedimento del 17 febbraio 2010, il dott. Giuseppe Scandurra veniva nominato quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, dal Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Anche il dott. Scandurra formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Dott. Giuseppe Scandurra (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Angelo Piazza (Arbitro), Prof. Avv. Learco Saporito (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 26 marzo 2010, presso la sede dell’arbitrato. In quell’occasione, veniva esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione. 3) Il difensore dei ricorrenti, Avv.Gianluigi Pellegrino, per conto e nell’interesse dei propri assistiti, formulava, a conclusione dell’istanza di arbitrato, le seguenti richieste: dichiarare l’illegittimità della deliberazione adottata il 12 dicembre 2009 dal Consiglio Federale della FIPSAS, garantendo ai ricorrenti la prosecuzione del mandato conferito dal rispettivo corpo elettorale appena nel marzo 2009. Con atto depositato il 28 gennaio 2010, la FIPSAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. Giancarlo Guarino, si costituiva nel procedimento arbitrale per respingere “ogni avversaria domanda, istanza, deduzione, eccezione e produzione, con condanna dei ricorrenti al pagamento degli onorari e delle spese del procedimento”. 4) Successivamente, il Collegio con ordinanza resa all’udienza del 26 marzo 2010, vista la natura della controversia ed a seguito di istanza delle parti, concedeva alle Parti, sulla base dell’art. 21, comma 1, del Codice, un primo termine al 15 aprile 2010 per il deposito di memorie e documenti ed un secondo termine al 22 aprile 2010 per il deposito di repliche sulle memorie depositate entro il 15 aprile. Disponeva, altresì, che gli atti, le memorie ed i documenti dovevano essere scambiati fra le parti, anche a mezzo fax, ovvero posta elettronica e depositate con le stesse modalità nella Segreteria del Tribunale. La seconda udienza veniva fissata per il 26 aprile 2010. Su richiesta del legale della FIPSAS, tale udienza veniva rinviata al 4 maggio 2010, ma, per l’assenza dei difensori delle Parti istanti, veniva ancora aggiornata all’udienza di discussione del 7 maggio 2010. Esperito infruttuosamente un ulteriore tentativo di conciliazione, dopo quello già tentato nella prima udienza del 26 marzo 2010, i difensori delle Parti procedevano, nell’ultima udienza del 7 maggio 2010, alla discussione della controversia, sviluppando gli argomenti svolti negli atti iniziali e replicando alle argomentazioni avversarie. Le Parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. Autorizzavano congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo ed a comunicare successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Con dichiarazione fatta pervenire il 21 maggio 2010 nella segreteria del Tribunale, le Parti autorizzavano, infine, di comune intesa, il Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, a prorogare il termine ultimo per il deposito del lodo al 30 giugno 2010. MOTIVI 5) I Signori Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Luigi Russo, Roberto Costa, Giannino Marconi e Fabrizio Niccolai, nella loro rispettiva qualifica di presidente (il primo), di vice presidente (il secondo), e di membri (gli altri) del Comitato del Settore Acqua Marittime della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, proponevano istanza di arbitrato con il ministero dei propri difensori di fiducia Avv.ti Gianluigi Pellegrino e Stefano Donadeo, affinché venisse annullata la delibera del 12 dicembre 2009 del Consiglio federale della FIPSAS, avente ad oggetto lo scioglimento del Settore mare e la nomina di un Commissario straordinario. 5. 1) Nell’interesse dei ricorrenti veniva anzitutto eccepito, a titolo di premessa, che la delibera impugnata sarebbe stata assunta “per insostenibile rivalità endofederale”, dato che il Comitato di settore delle Acque marittime di cui essi erano membri, era stato costituito nel marzo 2009 a seguito di una vittoriosa tornata elettorale, fondata sulla scorta degli eccellenti risultati sportivi maturati nel periodo precedente. Veniva anche formulata la doglianza riguardante l’atipicità della costituzione degli organi rappresentativi della Federazione, non potendosi considerare legittimo lo squilibrio esistente sul versante dei meccanismi elettorali, attributivo di una prevalenza al Settore delle acque interne (rispetto agli altri quattro settori, in cui si articola la FIPSAS) e fondato sul sistema di accesso a tale Settore, basato, in linea di massima, solo attraverso il tesseramento alla medesima FIPSAS. In tale sistematica, risultava, perciò, favorito il Settore delle acque interne, le cui società incidevano in modo determinante anche nel Settore delle acque marittime. Peraltro, nella tornata elettorale del marzo 2009, il Presidente Federale avrebbe esperito il tentativo di ridimensionare quest’ultimo Settore al fine di contenerne lo sviluppo , “ad onta della notevole messe di risultati sportivi maturati nel precedente periodo”. Ciò non ostante, i risultati elettorali avrebbero sancito il trionfo del Pisacane e degli altri componenti del Settore e la sconfitta del candidato federale sostenuto dalla Presidenza Federale, la quale avrebbe, perciò, continuato a mantenere una “bieca avversione” nei loro confronti. 