CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 07 maggio 2010 promosso da: Sigg.ri Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Luigi Russo, Roberto Costa, Giannino Marconi e Fabrizio Niccolai – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee IL COLLEGIO ARBITRALE Dott. Giuseppe
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 07 maggio 2010 promosso da: Sigg.ri Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Luigi Russo, Roberto Costa, Giannino Marconi e Fabrizio Niccolai - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
IL COLLEGIO ARBITRALE
Dott. Giuseppe Scandurra – Presidente
Prof. Avv. Angelo Piazza - Arbitro
Prof. Avv. Learco Saporito - Arbitro
Nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0025
dell’11 gennaio 2010) promosso dai:
Signori Marco Pisacane, C.F.: PSCMRC60T04F842P, Alfredo Castaldo, C.F.:
CSTLRD47L14F839H, Luigi Russo, C.F.: RSSLGU54M28F101P, Roberto Costa, C.F.:
CSTRRT64C13B354F, Giannino Marconi, C.F.: MRCGNN56B22H769A e Fabrizio
Niccolai, C.F.: NCCFRZ63C04E202H, tutti in proprio e nella qualità di tesserati e
Presidente (il primo) e componenti (gli altri) del Comitato del Settore Acque Marittime della
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA’ SUBACQUEE - FIPSAS -
rappresentati e difesi dall’ Avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio sono elettivamente
domiciliati in Roma, al Corso Rinascimento n. 11, e dall’Avv. Stefano Donadeo,
Parti istanti
contro
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - FIPSAS - con sede in
Roma, viale Tiziano n. 70, in persona del Presidente legale, rappresentante p. t., Prof. Ugo
Matteoli, C.F.: MTTGUO47P14G843W, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo
Guarino, del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via
Antonio Nibby, n.7.
Parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1) In data 12 dicembre 2009, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pesca
Sportiva ed Attività Subacquee – FIPSAS – con sede in Roma, avendo rilevato nell’ambito
del Settore delle Acque Marittime, attraverso cui si esplica in parte l’attività federale,
irregolarità di gestione, in distonia con le finalità istituzionali della FIPSAS, ha deliberato lo
scioglimento del Comitato di Settore Acque Marittime e la nomina di un Commissario.
Con istanza di arbitrato, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n.0025
dell’11 gennaio 2010, i nominati Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Luigi Russo,
Roberto Costa, Giannino Marconi e Fabrizio Niccolai, tutti in proprio e nella qualità di
tesserati e presidente, il primo, e componenti, gli altri, del Comitato di Settore Acque
Marittime, proponevano ricorso avverso l’indicato provvedimento del Consiglio Federale,
avanzando istanza di arbitrato, ex art 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport, e chiedendo che, previo tentativo di conciliazione, venisse
dichiarata l’illegittimità della delibera adottata il 12 dicembre 2009 dal Consiglio
Federale della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività subacquee, con la quale
era stato disposto lo scioglimento del Settore mare e la nomina di un Commissario
straordinario. Con l’annullamento della delibera, sarebbe stata garantita ai ricorrenti la
prosecuzione del mandato, loro conferito dal rispettivo corpo elettorale nel marzo 2009.
I ricorrenti avanzavano, altresì, istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della
delibera impugnata, adducendo la sussistenza di gravi motivi; tale istanza veniva, però,
rigettata in limine litis con deliberazione assunta dal Presidente del Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport in data 12 gennaio 2010.
2) Il Prof. Angelo Piazza veniva nominato dalle Parti istanti quale proprio arbitro, mentre il
Prof. Learco Saporito veniva nominato arbitro dalla Parte intimata. Tanto il primo quanto il
secondo arbitro formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice.
Successivamente, con provvedimento del 17 febbraio 2010, il dott. Giuseppe Scandurra
veniva nominato quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, dal
Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Anche il dott. Scandurra
formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Dott. Giuseppe Scandurra
(Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Angelo Piazza (Arbitro), Prof. Avv. Learco
Saporito (Arbitro).
Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 26 marzo 2010, presso la
sede dell’arbitrato. In quell’occasione, veniva esperito senza esito positivo il tentativo di
conciliazione.
3) Il difensore dei ricorrenti, Avv.Gianluigi Pellegrino, per conto e nell’interesse dei propri
assistiti, formulava, a conclusione dell’istanza di arbitrato, le seguenti richieste: dichiarare
l’illegittimità della deliberazione adottata il 12 dicembre 2009 dal Consiglio Federale
della FIPSAS, garantendo ai ricorrenti la prosecuzione del mandato conferito dal rispettivo
corpo elettorale appena nel marzo 2009.
Con atto depositato il 28 gennaio 2010, la FIPSAS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. Giancarlo Guarino, si costituiva nel
procedimento arbitrale per respingere “ogni avversaria domanda, istanza, deduzione,
eccezione e produzione, con condanna dei ricorrenti al pagamento degli onorari e delle
spese del procedimento”.
4) Successivamente, il Collegio con ordinanza resa all’udienza del 26 marzo 2010, vista la
natura della controversia ed a seguito di istanza delle parti, concedeva alle Parti, sulla
base dell’art. 21, comma 1, del Codice, un primo termine al 15 aprile 2010 per il deposito
di memorie e documenti ed un secondo termine al 22 aprile 2010 per il deposito di repliche
sulle memorie depositate entro il 15 aprile. Disponeva, altresì, che gli atti, le memorie ed i
documenti dovevano essere scambiati fra le parti, anche a mezzo fax, ovvero posta
elettronica e depositate con le stesse modalità nella Segreteria del Tribunale.
La seconda udienza veniva fissata per il 26 aprile 2010. Su richiesta del legale della
FIPSAS, tale udienza veniva rinviata al 4 maggio 2010, ma, per l’assenza dei difensori
delle Parti istanti, veniva ancora aggiornata all’udienza di discussione del 7 maggio 2010.
Esperito infruttuosamente un ulteriore tentativo di conciliazione, dopo quello già tentato
nella prima udienza del 26 marzo 2010, i difensori delle Parti procedevano, nell’ultima
udienza del 7 maggio 2010, alla discussione della controversia, sviluppando gli argomenti
svolti negli atti iniziali e replicando alle argomentazioni avversarie.