5.2) In diritto, i ricorrenti deducevano, inoltre, che, gli addebiti, a loro dire pretestuosi ed infondati, riguarderebbero la precedente consiliatura, in quanto essi, essendo stati eletti solo nel marzo 2009, non avrebbero potuto commettere nel breve lasso di tempo intercorrente fra tale nomina ed il provvedimento di scioglimento le gravi e reiterate violazioni loro attribuite. Nessuna contestazione di eventuali addebiti era stata, peraltro, loro rivolta e, pertanto, essi non sarebbero stati posti in condizione di poter controdedurre; Reputavano, infine che la delibera adottata sarebbe stata assunta sulla base di una norma statuaria ( art 33, primo comma, n.11) sfornita di efficacia per un duplice ordine di motivi. Sotto un primo profilo, perché l’iter dello Statuto federale, discusso ed approvato il 22 marzo 2009 dall’Assemblea Nazionale e successivamente emendato dal Presidente Federale secondo le direttive del Coni, non sarebbe pervenuto all’atto conclusivo rappresentato dalla ratifica dell’Assemblea. In secondo luogo, perché la norma statutaria sarebbe, comunque, mancante di disposizioni attuative. 5.3) Il difensore degli istanti, infine, nella memoria autorizzata del 15 aprile 2010, dopo aver insistito sulla regolarità della costituzione in giudizio dei nominati Castaldo, Russo, Costa, Marconi e Niccolai, riguardo ai quali produceva anche rituali atti di procura a favore degli Avv.ti Pellegrino e Donadeo, ha ribadito la legittimità dell’istanza di arbitrato dei signori Pisacane e Castaldo per l’accertato interesse, in capo a tali due ricorrenti, “a proseguire nella carica di componenti del comitato, brutalmente interrotta dagli atti impugnati”. Nel merito, ha“rinvia(to) ai contenuti del ricorso”. 6) La Federazione Italiana della Pesca sportiva e delle Attività Subacquee, come sopra rappresentata e difesa, si costituiva regolarmente in giudizio, depositando rituale memoria difensiva e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dai ricorrenti. 6.1) In via pregiudiziale, svolgeva due considerazioni preliminari, sostenendo, nella prima, un difetto di legittimatio ad processum dei ricorrenti Castaldo, Russo, Costa, Marconi e Niccolai per mancanza di un loro mandato di rappresentanza in favore del difensore avv. Pellegrino, ed eccependo, nella seconda, una subordinata “carenza di interesse, e quindi di legittimazione al ricorso”, dei nominati Pisacane e Castaldo, per non doversi costoro ritenere compresi nel provvedimento di scioglimento del Comitato di settore, qualora dovesse ritenersi che la delibera impugnata escludesse l’effetto di farli decadere dalla carica di consigliere federale. Nel merito, veniva, inoltre, affermata la piena efficacia della norma statutaria di cui all’art. 33, primo comma, n.11, non avendo alcuna rilevanza né l’eccepito mancato completamento dell’iter formativo dello Statuto né la presunta mancanza di norme attuative. Veniva, infine, ritenuta infondata la censura mossa in ordine all’omessa contestazione degli addebiti, nel rilievo che le varie problematiche inerenti alla non ortodossa conduzione del Settore avevano “formato oggetto di analisi e discussione in ben tre successive riunioni del Consiglio Federale, nel corso delle quali il presidente ed il vicepresidente del Settore Mare (erano stati) presenti in quanto componenti il Consiglio Federale in rappresentanza del Settore” e come tali erano “stati edotti delle numerose lamentele e disfunzioni di volta in volta evidenziate”. 6.2) Al termine della comparsa di costituzione e risposta, la difesa della Federazione concludeva le proprie deduzioni, chiedendo, in via pregiudiziale e preliminare, il difetto della legitimatio ad processum dei ricorrenti Castaldo, Russo, Costa, Marconi e Niccolai, nonché la declaratoria di decadenza dei nominati Pisacane e Castaldo dalla carica di consigliere federale della FIPSAS o, in subordine, il loro difetto di interesse al ricorso. Nel merito, veniva chiesto di “respingere ogni avversa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto”. 6.3) Analoghe conclusioni venivano espresse nella prima memoria autorizzata del 15 ed in quella successiva di replica autorizzata del 21 aprile 2010, con rinvio alle “eccezioni e deduzioni svolte con la comparsa di costituzione e risposta”. In particolare, nella prima memoria, oltre a ribadire le precedenti eccezioni e deduzioni, venivano anche esibiti alcuni documenti dai quali emergeva a) una “comunicazione e-mail Settore mare – Alessandro Colli del 7 maggio 2009”, in cui si comunicava che “Per quanto riguarda il discorso winner card ... nulla è dovuto alla Federazione da parte della società organizzatrice perchè le winner card ... sono a carico di Settore Mare e sono da considerare come parziale contributo per l’organizzazione della manifestazione...”; b) due provvedimenti di rinvio a giudizio dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale del solo Pisacane Marco (per il primo provvedimento) e dello stesso Pisacane unitamente al sig. Costa Roberto (per il secondo), rispettivamente, per episodi dell’aprile 2009, connessi all’erogazione a varie Società di contributi, in deroga all’art. 16 del Regolamento di amministrazione, e per “irregolarità commesse... nel comporre le liste delle Società aventi diritto a partecipare al Trofeo Eccellenza Nord Sud di Surfcasting”, con l’effetto di aver “favorito alcune Società”. Nella memoria di replica del 21 aprile, la difesa della FIPSAS, oltre a negare ancora la legittimatio ad processum dei ricorrenti Castaldo, Russo, Costa e Niccolai, deduceva ulteriormente che, in base ad una interpretazione letterale dell’art. 33, primo comma, n.11, dello Statuto Federale, le “irregolarità di gestione” erano da sole sufficienti a legittimare lo scioglimento del Settore. Tali irregolarità erano, peraltro, anche gravi e si accompagnavano a “gravi e ripetute violazioni dell’Ordinamento sportivo”. 7) Tutto ciò premesso, il Collegio rileva preliminarmente la propria competenza a decidere la controversia in parola, alla luce di quanto dispongono gli articoli 2 e 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. 7.1) Ha carattere prioritario l’esame delle questioni pregiudiziali eccepite in via preliminare dalla difesa della FIPSAS e riguardanti l’ esclusione dal presente giudizio dei Signori Castaldo, Russo, Costa, Marconi e Niccolai per una loro carenza di legitimatio ad processum. Il Collegio ritiene di dovere risolvere tali questioni nel senso di considerare l’attuale posizione processuale dei ricorrenti pienamente legittima. Pur accogliendo, infatti, la tesi prospettata dalla difesa della FIPSAS di esclusione in capo al Comitato del Settore Acque Marittime di una generica legittimazione processuale, dato che trattasi di meri “organismi tecnici attraverso i quali si esplica l’attività federale” (art. 41 dello Statuto Federale) e pur aderendo alla interpretazione data dalla stessa difesa sull’art. 9 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), secondo cui l’istanza di arbitrato deve essere “sottoscritta dalla parte e dal suo difensore dotato di procura”, il Collegio ritiene di dover pervenire a conclusione opposta a quella sostenuta dalla Parte intimata. Vero è che l’istanza di arbitrato proposta dalla difesa dei ricorrenti, pur essendo sottoscritta dal difensore avv. Pellegrino ed in calce dai soli ricorrenti sopra nominati, manca dell’atto di procura a favore del detto professionista, giacché la procura apposta a margine del ricorso è stata rilasciata al difensore dal solo signor Pisacane, tuttavia, non si può obliterare, come messo in evidenza dalla memoria autorizzata dei ricorrenti in data 15 aprile 2010, che l’articolo 14 del citato Codice dei giudizi innanzi al TNAS dispone, allo scopo evidente di sanare eventuali incompletezze o irregolarità, che “La segreteria (del Tribunale) se riscontri incompletezza o irregolarità nell’istanza... ne informa il Presidente del Tribunale che assegna alla parte un termine... per l’eventuale completamento o regolarizzazione”. E’ evidente che tale previsione normativa appare di assoluta ampiezza e non risulta condizionata ad alcuna ipotesi restrittiva di valore o di tempo, estendendosi espressamente alle irregolarità o alle incompletezze di ogni atto difensivo o anche della documentazione. La conclusione è avvalorata dall’implicita previsione dello stesso art. 14, secondo cui non può escludersi che la regolarizzazione venga effettuata spontaneamente dalla parte interessata, ancor prima della segnalazione della Segreteria del tribunale ed ancor prima dell’assegnazione di un termine di decadenza da parte del Presidente. L’eccepita carenza di legittimazione dei ricorrenti è insussistente anche nella differente prospettiva tracciata nella memoria della Difesa della Parte intimata, a giudizio della quale le procure rilasciate a favore dei difensori sarebbero tardive, perché rilasciate successivamente al 16 gennaio 2010, data di scadenza del termine stabilito dall’art. 11 del Codice per il deposito dell’istanza. In proposito, osserva il Collegio che tale eccezione appare superata dalla constatazione che la regolarizzazione consentita dall’art. 14 sopra citato, presuppone esplicitamente che l’istanza sia stata già depositata in Segreteria, giacché, solo con l’avvenuto deposito, la Segreteria del Tribunale può rendersi parte diligente per avviare la fase successiva dell’eventuale “completamento o regolarizzazione”, sia della stessa istanza, sia degli scritti difensivi e della documentazione prodotta. In conclusione, alla luce di tutte le precedenti considerazioni, va riconosciuto che l’eccezione del difetto della legitimatio ad causam dei ricorrenti Castaldo, Russo, Costa, Marconi e Niccolai vada giustamente disattesa, essendo destituita di giuridico fondamento in tutte le sue articolazioni, nel rilievo che essa risulta essere stata puntualmente sanata dal difensore, con il deposito, in data 15 aprile 2010, di regolari procure notarili disposte da ciascuno dei predetti, a favore dei legittimi difensori, in date diverse, comprese fra il 21 gennaio ed il 9 aprile 2010, ed aventi anche l’esplicita “ratifica” di quanto svolto precedentemente dal difensore. 7.2) Altrettanto legittima deve pure ritenersi, a parere del Collegio, la posizione processuale dei nominati Marco Pisacane ed Alfredo Castaldo. Anche per costoro, la difesa della FIPSAS, ha sollevato, come seconda ipotesi, questione preliminare per carenza di interesse, nel rilievo che, qualora fosse stato ritenuto, in questa sede arbitrale, che essi continuavano a mantenere la qualifica di consigliere federale, veniva meno ogni loro interesse a ricorrere. L’eccezione postula taluni necessari approfondimenti. In primo luogo, occorre premettere che gli otto consiglieri che, in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi (art. 31.1 Statuto), concorrono a comporre il Consiglio Federale, sono eletti in apposite assemblee e che queste assemblee eleggono, a loro volta, mediante altre, separate votazioni, i membri del Settore. Nell’esame dell’eccezione del difetto di interesse, deve essere richiamato anche l’art. 41.3 dello Statuto che prevede, a conclusione delle due distinte e separate tornate elettorali, la