Le Parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano
atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. Autorizzavano
congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo ed a
comunicare successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi
della decisione.
Con dichiarazione fatta pervenire il 21 maggio 2010 nella segreteria del Tribunale, le Parti
autorizzavano, infine, di comune intesa, il Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 2,
del Codice, a prorogare il termine ultimo per il deposito del lodo al 30 giugno 2010.
MOTIVI
5) I Signori Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Luigi Russo, Roberto Costa, Giannino
Marconi e Fabrizio Niccolai, nella loro rispettiva qualifica di presidente (il primo), di vice
presidente (il secondo), e di membri (gli altri) del Comitato del Settore Acqua Marittime
della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, proponevano istanza di
arbitrato con il ministero dei propri difensori di fiducia Avv.ti Gianluigi Pellegrino e Stefano
Donadeo, affinché venisse annullata la delibera del 12 dicembre 2009 del Consiglio
federale della FIPSAS, avente ad oggetto lo scioglimento del Settore mare e la nomina di
un Commissario straordinario.
5. 1) Nell’interesse dei ricorrenti veniva anzitutto eccepito, a titolo di premessa, che la
delibera impugnata sarebbe stata assunta “per insostenibile rivalità endofederale”, dato
che il Comitato di settore delle Acque marittime di cui essi erano membri, era stato
costituito nel marzo 2009 a seguito di una vittoriosa tornata elettorale, fondata sulla scorta
degli eccellenti risultati sportivi maturati nel periodo precedente.
Veniva anche formulata la doglianza riguardante l’atipicità della costituzione degli organi
rappresentativi della Federazione, non potendosi considerare legittimo lo squilibrio
esistente sul versante dei meccanismi elettorali, attributivo di una prevalenza al Settore
delle acque interne (rispetto agli altri quattro settori, in cui si articola la FIPSAS) e fondato
sul sistema di accesso a tale Settore, basato, in linea di massima, solo attraverso il
tesseramento alla medesima FIPSAS.
In tale sistematica, risultava, perciò, favorito il Settore delle acque interne, le cui società
incidevano in modo determinante anche nel Settore delle acque marittime. Peraltro, nella
tornata elettorale del marzo 2009, il Presidente Federale avrebbe esperito il tentativo di
ridimensionare quest’ultimo Settore al fine di contenerne lo sviluppo , “ad onta della
notevole messe di risultati sportivi maturati nel precedente periodo”.
Ciò non ostante, i risultati elettorali avrebbero sancito il trionfo del Pisacane e degli altri
componenti del Settore e la sconfitta del candidato federale sostenuto dalla Presidenza
Federale, la quale avrebbe, perciò, continuato a mantenere una “bieca avversione” nei
loro confronti.
5.2) In diritto, i ricorrenti deducevano, inoltre, che, gli addebiti, a loro dire pretestuosi ed
infondati, riguarderebbero la precedente consiliatura, in quanto essi, essendo stati eletti
solo nel marzo 2009, non avrebbero potuto commettere nel breve lasso di tempo
intercorrente fra tale nomina ed il provvedimento di scioglimento le gravi e reiterate
violazioni loro attribuite.
Nessuna contestazione di eventuali addebiti era stata, peraltro, loro rivolta e, pertanto,
essi non sarebbero stati posti in condizione di poter controdedurre;
Reputavano, infine che la delibera adottata sarebbe stata assunta sulla base di una
norma statuaria ( art 33, primo comma, n.11) sfornita di efficacia per un duplice ordine di
motivi. Sotto un primo profilo, perché l’iter dello Statuto federale, discusso ed approvato il
22 marzo 2009 dall’Assemblea Nazionale e successivamente emendato dal Presidente
Federale secondo le direttive del Coni, non sarebbe pervenuto all’atto conclusivo
rappresentato dalla ratifica dell’Assemblea. In secondo luogo, perché la norma statutaria
sarebbe, comunque, mancante di disposizioni attuative.
5.3) Il difensore degli istanti, infine, nella memoria autorizzata del 15 aprile 2010, dopo
aver insistito sulla regolarità della costituzione in giudizio dei nominati Castaldo, Russo,
Costa, Marconi e Niccolai, riguardo ai quali produceva anche rituali atti di procura a favore
degli Avv.ti Pellegrino e Donadeo, ha ribadito la legittimità dell’istanza di arbitrato dei
signori Pisacane e Castaldo per l’accertato interesse, in capo a tali due ricorrenti, “a
proseguire nella carica di componenti del comitato, brutalmente interrotta dagli atti
impugnati”. Nel merito, ha“rinvia(to) ai contenuti del ricorso”.
6) La Federazione Italiana della Pesca sportiva e delle Attività Subacquee, come sopra
rappresentata e difesa, si costituiva regolarmente in giudizio, depositando rituale memoria
difensiva e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dai ricorrenti.
6.1) In via pregiudiziale, svolgeva due considerazioni preliminari, sostenendo, nella prima,
un difetto di legittimatio ad processum dei ricorrenti Castaldo, Russo, Costa, Marconi e
Niccolai per mancanza di un loro mandato di rappresentanza in favore del difensore avv.
Pellegrino, ed eccependo, nella seconda, una subordinata “carenza di interesse, e quindi
di legittimazione al ricorso”, dei nominati Pisacane e Castaldo, per non doversi costoro
ritenere compresi nel provvedimento di scioglimento del Comitato di settore, qualora
dovesse ritenersi che la delibera impugnata escludesse l’effetto di farli decadere dalla
carica di consigliere federale.
Nel merito, veniva, inoltre, affermata la piena efficacia della norma statutaria di cui all’art.
33, primo comma, n.11, non avendo alcuna rilevanza né l’eccepito mancato
completamento dell’iter formativo dello Statuto né la presunta mancanza di norme
attuative.