nomina a Presidente e Vice Presidente, dei rispettivi Settori, del primo e del secondo degli eletti nelle apposite votazioni a consigliere federale. Da questo complesso sistema si evince che il Comitato del Settore Mare, come pure ha rilevato esattamente la difesa della FIPSAS, ha “una composizione mista derivante dalla sommatoria di due distinte votazioni che ne costituiscono premessa: la votazione dei membri del Comitato di settore e la separata votazione dei Consiglieri federali. Questi ultimi venendo, poi, a rivestire la qualifica di presidente e di vice presidente del Comitato di settore, sono, in realtà membri di diritto di quest’ultimo”. Per rimarcare ancora meglio tale distinzione, deve essere messo nel dovuto rilievo che, ai sensi della norma statutaria sopra richiamata, il presidente ed il vice presidente, pur essendo membri di diritto dei Comitati di settore, non divengono tali automaticamente, senza alcuna declaratoria, ma, per rivestire tale loro carico, devono ricevere un atto di nomina, sia pure implicito o venato. Occorre, cioè, un atto formale che valga ad investirli della funzione, non essendo sufficiente una mera trasposizione automatica di posizioni. Non è, tuttavia, necessaria alcuna esternazione, essendo sufficiente anche un comportamento di assoluta inerzia. La lettera della norma statutaria (“Nel caso dei (soli) Settori Acque interne ed Acque marittime vengono nominati...) è molto chiara su tale punto, non potendosi escludere, in astratto, che, successivamente alle elezioni per consigliere federale, si scopra o sopraggiunga a posteriori una causa di indegnità o di incapacità che renda impossibile o inopportuna l’assunzione delle funzioni presidenziali in seno al Comitato di settore. Non può, del resto, neanche escludersi un mancato incontro della volontà favorevole della Federazione con quella contraria del soggetto che, nella elezione alla carica di consigliere federale, abbia riportato il maggior numero di voti. Alla luce di queste esatte premesse, non si vede come possa porsi in dubbio la netta distinzione operata dalla norma statutaria fra le due distinte qualifiche di consigliere federale e di presidente o di vice presidente del Comitato di settore. Il Pisacane ed il Castaldo hanno affrontato una sola votazione: quella per consigliere federale e non già quell’altra per componente del Comitato di settore. Avendo, però, riportato un complesso di voti superiore a tutti gli altri concorrenti, essi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente, in ragione della scansione immediata dei voti riportati. Sono, pertanto, venuti a rivestire tali ultime qualifiche non già in virtù di un meccanico automatismo, ma solo in ragione di un atto di nomina, la cui efficacia è venuta meno anzitempo, non avendo più avuto la possibilità di estrinsecarsi dopo l’emanazione del provvedimento federale di scioglimento del Comitato. Tale sopravvenuta delibera di scioglimento del Comitato di Settore non ha, privato, ad avviso del Collegio, i Signori Marco Pisacane ed Alfredo Castaldo della qualifica di consigliere federale, ma ha avuto il solo effetto di rendere inefficace ex nunc l’atto di nomina alle funzioni presidenziali del Comitato di settore e di impedire l’ulteriore esercizio di tale prestigiosa funzione. Salvo a rendere tale atto nuovamente operativo, nel caso che la delibera di scioglimento dovesse essere revocata, o annullata o semplicemente dichiarata illegittima. L’atto di nomina non si è perciò invalidato, bensì è divenuto inidoneo a produrre ulteriori effetti per l’avverarsi di un fatto giuridico che non può nemmeno dirsi estintivo, ma solo impeditivo, ossia agente sull’efficacia dell’atto e quindi sul rapporto, e non sull’atto medesimo. Quest’ultima considerazione deve essere, pertanto, ritenuta sufficientemente idonea a costituire un’idonea base giustificativa per ritenere sussistente in capo ai Signori Pisacane e Castaldo una loro specifica legittimatio ad causam. A conclusione di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, il Collegio dichiara pienamente legittimati ad agire nel presente procedimento di arbitrato i Signori Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Roberto Costa, Giannino Marconi, Luigi Russo e Fabrizio Niccolai. 8) Per quanto concerne la richiesta dei ricorrenti circa una pretesa inefficacia della norma statutaria di cui all’art. 33, comma 1, n. 11, va detto che la parte istante sostiene l’illegittimità di tale norma, da cui discende il potere-dovere del Consiglio Federale di sciogliere e commissariare il Comitato dei vari settori, in caso di accertate irregolarità. Il Collegio non ritiene che tale tesi meriti di essere accolta. L’iter di approvazione dello Statuto attualmente in vigore ha preso formalmente le mosse dalla riunione del Consiglio Federale tenutasi a Riccione il 3 ottobre 2008 ed in cui (con un riferimento esplicito a precedenti decisioni conformi) è stata approvata all’unanimità la delibera ai sensi della quale è stato anche previsto che “ per accertate irregolarità di gestione o di gravi o ripetute violazioni dell’Ordinamento sportivo o di constatata impossibilità di funzionamento, il Consiglio Federale potrà provvedere allo scioglimento degli Organi territoriali e dei Comitati di Settore nominando un Commissario”. Gli snodi attraverso i quali si è sviluppato il filo conduttore che lega tra loro i passaggi logici mediante i quali è possibile ricostruire le diverse tappe di formulazione e approvazione delle norme statutarie, sono costituiti: a) dalla spedizione, in data 29 gennaio 2009, del Testo dello Statuto “con le modifiche richieste”, dalla FIPSAS a tutti i consiglieri federali, compresi anche i consiglieri Alfredo Castaldo e Marco Pisacane; b) dall’esame delle norme statutarie da parte del Coni e dalla successiva esposizioni da parte della Direzione Affari Legali, Conformità statuti e regolamenti di alcuni emendamenti e suggerimenti; c) dall’approvazione in data 22 marzo 2009, alla presenza del Notaio, del testo finale da parte dell’Assemblea straordinaria della FIPSAS, presenti sempre i consiglieri Pisacane e Castaldo; d) dalla delega concessa dalla stessa Assemblea straordinaria del 22 marzo 2009 al Presidente Federale pro tempore, di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie ed opportune, al fine di ottenere il visto di conformità di cui all’art. 7 dello Statuto CONI, “il tutto con promessa di rato e valido ( da parte dell’Assemblea) autorizzandolo già da ora a sottoscrivere tutti i necessari atti, nessuno escluso, con promessa fin d’ora di rato e valido ad ogni effetto di legge”; e) dalla trasmissione del Testo completo dello Statuto, in data 26 maggio 2009, dalla FIPSAS al CONI con l’annotazione del mandato ricevuto dal Presidente Federale di “apportare allo Statuto le modifiche che (il CONI) dovesse dichiarare necessarie per la sua approvazione” ; f) dalla nota di osservazioni del CONI (Supporto Conformità Statuti e Regolamenti) in data 20 luglio 2009, diretta al Presidente della FIPSAS ed indicativa di alcuni emendamenti ritenuti necessari; g) dai conseguenti emendamenti apportati dal Presidente Federale, in forza della delega ricevuta dalla citata Assemblea straordinaria del 22 marzo 2009; h) dalla nota del CONI in data 14 ottobre 2009 con cui veniva data notizia dell’avvenuta approvazione del Testo dello Statuto deliberato dall’Assemblea straordinaria del 22 marzo 2009 ed emendato dal Presidente Federale, conformemente alle osservazioni dello stesso Coni, giusta delega conferita allo stesso dall’Assemblea medesima, con l’esplicita avvertenza che “il provvedimento del presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica dall’Assemblea nella prima occasione utile” ; i) dalla deliberazione della Giunta Nazionale del Coni n. 347 del 21 ottobre 2009, relativa all’approvazione dello Statuto. Il Collegio ha esaminato tutti tali convergenti elementi per coordinarli in un unico organico quadro interpretativo, alla luce del quale la valutazione contenuta nell’ultimo degli atti sopra indicati risulta dotata di piena congruenza logica ed è convalidata dall’applicazione di affidabili criteri interpretativi. Con tale ultimo atto, può, infatti, ritenersi concluso tutto il dinamico processo di formazione dello Statuto, soprattutto nella parte in cui attribuisce al Consiglio Federale (art. 33.primo comma, n. 11) il “dovere di provvedere, per accertate irregolarità di gestione o di gravi o ripetute violazioni dell’Ordinamento sportivo o di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento degli Organi territoriali, nominando, in sostituzione, un Commissario”, così ripetendo pedissequamente il contenuto dell’auspicio già espresso nella riunione del Consiglio Federale del 3 ottobre 2008. L’Assemblea straordinaria del 22 marzo 2009 ha proceduto, infine, all’integrale approvazione di tale disposizione trasferendola nello schema dell’art. 33, primo comma, n.11 e da allora né il Coni né il Presidente Federale hanno più ipotizzato, e meno che mai previsto, altre possibili modifiche correttive. 8.1) Tale precisazione è molto importante, perché serve ad eliminare ogni dubbio sulla validità del citato art. 33, primo comma, n.11. Il punto snodale su cui si fonda la tesi dei ricorrenti per dedurne una insostenibilità giuridica, è costituito dalla ipotizzata necessità di una ulteriore “ratifica dell’Assemblea nella prima occasione utile”, imposta dal provvedimento della Giunta Nazionale del CONI n. 347, in data 21 ottobre 2009. Non essendo tale ratifica intervenuta alla data della delibera di commissariamento del settore, tale ultimo provvedimento risulterebbe, sempre a parere degli istanti, sprovvisto di ogni base giuridica. 8.2) Una più attenta lettura dei provvedimenti del Coni, tutti risultanti dai documenti prodotti dalle Parti , impone, invece, una diversa conclusione. La necessità di una ratifica dell’Assemblea non è stata mai richiesta per tutte le disposizioni di cui consta il nuovo Statuto deliberato dall’Assemblea straordinaria del 22 marzo 2009, ma solo per gli “emendamenti introdotti dal Presidente Federale, conformemente alle osservazioni del CONI, giusta delega conferita allo stesso dall’Assemblea”. Questo e non altro è il significato desumibile, sia dalla nota del Coni (Direzione Affari Legali, Supporto Conformità Statuti e Regolamenti) in data 9 novembre 2009, sia dalla Relazione per la Giunta Nazionale della stessa Direzione Affari legali del 14 ottobre 2009, in cui viene puntualmente precisato che solo “il provvedimento emendativo del Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica da parte dell’ Assemblea”. La delibera n.347 della Giunta Nazionale del CONI adottata nella riunione del 21 ottobre 2009 nulla aggiunge al riguardo, ma, anzi, conferma implicitamente la tesi interpretativa assunta dal Collegio. Lo stesso CONI ha, peraltro, esplicitamente e definitivamente chiarito, con nota dell’8 gennaio 2010 (prot. 014) che “in ordine al testo da sottoporre a ratifica dell’Assemblea Federale, si specifica che il provvedimento dovrà riguardare le sole norme che, oggetto di osservazione da parte del...(CONI), sono state conseguentemente emendate dal Presidente Federale, giusta delega rilasciata allo stesso dall’Assemblea del 22 marzo 2009. La ratifica, pertanto, non riguarderà diposizioni statutarie già approvate dal CONI e nei cui confronti non è stato formulato alcun rilievo”. 9) Manca, infine, di valore critico il profilo con cui si invoca la mancata emanazione di un regolamento di attuazione dello Statuto Federale per inficiare, come sostiene la difesa dei ricorrenti, la validità delle deliberazioni assunte in conformità alle norme statutarie. L’unica preclusione all’entrata in vigore dello Statuto è quella dell’avvenuta “approvazione da parte dei competenti Organi di legge” (art. 79 Statuto). Basta questa semplice osservazione per eliminare dalle basi la tesi dei ricorrenti. L’eventuale emanazione di norme attuative può certo giovare ad una migliore applicazione della norma, ma non può ritenersi essenziale per la sua validità. In esito a tutto quanto innanzi argomentato, il Collegio ritiene valida ed efficace la norma di cui all’art. 33, primo comma, n. 11, dello Statuto Federale della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee. 10) Il Collegio non ravvisa, inoltre, nei fatti come sopra esposti alcuna circostanza che lasci trasparire una omessa osservanza dei principi del giusto processo o del necessario contraddittorio. Premesso che le disposizioni costituzionali da cui si evincono tali principi risultano direttamente strumentali alla realizzazione di una contestazione specifica che ponga ogni soggetto in condizione di difendersi dalle attribuzioni di responsabilità addebitategli, deve porsi in risalto che il complesso dei problemi relativi al Settore Mare è stato variamente dibattuto in ben tre successive riunioni del Consiglio Federale, a cui hanno partecipato sia il Pisacane sia il Castaldo, nella loro duplice qualifica di consiglieri federali e di presidente e vice presidente del Settore Mare. In particolare, nella riunione del 20 giugno 2009, si è discusso sui Campionati del Mare dell’Isola d’Elba, sul Forum agonismi surfcasting, sulla situazione delle Winner card, nonché su varie lamentele in merito a classifiche errate e poi corrette, oppure su squadre ammesse a competizioni, senza averne diritto, ecc.. In occasione del Consiglio Federale dell’11 settembre 2009, inoltre, sono state affrontate le problematiche inerenti a diverse irregolarità commesse in occasione dei Campionati per Canna da riva. Infine, anche nel Consiglio Federale del 17 ottobre 2009, hanno formato oggetto di discussione analoghe questioni concernenti sempre le gare sportive per la canna da riva, o per il campionato italiano di canna da natante, o lettere di dimissioni per lamentate inadeguatezze tecniche del presidente e di altri componenti del Settore Mare. Infine, nella riunione del Consiglio Federale del 12 dicembre 2009, nel discutere il punto 4 dell’OdG, concernente appunto “Problematiche mare: gestione del settore, lamentele delle Società e Agonisti”, si è proceduto, sempre presenti il Pisacane ed il Castaldo, ad una contestazione puntuale degli addebiti, tutti riferibili alle motivazioni poste a base del provvedimento di scioglimento del Settore. Dal relativo verbale risulta, poi, chiaro come il Pisacane abbia partecipato attivamente alla discussione, “replicando alle contestazioni mosse al Comitato da lui presieduto”, per addurre propri elementi difensivi e depositando, alla fine, un proprio documento da allegare al verbale stesso. Dalla compiutezza della contestazione in fatto, non risulta affatto viziato il discorso giustificativo della decisione federale, giacché in essa risultano analiticamente indicati tutti gli elementi che, in fatto e in diritto, hanno contribuito a concretare la condotta e l’evento costitutivi delle ipotesi di “accertate irregolarità di gestione” e delle “gravi o ripetute violazioni dell’Ordinamento sportivo”, sicché la contestazione, come risulta formulata, non fa sorgere alcun margine di equivoco e di ambiguità che possa ostacolare l’espletamento di una completa ed integra difesa. Va, pertanto, ritenuta insussistente l’ipotizzata violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio tra le parti, fissati nell’art. 111 della Costituzione. 11) Passando all’esame del merito circa il discorso giustificativo della decisione di scioglimento del Settore Mare, il Collegio ritiene che tale provvedimento risulti sufficientemente fondato. Dal punto di vista formale, va subito osservato che il provvedimento federale fornisce adeguata ragione e conto dei motivi della decisione, sorretta da congrua motivazione, affatto immune da illogicità di sorta e sicuramente contenuta entro i confini di una plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione dei fatti di causa e delle responsabilità conseguenti. Non appare sufficiente dedurre che gli atti invocati dalla Difesa dei ricorrenti possano essere in qualche punto non perfettamente in linea con le valutazioni del Consiglio Federale o con la sua ricostruzione complessiva e finale delle responsabilità del Settore Mare, ma non si può obliterare che ogni giudizio implica, in generale, l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che, essendo obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e concludenti verso un’unica spiegazione, sono in grado di superare obiezioni di segno contrario, di fornire fondamento e base al convincimento di chi deve emettere un giudizio. All’opposto, non sembra che le argomentazioni dei ricorrenti per sostenere l’esistenza di un vizio della decisione federale del 12 dicembre 2009 siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare il ragionamento seguito dal Consiglio federale e di determinare al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongruo o contraddittorio l’intero documento. 