Veniva, infine, ritenuta infondata la censura mossa in ordine all’omessa contestazione
degli addebiti, nel rilievo che le varie problematiche inerenti alla non ortodossa conduzione
del Settore avevano “formato oggetto di analisi e discussione in ben tre successive riunioni
del Consiglio Federale, nel corso delle quali il presidente ed il vicepresidente del Settore
Mare (erano stati) presenti in quanto componenti il Consiglio Federale in rappresentanza
del Settore” e come tali erano “stati edotti delle numerose lamentele e disfunzioni di volta
in volta evidenziate”.
6.2) Al termine della comparsa di costituzione e risposta, la difesa della Federazione
concludeva le proprie deduzioni, chiedendo, in via pregiudiziale e preliminare, il difetto
della legitimatio ad processum dei ricorrenti Castaldo, Russo, Costa, Marconi e Niccolai,
nonché la declaratoria di decadenza dei nominati Pisacane e Castaldo dalla carica di
consigliere federale della FIPSAS o, in subordine, il loro difetto di interesse al ricorso.
Nel merito, veniva chiesto di “respingere ogni avversa domanda, perché infondata in fatto
ed in diritto”.
6.3) Analoghe conclusioni venivano espresse nella prima memoria autorizzata del 15 ed in
quella successiva di replica autorizzata del 21 aprile 2010, con rinvio alle “eccezioni e
deduzioni svolte con la comparsa di costituzione e risposta”.
In particolare, nella prima memoria, oltre a ribadire le precedenti eccezioni e deduzioni,
venivano anche esibiti alcuni documenti dai quali emergeva a) una “comunicazione e-mail
Settore mare – Alessandro Colli del 7 maggio 2009”, in cui si comunicava che “Per quanto
riguarda il discorso winner card ... nulla è dovuto alla Federazione da parte della società
organizzatrice perchè le winner card ... sono a carico di Settore Mare e sono da
considerare come parziale contributo per l’organizzazione della manifestazione...”; b) due
provvedimenti di rinvio a giudizio dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale del solo Pisacane
Marco (per il primo provvedimento) e dello stesso Pisacane unitamente al sig. Costa
Roberto (per il secondo), rispettivamente, per episodi dell’aprile 2009, connessi
all’erogazione a varie Società di contributi, in deroga all’art. 16 del Regolamento di
amministrazione, e per “irregolarità commesse... nel comporre le liste delle Società aventi
diritto a partecipare al Trofeo Eccellenza Nord Sud di Surfcasting”, con l’effetto di aver
“favorito alcune Società”.
Nella memoria di replica del 21 aprile, la difesa della FIPSAS, oltre a negare ancora la
legittimatio ad processum dei ricorrenti Castaldo, Russo, Costa e Niccolai, deduceva
ulteriormente che, in base ad una interpretazione letterale dell’art. 33, primo comma, n.11,
dello Statuto Federale, le “irregolarità di gestione” erano da sole sufficienti a legittimare lo
scioglimento del Settore. Tali irregolarità erano, peraltro, anche gravi e si
accompagnavano a “gravi e ripetute violazioni dell’Ordinamento sportivo”.
7) Tutto ciò premesso, il Collegio rileva preliminarmente la propria competenza a
decidere la controversia in parola, alla luce di quanto dispongono gli articoli 2 e 3 del
Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
7.1) Ha carattere prioritario l’esame delle questioni pregiudiziali eccepite in via preliminare
dalla difesa della FIPSAS e riguardanti l’ esclusione dal presente giudizio dei Signori
Castaldo, Russo, Costa, Marconi e Niccolai per una loro carenza di legitimatio ad
processum.
Il Collegio ritiene di dovere risolvere tali questioni nel senso di considerare l’attuale
posizione processuale dei ricorrenti pienamente legittima.
Pur accogliendo, infatti, la tesi prospettata dalla difesa della FIPSAS di esclusione in capo
al Comitato del Settore Acque Marittime di una generica legittimazione processuale, dato
che trattasi di meri “organismi tecnici attraverso i quali si esplica l’attività federale” (art. 41
dello Statuto Federale) e pur aderendo alla interpretazione data dalla stessa difesa sull’art.
9 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS),
secondo cui l’istanza di arbitrato deve essere “sottoscritta dalla parte e dal suo difensore
dotato di procura”, il Collegio ritiene di dover pervenire a conclusione opposta a quella
sostenuta dalla Parte intimata.
Vero è che l’istanza di arbitrato proposta dalla difesa dei ricorrenti, pur essendo
sottoscritta dal difensore avv. Pellegrino ed in calce dai soli ricorrenti sopra nominati,
manca dell’atto di procura a favore del detto professionista, giacché la procura apposta a
margine del ricorso è stata rilasciata al difensore dal solo signor Pisacane, tuttavia, non si
può obliterare, come messo in evidenza dalla memoria autorizzata dei ricorrenti in data 15
aprile 2010, che l’articolo 14 del citato Codice dei giudizi innanzi al TNAS dispone, allo
scopo evidente di sanare eventuali incompletezze o irregolarità, che “La segreteria (del
Tribunale) se riscontri incompletezza o irregolarità nell’istanza... ne informa il Presidente
del Tribunale che assegna alla parte un termine... per l’eventuale completamento o
regolarizzazione”.
E’ evidente che tale previsione normativa appare di assoluta ampiezza e non risulta
condizionata ad alcuna ipotesi restrittiva di valore o di tempo, estendendosi
espressamente alle irregolarità o alle incompletezze di ogni atto difensivo o anche della
documentazione.
La conclusione è avvalorata dall’implicita previsione dello stesso art. 14, secondo cui non
può escludersi che la regolarizzazione venga effettuata spontaneamente dalla parte
interessata, ancor prima della segnalazione della Segreteria del tribunale ed ancor prima
dell’assegnazione di un termine di decadenza da parte del Presidente.
L’eccepita carenza di legittimazione dei ricorrenti è insussistente anche nella differente
prospettiva tracciata nella memoria della Difesa della Parte intimata, a giudizio della quale
le procure rilasciate a favore dei difensori sarebbero tardive, perché rilasciate
successivamente al 16 gennaio 2010, data di scadenza del termine stabilito dall’art. 11 del
Codice per il deposito dell’istanza.