11.1) In proposito, va precisato che il Consiglio Federale ha fondato l’accertamento delle responsabilità del Settore Mare sulle verifiche amministrative, in base alle quali è stato accertato, come emerge da tutta la documentazione esistente agli atti, che l’invio da parte del Settore Mare, a titolo gratuito, a società del proprio Settore, di tessere “winner card”, utilizzandole come mezzo di erogazione di contributi, senza la preventiva, necessaria approvazione del Consiglio Federale, rappresentava una forma quasi privata di gestione finanziaria, fonte a sua volta di numerose contestazioni. Non si può dimenticare, infatti, che una siffatta procedura costituiva una chiara ed aperta violazione dell’art. 16 del Regolamento di amministrazione, in cui viene esplicitamente stabilito che il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Segretario Generale o i soggetti a ciò responsabilmente incaricati, sono gli unici elementi a cui il Consiglio Federale può delegare la potestà di assumere impegni di spesa, conferendo loro l’esclusiva responsabilità degli indirizzi e del merito delle scelte di politica finanziaria ed economica della federazione. Lo stesso Pisacane, peraltro, ha offerto una piena conferma, in ordine alla prassi instauratasi nel Settore Mare, nella lettera, priva di data, ma registrata a protocollo con il numero 4241, in data 17 aprile 2009, da lui indirizzata al Segretario Generale della Federazione, in cui dichiarava esplicitamente di aver assegnato Winner card ad alcune società, senza prevederne il pagamento, spiegandolo con la giustificazione di non aver proceduto all’erogazione dei contributi, come era avvenuto negli anni precedenti. Di tale procedura non aveva dato alcuna comunicazione alle società interessate e, comunque, restava “in attesa di conoscere (dalla Federazione) le modalità per l’emissione dell’eventuale delibera a copertura delle differenze a saldo”. A conferma dell’ammissione del Pisacane, numerosi sono stati i riconoscimenti di numerose Società che hanno dichiarato di aver ricevuto tali tessere a titolo gratuito. Qualcuna ha anche soggiunto di averle avute, senza neanche averle chieste. 11.2) L’attività agonistica del Settore Acque Marittime ha dato, inoltre, adito a numerose contestazioni, con frequenza di lamentele, di segnalazioni di irregolarità e di deferimenti alla Procura Federale In particolare, vanno citati il contenzioso sorto, su ricorso della Società Circolo Nautico Karel Triana, in merito alla redazione delle classifiche della gara “Trofeo di eccellenza surf Casting per società del Girone Nord”, nonché il contenzioso nei confronti degli atleti Claudio Mattiuzzo e Fernando Valvassura, deferiti direttamente alla Procura federale dal Pisacane per alcuni episodi occorsi in occasione dello svolgimento del Campionato Italiano a coppie svoltosi a Porto Torres, ma successivamente assolti dalla Commissione d’Appello Federale. Nessun elemento infirma l’ attendibilità delle comunicazioni dei vari soggetti, a diverso titolo interessati alle competizioni agonistiche. A tal fine, vanno ricordate le lamentele espresse direttamente al Presidente della FIPSAS Claudio Matteoli, in data 4 maggio 2009 dal Direttore di un Rivista di settore, Sig.Alfonso Vastano, relativamente ad alcune irregolarità, con moria di pesci, verificatesi nel corso dei campionati svoltisi all’isola d’Elba dal 28 aprile al 2 marzo 2009, “diretti, organizzati e vigilati esclusivamente da personale predisposto dal Settore e non dalla Società locale che ha organizzato i Giochi cui è stato tolto tale compito”. Altri episodi analoghi, relativi alla gestione tecnico-sportiva delle gare di campionato nazionale sono quelli sollevati da parte di agonisti di livello nazionale e internazionale nel settore canna da riva, con dichiarata intenzione, in data 30 luglio 2009, di “non collaborare in nessun modo con l’attuale Comitato di settore” o con denunzia esplicita di attività convulse e disordinate, relativamente alle modalità di gestione di alcune gare per il campionato Italiano canna da riva, svoltosi a Trieste nel 21 giugno 2009. In particolare, tale Zefferino Guidi da S.Benedetto del Tronto ha comunicato alla Segreteria della FIPSAS che la somma per le Winner card date in premio era stata “abbonata” dal Settore Mare. Il responsabile Mare della Regione Toscana ha, più in generale, denunciato al Presidente Federale come fosse “ormai noto che l’ operato del Comitato Settore Mare ha procurato una varia serie di problematiche, forse, mai viste, quasi tutte documentate, che provano l’inadeguatezza tecnica del Presidente, Marco Pisacane e di svariati membri del Comitato di Settore Mare: gare rinviate o annullate, errori procedurali vari e tanto altro disegnano un insufficiente grado di preparazione del comitato settore mare”. Di contenuto analogo sono anche le lamentele espresse in data 21 settembre 2009 dalla Sezione Provinciale di Massa-Carrara, preannuncianti, peraltro, l’intenzione di dimettersi dagli incarichi federali Considerazioni negative sul Settore sono state espresse anche sul sito del “sabatosera on line” del 30 ottobre 2009, in cui, tra le altre considerazioni negative, a proposito del Campionato del Mondo di surf casting femminile 2009, si è detto che il Campionato del Mondo di surf casting disputatosi in Montenegro era stato fallimentare e che aveva costituito l’ennesimo pessimo risultato per il settore mare della FIPSAS, dopo le vicende legate al Campionato di Eccellenza svoltosi in Sardegna. E’stata, inoltre, definita intollerabile la presa di posizione del Settore Mare, presieduto da Marco Pisacane, verso tutti i tesserati. 11.3) Esaminato nell’ottica delle osservazioni che precedono, la decisione federale si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha illustrato gli elementi posti a base dell’affermazione di responsabilità del Settore Mare e del suo presidente. 12) Conclusivamente, il Collegio ritiene, sulla base di tutte le considerazioni innanzi espresse, che manchino di sufficiente valore critico anche le censure al provvedimento impugnato, mosse dai ricorrenti sulla base di una enfatizzata impostazione poggiata su una tesi rivendicativa, secondo cui la deliberazione del Consiglio Federale sarebbe stata assunta “per mere ragioni di insostenibile rivalità endofederale” che, in ambito federale, hanno portato la rappresentanza del settore mare in “posizione notevolmente inferiore al settore acque interne che pertanto tradizionalmente governa la federazione unica e ovviamente detta legge al suo interno”. In proposito, è stato anche denunziato dai ricorrenti che “soltanto in Italia esiste una federazione unica, atteso che in tutti gli altri Paesi il settore mare (come quello acque interne) è organizzato in una propria autonoma federazione”. Trattasi di argomenti privi di adeguato supporto argomentativo e comunque carenti di forza risolutiva, dato che anche in molti altri Paesi esiste solo una Federazione per diverse attività interne di pesca sportiva e che, comunque, nella Federazione italiana le attività sportive e la loro disciplina vengono valutate secondo un sistema di parità, come si evince, per esempio, sia dalla disposizione normativa di cui all’art. 33, n.5 dello Statuto sull’eleggibilità dei membri della Giunta esecutiva e sia dal più volte citato art. 33, n.11, sul tema dello scioglimento dei settori, in cui il Settore mare non viene sottoposto a procedimenti diversi da quelli previsti per gli altri settori. 13) Un ulteriore profilo di doglianza è stato dedotto dai ricorrenti nell’istanza di arbitrato per non avere il Consiglio Federale dato il dovuto rilievo ai risultati sportivi ed ai lusinghieri riconoscimenti conseguiti dagli atleti del Settore mare, o alle “molte iniziative, che, sotto la guida del Pisacane, hanno consolidato il tessuto democratico della federazione”. Anche tale censura deve essere disattesa, dal momento che si risolve in una affermazione completamente aspecifica e carente di qualsiasi concreta ed effettiva indicazione di fatti e circostanze elusive degli addebiti contestati. Trattasi di argomenti che, molto probabilmente il Consiglio Federale avrà preso in considerazione nell’adottare il 12 dicembre 2010, le sue decisioni, ma che non sono stati certamente ritenuti sufficienti a sminuire il giudizio negativo espresso in ordine agli altri elementi, ritenuti rivelatori di “irregolarità di gestione” e distonici “con le finalità istituzionali della FIPSAS”. Il Collegio riconosce, pertanto, pienamente legittima la deliberazione adottata dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee in data 12 dicembre 2009, con cui è stato deciso lo scioglimento del Comitato di Settore Acque Marittime e la nomina di un Commissario. 14) Alle decisioni assunte dal Collegio, conseguono le determinazioni sulle spese di lite che si devono ritenere compensate, sui diritti amministrativi versati dalle Parti che devono essere incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport, sui diritti e sugli onorari arbitrali che vengono liquidati complessivamente in E. 5.000,00 (cinquemila) e che vengono posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, salvo il vincolo della solidarietà. P. Q. M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, respinge l’istanza di arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone, per quanto di ragione e nei termini di cui in motivazione: a) riconosce la piena legittimazione ad agire nel presente procedimento di arbitrato dei Signori Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Roberto Costa, Giannino Marconi, Luigi Russo e Fabrizio Niccolai; b) dichiara legittima la deliberazione adottata dal Consiglio Federale della FIPSAS in data 12 dicembre 2009, con cui è stato deciso lo scioglimento del Comitato di Settore Acque Marittime della FIPSAS e la nomina di un Commissario; c) esclude che la delibera adottata dal Consiglio Federale della FIPSAS, in data 12 dicembre 2009, abbia privato i Signori Marco Pisacane ed Alfredo Castaldo della qualifica di consigliere federale della FIPSAS; d) compensa fra le Parti le spese processuali; e) pone a carico di entrambe le Parti, nella misura del 50 % ciascuna e salvo il vincolo della solidarietà, gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in E. 5.000,00 (cinquemila); f) dispone che i diritti amministrativi versati dalle Parti siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; Così deliberato in data 7 maggio 2010 e sottoscritto in numero di otto originali, nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Giuseppe SCANDURRA F.to Angelo PIAZZA F.to Learco SAPORITO
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