In proposito, osserva il Collegio che tale eccezione appare superata dalla constatazione
che la regolarizzazione consentita dall’art. 14 sopra citato, presuppone esplicitamente che
l’istanza sia stata già depositata in Segreteria, giacché, solo con l’avvenuto deposito, la
Segreteria del Tribunale può rendersi parte diligente per avviare la fase successiva
dell’eventuale “completamento o regolarizzazione”, sia della stessa istanza, sia degli scritti
difensivi e della documentazione prodotta.
In conclusione, alla luce di tutte le precedenti considerazioni, va riconosciuto che
l’eccezione del difetto della legitimatio ad causam dei ricorrenti Castaldo, Russo,
Costa, Marconi e Niccolai vada giustamente disattesa, essendo destituita di giuridico
fondamento in tutte le sue articolazioni, nel rilievo che essa risulta essere stata
puntualmente sanata dal difensore, con il deposito, in data 15 aprile 2010, di regolari
procure notarili disposte da ciascuno dei predetti, a favore dei legittimi difensori, in date
diverse, comprese fra il 21 gennaio ed il 9 aprile 2010, ed aventi anche l’esplicita “ratifica”
di quanto svolto precedentemente dal difensore.
7.2) Altrettanto legittima deve pure ritenersi, a parere del Collegio, la posizione
processuale dei nominati Marco Pisacane ed Alfredo Castaldo.
Anche per costoro, la difesa della FIPSAS, ha sollevato, come seconda ipotesi, questione
preliminare per carenza di interesse, nel rilievo che, qualora fosse stato ritenuto, in questa
sede arbitrale, che essi continuavano a mantenere la qualifica di consigliere federale,
veniva meno ogni loro interesse a ricorrere.
L’eccezione postula taluni necessari approfondimenti.
In primo luogo, occorre premettere che gli otto consiglieri che, in rappresentanza degli
Atleti e dei Tecnici Sportivi (art. 31.1 Statuto), concorrono a comporre il Consiglio
Federale, sono eletti in apposite assemblee e che queste assemblee eleggono, a loro
volta, mediante altre, separate votazioni, i membri del Settore.
Nell’esame dell’eccezione del difetto di interesse, deve essere richiamato anche l’art. 41.3
dello Statuto che prevede, a conclusione delle due distinte e separate tornate elettorali, la
nomina a Presidente e Vice Presidente, dei rispettivi Settori, del primo e del secondo degli
eletti nelle apposite votazioni a consigliere federale.
Da questo complesso sistema si evince che il Comitato del Settore Mare, come pure ha
rilevato esattamente la difesa della FIPSAS, ha “una composizione mista derivante dalla
sommatoria di due distinte votazioni che ne costituiscono premessa: la votazione dei
membri del Comitato di settore e la separata votazione dei Consiglieri federali. Questi
ultimi venendo, poi, a rivestire la qualifica di presidente e di vice presidente del Comitato di
settore, sono, in realtà membri di diritto di quest’ultimo”.
Per rimarcare ancora meglio tale distinzione, deve essere messo nel dovuto rilievo che, ai
sensi della norma statutaria sopra richiamata, il presidente ed il vice presidente, pur
essendo membri di diritto dei Comitati di settore, non divengono tali automaticamente,
senza alcuna declaratoria, ma, per rivestire tale loro carico, devono ricevere un atto di
nomina, sia pure implicito o venato. Occorre, cioè, un atto formale che valga ad investirli
della funzione, non essendo sufficiente una mera trasposizione automatica di posizioni.
Non è, tuttavia, necessaria alcuna esternazione, essendo sufficiente anche un
comportamento di assoluta inerzia.
La lettera della norma statutaria (“Nel caso dei (soli) Settori Acque interne ed Acque
marittime vengono nominati...) è molto chiara su tale punto, non potendosi escludere, in
astratto, che, successivamente alle elezioni per consigliere federale, si scopra o
sopraggiunga a posteriori una causa di indegnità o di incapacità che renda impossibile o
inopportuna l’assunzione delle funzioni presidenziali in seno al Comitato di settore. Non
può, del resto, neanche escludersi un mancato incontro della volontà favorevole della
Federazione con quella contraria del soggetto che, nella elezione alla carica di consigliere
federale, abbia riportato il maggior numero di voti.
Alla luce di queste esatte premesse, non si vede come possa porsi in dubbio la netta
distinzione operata dalla norma statutaria fra le due distinte qualifiche di consigliere
federale e di presidente o di vice presidente del Comitato di settore. Il Pisacane ed il
Castaldo hanno affrontato una sola votazione: quella per consigliere federale e non già
quell’altra per componente del Comitato di settore. Avendo, però, riportato un complesso
di voti superiore a tutti gli altri concorrenti, essi sono stati nominati, rispettivamente,
presidente e vice presidente, in ragione della scansione immediata dei voti riportati. Sono,
pertanto, venuti a rivestire tali ultime qualifiche non già in virtù di un meccanico
automatismo, ma solo in ragione di un atto di nomina, la cui efficacia è venuta meno
anzitempo, non avendo più avuto la possibilità di estrinsecarsi dopo l’emanazione del
provvedimento federale di scioglimento del Comitato.
Tale sopravvenuta delibera di scioglimento del Comitato di Settore non ha, privato, ad
avviso del Collegio, i Signori Marco Pisacane ed Alfredo Castaldo della qualifica di
consigliere federale, ma ha avuto il solo effetto di rendere inefficace ex nunc l’atto di
nomina alle funzioni presidenziali del Comitato di settore e di impedire l’ulteriore esercizio
di tale prestigiosa funzione. Salvo a rendere tale atto nuovamente operativo, nel caso che
la delibera di scioglimento dovesse essere revocata, o annullata o semplicemente
dichiarata illegittima.
L’atto di nomina non si è perciò invalidato, bensì è divenuto inidoneo a produrre ulteriori
effetti per l’avverarsi di un fatto giuridico che non può nemmeno dirsi estintivo, ma solo
impeditivo, ossia agente sull’efficacia dell’atto e quindi sul rapporto, e non sull’atto
medesimo.
Quest’ultima considerazione deve essere, pertanto, ritenuta sufficientemente idonea a
costituire un’idonea base giustificativa per ritenere sussistente in capo ai Signori
Pisacane e Castaldo una loro specifica legittimatio ad causam.
A conclusione di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, il Collegio dichiara
pienamente legittimati ad agire nel presente procedimento di arbitrato i Signori
Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Roberto Costa, Giannino Marconi, Luigi Russo e
Fabrizio Niccolai.
8) Per quanto concerne la richiesta dei ricorrenti circa una pretesa inefficacia della norma
statutaria di cui all’art. 33, comma 1, n. 11, va detto che la parte istante sostiene
l’illegittimità di tale norma, da cui discende il potere-dovere del Consiglio Federale di
sciogliere e commissariare il Comitato dei vari settori, in caso di accertate irregolarità.
Il Collegio non ritiene che tale tesi meriti di essere accolta.
L’iter di approvazione dello Statuto attualmente in vigore ha preso formalmente le mosse
dalla riunione del Consiglio Federale tenutasi a Riccione il 3 ottobre 2008 ed in cui (con un
riferimento esplicito a precedenti decisioni conformi) è stata approvata all’unanimità la
delibera ai sensi della quale è stato anche previsto che “ per accertate irregolarità di
gestione o di gravi o ripetute violazioni dell’Ordinamento sportivo o di constatata
impossibilità di funzionamento, il Consiglio Federale potrà provvedere allo scioglimento
degli Organi territoriali e dei Comitati di Settore nominando un Commissario”.
Gli snodi attraverso i quali si è sviluppato il filo conduttore che lega tra loro i passaggi
logici mediante i quali è possibile ricostruire le diverse tappe di formulazione e
approvazione delle norme statutarie, sono costituiti:
a) dalla spedizione, in data 29 gennaio 2009, del Testo dello Statuto “con le modifiche
richieste”, dalla FIPSAS a tutti i consiglieri federali, compresi anche i consiglieri Alfredo
Castaldo e Marco Pisacane;
b) dall’esame delle norme statutarie da parte del Coni e dalla successiva esposizioni da
parte della Direzione Affari Legali, Conformità statuti e regolamenti di alcuni emendamenti
e suggerimenti;
c) dall’approvazione in data 22 marzo 2009, alla presenza del Notaio, del testo finale da
parte dell’Assemblea straordinaria della FIPSAS, presenti sempre i consiglieri Pisacane e
Castaldo;
d) dalla delega concessa dalla stessa Assemblea straordinaria del 22 marzo 2009 al
Presidente Federale pro tempore, di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie ed
opportune, al fine di ottenere il visto di conformità di cui all’art. 7 dello Statuto CONI, “il
tutto con promessa di rato e valido ( da parte dell’Assemblea) autorizzandolo già da ora a
sottoscrivere tutti i necessari atti, nessuno escluso, con promessa fin d’ora di rato e valido
ad ogni effetto di legge”;
e) dalla trasmissione del Testo completo dello Statuto, in data 26 maggio 2009, dalla
FIPSAS al CONI con l’annotazione del mandato ricevuto dal Presidente Federale di
“apportare allo Statuto le modifiche che (il CONI) dovesse dichiarare necessarie per la sua
approvazione” ;
f) dalla nota di osservazioni del CONI (Supporto Conformità Statuti e Regolamenti) in data
20 luglio 2009, diretta al Presidente della FIPSAS ed indicativa di alcuni emendamenti
ritenuti necessari;
g) dai conseguenti emendamenti apportati dal Presidente Federale, in forza della delega
ricevuta dalla citata Assemblea straordinaria del 22 marzo 2009; h) dalla nota del CONI in
data 14 ottobre 2009 con cui veniva data notizia dell’avvenuta approvazione del Testo
dello Statuto deliberato dall’Assemblea straordinaria del 22 marzo 2009 ed emendato dal
Presidente Federale, conformemente alle osservazioni dello stesso Coni, giusta delega
conferita allo stesso dall’Assemblea medesima, con l’esplicita avvertenza che “il
provvedimento del presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica
dall’Assemblea nella prima occasione utile” ;
i) dalla deliberazione della Giunta Nazionale del Coni n. 347 del 21 ottobre 2009, relativa
all’approvazione dello Statuto.
Il Collegio ha esaminato tutti tali convergenti elementi per coordinarli in un unico organico
quadro interpretativo, alla luce del quale la valutazione contenuta nell’ultimo degli atti
sopra indicati risulta dotata di piena congruenza logica ed è convalidata dall’applicazione
di affidabili criteri interpretativi.
Con tale ultimo atto, può, infatti, ritenersi concluso tutto il dinamico processo di formazione
dello Statuto, soprattutto nella parte in cui attribuisce al Consiglio Federale (art. 33.primo
comma, n. 11) il “dovere di provvedere, per accertate irregolarità di gestione o di gravi o
ripetute violazioni dell’Ordinamento sportivo o di constatata impossibilità di funzionamento,
allo scioglimento degli Organi territoriali, nominando, in sostituzione, un Commissario”,
così ripetendo pedissequamente il contenuto dell’auspicio già espresso nella riunione del
Consiglio Federale del 3 ottobre 2008.
L’Assemblea straordinaria del 22 marzo 2009 ha proceduto, infine, all’integrale
approvazione di tale disposizione trasferendola nello schema dell’art. 33, primo comma,
n.11 e da allora né il Coni né il Presidente Federale hanno più ipotizzato, e meno che mai
previsto, altre possibili modifiche correttive.
8.1) Tale precisazione è molto importante, perché serve ad eliminare ogni dubbio sulla
validità del citato art. 33, primo comma, n.11.
Il punto snodale su cui si fonda la tesi dei ricorrenti per dedurne una insostenibilità
giuridica, è costituito dalla ipotizzata necessità di una ulteriore “ratifica dell’Assemblea
nella prima occasione utile”, imposta dal provvedimento della Giunta Nazionale del CONI
n. 347, in data 21 ottobre 2009.
Non essendo tale ratifica intervenuta alla data della delibera di commissariamento del
settore, tale ultimo provvedimento risulterebbe, sempre a parere degli istanti, sprovvisto di
ogni base giuridica.
8.2) Una più attenta lettura dei provvedimenti del Coni, tutti risultanti dai documenti
prodotti dalle Parti , impone, invece, una diversa conclusione.
La necessità di una ratifica dell’Assemblea non è stata mai richiesta per tutte le
disposizioni di cui consta il nuovo Statuto deliberato dall’Assemblea straordinaria del 22
marzo 2009, ma solo per gli “emendamenti introdotti dal Presidente Federale,
conformemente alle osservazioni del CONI, giusta delega conferita allo stesso
dall’Assemblea”.
Questo e non altro è il significato desumibile, sia dalla nota del Coni (Direzione Affari
Legali, Supporto Conformità Statuti e Regolamenti) in data 9 novembre 2009, sia dalla
Relazione per la Giunta Nazionale della stessa Direzione Affari legali del 14 ottobre 2009,
in cui viene puntualmente precisato che solo “il provvedimento emendativo del
Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica da parte dell’ Assemblea”.
La delibera n.347 della Giunta Nazionale del CONI adottata nella riunione del 21 ottobre
2009 nulla aggiunge al riguardo, ma, anzi, conferma implicitamente la tesi interpretativa
assunta dal Collegio.
Lo stesso CONI ha, peraltro, esplicitamente e definitivamente chiarito, con nota dell’8
gennaio 2010 (prot. 014) che “in ordine al testo da sottoporre a ratifica dell’Assemblea
Federale, si specifica che il provvedimento dovrà riguardare le sole norme che, oggetto
di osservazione da parte del...(CONI), sono state conseguentemente emendate dal
Presidente Federale, giusta delega rilasciata allo stesso dall’Assemblea del 22 marzo
2009. La ratifica, pertanto, non riguarderà diposizioni statutarie già approvate dal CONI e
nei cui confronti non è stato formulato alcun rilievo”.
9) Manca, infine, di valore critico il profilo con cui si invoca la mancata emanazione di un
regolamento di attuazione dello Statuto Federale per inficiare, come sostiene la difesa dei
ricorrenti, la validità delle deliberazioni assunte in conformità alle norme statutarie.
L’unica preclusione all’entrata in vigore dello Statuto è quella dell’avvenuta “approvazione
da parte dei competenti Organi di legge” (art. 79 Statuto).
Basta questa semplice osservazione per eliminare dalle basi la tesi dei ricorrenti.
L’eventuale emanazione di norme attuative può certo giovare ad una migliore applicazione
della norma, ma non può ritenersi essenziale per la sua validità.
In esito a tutto quanto innanzi argomentato, il Collegio ritiene valida ed efficace la
norma di cui all’art. 33, primo comma, n. 11, dello Statuto Federale della
Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee.
10) Il Collegio non ravvisa, inoltre, nei fatti come sopra esposti alcuna circostanza che
lasci trasparire una omessa osservanza dei principi del giusto processo o del necessario
contraddittorio.
Premesso che le disposizioni costituzionali da cui si evincono tali principi risultano
direttamente strumentali alla realizzazione di una contestazione specifica che ponga ogni
soggetto in condizione di difendersi dalle attribuzioni di responsabilità addebitategli, deve
porsi in risalto che il complesso dei problemi relativi al Settore Mare è stato variamente
dibattuto in ben tre successive riunioni del Consiglio Federale, a cui hanno partecipato sia
il Pisacane sia il Castaldo, nella loro duplice qualifica di consiglieri federali e di presidente
e vice presidente del Settore Mare.
In particolare, nella riunione del 20 giugno 2009, si è discusso sui Campionati del Mare
dell’Isola d’Elba, sul Forum agonismi surfcasting, sulla situazione delle Winner card,
nonché su varie lamentele in merito a classifiche errate e poi corrette, oppure su squadre
ammesse a competizioni, senza averne diritto, ecc..
In occasione del Consiglio Federale dell’11 settembre 2009, inoltre, sono state affrontate
le problematiche inerenti a diverse irregolarità commesse in occasione dei Campionati per
Canna da riva. Infine, anche nel Consiglio Federale del 17 ottobre 2009, hanno formato
oggetto di discussione analoghe questioni concernenti sempre le gare sportive per la
canna da riva, o per il campionato italiano di canna da natante, o lettere di dimissioni per
lamentate inadeguatezze tecniche del presidente e di altri componenti del Settore Mare.
Infine, nella riunione del Consiglio Federale del 12 dicembre 2009, nel discutere il punto 4
dell’OdG, concernente appunto “Problematiche mare: gestione del settore, lamentele delle
Società e Agonisti”, si è proceduto, sempre presenti il Pisacane ed il Castaldo, ad una
contestazione puntuale degli addebiti, tutti riferibili alle motivazioni poste a base del
provvedimento di scioglimento del Settore.
Dal relativo verbale risulta, poi, chiaro come il Pisacane abbia partecipato attivamente alla
discussione, “replicando alle contestazioni mosse al Comitato da lui presieduto”, per
addurre propri elementi difensivi e depositando, alla fine, un proprio documento da
allegare al verbale stesso.
Dalla compiutezza della contestazione in fatto, non risulta affatto viziato il discorso
giustificativo della decisione federale, giacché in essa risultano analiticamente indicati tutti
gli elementi che, in fatto e in diritto, hanno contribuito a concretare la condotta e l’evento
costitutivi delle ipotesi di “accertate irregolarità di gestione” e delle “gravi o ripetute
violazioni dell’Ordinamento sportivo”, sicché la contestazione, come risulta formulata, non
fa sorgere alcun margine di equivoco e di ambiguità che possa ostacolare l’espletamento
di una completa ed integra difesa.
Va, pertanto, ritenuta insussistente l’ipotizzata violazione dei principi del giusto
processo e del contraddittorio tra le parti, fissati nell’art. 111 della Costituzione.
11) Passando all’esame del merito circa il discorso giustificativo della decisione di
scioglimento del Settore Mare, il Collegio ritiene che tale provvedimento risulti
sufficientemente fondato.
Dal punto di vista formale, va subito osservato che il provvedimento federale fornisce
adeguata ragione e conto dei motivi della decisione, sorretta da congrua motivazione,
affatto immune da illogicità di sorta e sicuramente contenuta entro i confini di una
plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione dei fatti di causa e delle
responsabilità conseguenti.
Non appare sufficiente dedurre che gli atti invocati dalla Difesa dei ricorrenti possano
essere in qualche punto non perfettamente in linea con le valutazioni del Consiglio
Federale o con la sua ricostruzione complessiva e finale delle responsabilità del Settore
Mare, ma non si può obliterare che ogni giudizio implica, in generale, l’analisi di un
complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati
che, essendo obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e concludenti verso un’unica
spiegazione, sono in grado di superare obiezioni di segno contrario, di fornire fondamento
e base al convincimento di chi deve emettere un giudizio.
All’opposto, non sembra che le argomentazioni dei ricorrenti per sostenere l’esistenza di
un vizio della decisione federale del 12 dicembre 2009 siano autonomamente dotati di una
forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di
disarticolare il ragionamento seguito dal Consiglio federale e di determinare al suo interno
radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongruo o
contraddittorio l’intero documento.
11.1) In proposito, va precisato che il Consiglio Federale ha fondato l’accertamento delle
responsabilità del Settore Mare sulle verifiche amministrative, in base alle quali è stato
accertato, come emerge da tutta la documentazione esistente agli atti, che l’invio da parte
del Settore Mare, a titolo gratuito, a società del proprio Settore, di tessere “winner card”,
utilizzandole come mezzo di erogazione di contributi, senza la preventiva, necessaria
approvazione del Consiglio Federale, rappresentava una forma quasi privata di gestione
finanziaria, fonte a sua volta di numerose contestazioni.
Non si può dimenticare, infatti, che una siffatta procedura costituiva una chiara ed aperta
violazione dell’art. 16 del Regolamento di amministrazione, in cui viene esplicitamente
stabilito che il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Segretario Generale o i soggetti a ciò
responsabilmente incaricati, sono gli unici elementi a cui il Consiglio Federale può
delegare la potestà di assumere impegni di spesa, conferendo loro l’esclusiva
responsabilità degli indirizzi e del merito delle scelte di politica finanziaria ed economica
della federazione.
Lo stesso Pisacane, peraltro, ha offerto una piena conferma, in ordine alla prassi
instauratasi nel Settore Mare, nella lettera, priva di data, ma registrata a protocollo con il
numero 4241, in data 17 aprile 2009, da lui indirizzata al Segretario Generale della
Federazione, in cui dichiarava esplicitamente di aver assegnato Winner card ad alcune
società, senza prevederne il pagamento, spiegandolo con la giustificazione di non aver
proceduto all’erogazione dei contributi, come era avvenuto negli anni precedenti. Di tale
procedura non aveva dato alcuna comunicazione alle società interessate e, comunque,
restava “in attesa di conoscere (dalla Federazione) le modalità per l’emissione
dell’eventuale delibera a copertura delle differenze a saldo”.
A conferma dell’ammissione del Pisacane, numerosi sono stati i riconoscimenti di
numerose Società che hanno dichiarato di aver ricevuto tali tessere a titolo gratuito.
Qualcuna ha anche soggiunto di averle avute, senza neanche averle chieste.
11.2) L’attività agonistica del Settore Acque Marittime ha dato, inoltre, adito a numerose
contestazioni, con frequenza di lamentele, di segnalazioni di irregolarità e di deferimenti
alla Procura Federale
In particolare, vanno citati il contenzioso sorto, su ricorso della Società Circolo Nautico
Karel Triana, in merito alla redazione delle classifiche della gara “Trofeo di eccellenza surf
Casting per società del Girone Nord”, nonché il contenzioso nei confronti degli atleti
Claudio Mattiuzzo e Fernando Valvassura, deferiti direttamente alla Procura federale dal
Pisacane per alcuni episodi occorsi in occasione dello svolgimento del Campionato
Italiano a coppie svoltosi a Porto Torres, ma successivamente assolti dalla Commissione
d’Appello Federale.
Nessun elemento infirma l’ attendibilità delle comunicazioni dei vari soggetti, a diverso
titolo interessati alle competizioni agonistiche.
A tal fine, vanno ricordate le lamentele espresse direttamente al Presidente della FIPSAS
Claudio Matteoli, in data 4 maggio 2009 dal Direttore di un Rivista di settore, Sig.Alfonso
Vastano, relativamente ad alcune irregolarità, con moria di pesci, verificatesi nel corso dei
campionati svoltisi all’isola d’Elba dal 28 aprile al 2 marzo 2009, “diretti, organizzati e
vigilati esclusivamente da personale predisposto dal Settore e non dalla Società locale che
ha organizzato i Giochi cui è stato tolto tale compito”.
Altri episodi analoghi, relativi alla gestione tecnico-sportiva delle gare di campionato
nazionale sono quelli sollevati da parte di agonisti di livello nazionale e internazionale nel
settore canna da riva, con dichiarata intenzione, in data 30 luglio 2009, di “non collaborare
in nessun modo con l’attuale Comitato di settore” o con denunzia esplicita di attività
convulse e disordinate, relativamente alle modalità di gestione di alcune gare per il
campionato Italiano canna da riva, svoltosi a Trieste nel 21 giugno 2009.
In particolare, tale Zefferino Guidi da S.Benedetto del Tronto ha comunicato alla
Segreteria della FIPSAS che la somma per le Winner card date in premio era stata
“abbonata” dal Settore Mare.
Il responsabile Mare della Regione Toscana ha, più in generale, denunciato al Presidente
Federale come fosse “ormai noto che l’ operato del Comitato Settore Mare ha procurato
una varia serie di problematiche, forse, mai viste, quasi tutte documentate, che provano
l’inadeguatezza tecnica del Presidente, Marco Pisacane e di svariati membri del Comitato
di Settore Mare: gare rinviate o annullate, errori procedurali vari e tanto altro disegnano un
insufficiente grado di preparazione del comitato settore mare”.
Di contenuto analogo sono anche le lamentele espresse in data 21 settembre 2009 dalla
Sezione Provinciale di Massa-Carrara, preannuncianti, peraltro, l’intenzione di dimettersi
dagli incarichi federali
Considerazioni negative sul Settore sono state espresse anche sul sito del “sabatosera on
line” del 30 ottobre 2009, in cui, tra le altre considerazioni negative, a proposito del
Campionato del Mondo di surf casting femminile 2009, si è detto che il Campionato del
Mondo di surf casting disputatosi in Montenegro era stato fallimentare e che aveva
costituito l’ennesimo pessimo risultato per il settore mare della FIPSAS, dopo le vicende
legate al Campionato di Eccellenza svoltosi in Sardegna. E’stata, inoltre, definita
intollerabile la presa di posizione del Settore Mare, presieduto da Marco Pisacane, verso
tutti i tesserati.
11.3) Esaminato nell’ottica delle osservazioni che precedono, la decisione federale si
sottrae alle censure mosse dai ricorrenti, perché il provvedimento impugnato, con
motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha illustrato gli
elementi posti a base dell’affermazione di responsabilità del Settore Mare e del suo
presidente.
12) Conclusivamente, il Collegio ritiene, sulla base di tutte le considerazioni innanzi
espresse, che manchino di sufficiente valore critico anche le censure al provvedimento
impugnato, mosse dai ricorrenti sulla base di una enfatizzata impostazione poggiata su
una tesi rivendicativa, secondo cui la deliberazione del Consiglio Federale sarebbe stata
assunta “per mere ragioni di insostenibile rivalità endofederale” che, in ambito federale,
hanno portato la rappresentanza del settore mare in “posizione notevolmente inferiore al
settore acque interne che pertanto tradizionalmente governa la federazione unica e
ovviamente detta legge al suo interno”.
In proposito, è stato anche denunziato dai ricorrenti che “soltanto in Italia esiste una
federazione unica, atteso che in tutti gli altri Paesi il settore mare (come quello acque
interne) è organizzato in una propria autonoma federazione”.
Trattasi di argomenti privi di adeguato supporto argomentativo e comunque carenti di forza
risolutiva, dato che anche in molti altri Paesi esiste solo una Federazione per diverse
attività interne di pesca sportiva e che, comunque, nella Federazione italiana le attività
sportive e la loro disciplina vengono valutate secondo un sistema di parità, come si evince,
per esempio, sia dalla disposizione normativa di cui all’art. 33, n.5 dello Statuto
sull’eleggibilità dei membri della Giunta esecutiva e sia dal più volte citato art. 33, n.11, sul
tema dello scioglimento dei settori, in cui il Settore mare non viene sottoposto a
procedimenti diversi da quelli previsti per gli altri settori.
13) Un ulteriore profilo di doglianza è stato dedotto dai ricorrenti nell’istanza di arbitrato per
non avere il Consiglio Federale dato il dovuto rilievo ai risultati sportivi ed ai lusinghieri
riconoscimenti conseguiti dagli atleti del Settore mare, o alle “molte iniziative, che, sotto la
guida del Pisacane, hanno consolidato il tessuto democratico della federazione”.
Anche tale censura deve essere disattesa, dal momento che si risolve in una affermazione
completamente aspecifica e carente di qualsiasi concreta ed effettiva indicazione di fatti e
circostanze elusive degli addebiti contestati.
Trattasi di argomenti che, molto probabilmente il Consiglio Federale avrà preso in
considerazione nell’adottare il 12 dicembre 2010, le sue decisioni, ma che non sono stati
certamente ritenuti sufficienti a sminuire il giudizio negativo espresso in ordine agli altri
elementi, ritenuti rivelatori di “irregolarità di gestione” e distonici “con le finalità istituzionali
della FIPSAS”.
Il Collegio riconosce, pertanto, pienamente legittima la deliberazione adottata dal
Consiglio Federale della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee
in data 12 dicembre 2009, con cui è stato deciso lo scioglimento del Comitato di
Settore Acque Marittime e la nomina di un Commissario.
14) Alle decisioni assunte dal Collegio, conseguono le determinazioni sulle spese di lite
che si devono ritenere compensate, sui diritti amministrativi versati dalle Parti che devono
essere incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport, sui diritti e sugli onorari
arbitrali che vengono liquidati complessivamente in E. 5.000,00 (cinquemila) e che
vengono posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, salvo il vincolo
della solidarietà.
P. Q. M.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, respinge l’istanza di
arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone, per quanto di ragione e nei termini di cui in
motivazione:
a) riconosce la piena legittimazione ad agire nel presente procedimento di arbitrato dei
Signori Marco Pisacane, Alfredo Castaldo, Roberto Costa, Giannino Marconi, Luigi
Russo e Fabrizio Niccolai;
b) dichiara legittima la deliberazione adottata dal Consiglio Federale della FIPSAS in
data 12 dicembre 2009, con cui è stato deciso lo scioglimento del Comitato di Settore
Acque Marittime della FIPSAS e la nomina di un Commissario;
c) esclude che la delibera adottata dal Consiglio Federale della FIPSAS, in data 12
dicembre 2009, abbia privato i Signori Marco Pisacane ed Alfredo Castaldo della
qualifica di consigliere federale della FIPSAS;
d) compensa fra le Parti le spese processuali;
e) pone a carico di entrambe le Parti, nella misura del 50 % ciascuna e salvo il vincolo
della solidarietà, gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in E. 5.000,00
(cinquemila);
f) dispone che i diritti amministrativi versati dalle Parti siano incamerati dal Tribunale
Nazionale di Arbitrato dello Sport;
Così deliberato in data 7 maggio 2010 e sottoscritto in numero di otto originali, nei luoghi e
nelle date di seguito indicati.
F.to Giuseppe SCANDURRA
F.to Angelo PIAZZA
F.to Learco SAPORITO
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