F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 30.06.2010 (327) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SARTORI (Direttore Sportivo della Soc. AS Chievo Verona Srl), JEAN_CLAUDE BLANC (Amministratore delegato della Soc. FC Juventu

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 30.06.2010 (327) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SARTORI (Direttore Sportivo della Soc. AS Chievo Verona Srl), JEAN_CLAUDE BLANC (Amministratore delegato della Soc. FC Juventus SpA), ALESSIO SECCO (Direttore Sportivo della Soc. FC Juventus SpA), AMAURI DE OLIVERA (calciatore della Soc. FC Juventus SpA), MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del C.d.A. della Soc. US Città di Palermo SpA), RINO FOSCHI (all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Soc. US Città di Palermo SpA), STANISLAO GRIMALDI E MARIANO GRIMALDI (Agenti di calciatori) E DELLE SOCIETA’ AC CHIEVO VERONA Srl, FC JUVENTUS SpA E US CITTA’ DI PALERMO SpA (nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010). Il procedimento Con provvedimento del 18 maggio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1) Giovanni Sartori, Direttore Sportivo dell'AS Chievo Verona Srl, per avere: (i) sottoscritto la dichiarazione di debito del Chievo nei confronti della WFS a fronte di attività di mediazione svolta dal Sig. Mariano Grimaldi per la stipulazione di un contratto con il calciatore Amauri sostituendosi a quest'ultimo nel pagamento delle provvigioni in violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 10, commi 1 e 11, e 16, comma 2, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente; (ii) sottoscritto l'accordo del 19 agosto 2005, avente efficacia giuridica dal 31 agosto 2006, intercorso tra WFS e Chievo a fronte dell'attività di mediazione tra società calcistiche svolta dal Sig. Mariano Grimaldi per la conclusione di un contratto di compravendita del diritto Amauri e, così, per aver corrisposto la provvigione spettante all'Agente del calciatore in sostituzione di quest'ultimo in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, commi 1 e 11, e 16, comma 2, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente; 2) Jean-Claude Blanc, Amministratore Delegato della FC Juventus Spa, per aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore Amauri, trattando direttamente con il Sig. Stanislao Grimaldi, cui il calciatore stesso non ha conferito alcun mandato, e così per non avere ottemperato all'obbligo di condurre le trattative per la stipulazione del contratto del calciatore Amauri esclusivamente con l'Agente di quest'ultimo, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti, ovvero direttamente con il calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 16 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente; 3) Alessio Secco, Direttore Sportivo della FC Juventus Spa, per aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore Amauri direttamente con il Sig. Stanislao Grimaldi, cui il calciatore stesso non ha conferito alcun mandato, e così per avere violato l'obbligo di condurre le trattative per la stipulazione del contratto del calciatore Amauri esclusivamente con l'Agente di quest'ultimo, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti, ovvero direttamente con il calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 16 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente; 4) Amauri De Olivera, per avere: (i) ricevuto l'assistenza del Sig. Stanislao Grimaldi nelle trattative con la Juventus in assenza di regolare mandato (conferito invece al Sig. Mariano Grimaldi) in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente; (ii) raggiunto un accordo economico integrativo della retribuzione spettante per la stagione 2007/2008 con l'US Città di Palermo in forma verbale e così per non aver ottemperato agli obblighi di forma scritta previsti dall'art. 93 delle N.O.I.F. e dall'Accordo Collettivo dell'AIC in violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione ai divieti previsti dall'art. 94 delle N.O.I.F.; 5) Maurizio Zamparini, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'US Città di Palermo Spa, per aver raggiunto un accordo economico integrativo della retribuzione spettante al calciatore Amauri per la stagione 2007/2008 in forma verbale e, così, per non aver ottemperato agli obblighi di forma scritta ed agli obblighi di deposito presso la competente Lega degli accordi economici stipulati con i calciatori previsti dall'art. 93 delle N.O.I.F. e dall'Accordo Collettivo dell'AIC in violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione ai divieti previsti dall'art. 94 delle N.O.I.F.; 6) Rino Foschi, all'epoca dei fatti, Direttore Sportivo dell'US Città di Palermo Spa, per avere: (i) raggiunto un accordo economico integrativo della retribuzione spettante al calciatore Amauri per la stagione 2007/2008 in forma verbale e così per non aver ottemperato agli obblighi di forma scritta ed agli obblighi di deposito presso la competente Lega degli accordi economici stipulati con i calciatori previsti dall'art. 93 delle N.O.I.F. e dall'Accordo Collettivo dell'AIC in violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione ai divieti previsti dall'art. 94 del N.O.I.F.; (ii) stipulato e sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della società Palermo, la dichiarazione di riconoscimento di debito con la quale l'US Città di Palermo si è sostituita al calciatore Amauri nell'obbligo di pagamento del compenso spettante all'Agente di quest'ultimo, Sig. Mariano Grimaldi, per la stipulazione del contratto economico del 31 agosto 2006 e, così, per non aver ottemperato alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'Agente per le quali detta attività deve essere retribuita soltanto dal calciatore in violazione dell'art. 1 del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 3, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007; 7) la Società AC Chievo Verona Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., con riferimento alla condotta contestata al suo Dirigente e legale rappresentante al precedente punto 1); 8) la Società FC Juventus Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., con riferimento alla condotta contestata all'Amministratore Delegato al punto 2) che precede e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., con riferimento alla condotta contestata al suo Dirigente al punto 3) che precede. 9) la Società US Città Di Palermo, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai suoi Legali Rappresentanti ai precedenti punti 5) e 6); 10) Stanislao (Vittorio) Grimaldi, per avere: (i) svolto, nella sua veste di Agente ed unitamente al Sig. Mariano Grimaldi, attività di mediazione a favore del Chievo per la conclusione di un contratto di cessione del diritto Amauri ad altra Società in assenza di regolare contratto, richiedendo per tale attività, tramite la società WFS, un corrispettivo pari all'8% del prezzo di cessione dei diritto ed in una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007 e artt. 3, comma 4, e 15, comma 1, del medesimo Regolamento, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori vigente all'epoca dei fatti; (ii) richiesto l'importo (non dovuto) di Euro 2.000.000 al Sig. Rino Foschi e, tramite il medesimo, all'US Città di Palermo in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente ed, in particolare, le regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento; (iii) svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore del calciatore Amauri per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con la Società Juventus in assenza di regolare mandato in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori; (iv) adito la giurisdizione statale senza la preventiva autorizzazione in violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale anche in virtù degli artt. 1, comma 4 e 12, comma 1, del Regolamento Agenti all'epoca vigente (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti); 11) Mariano Grimaldi, per avere: (i) svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore del Chievo per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore Amauri in assenza di regolare contratto, percependo per tale attività, tramite la Società WFS, il corrispettivo di € 40.000, ed in una condizione di evidente conflitto di interessi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10 ,commi 1, 3 e 11, e art. 3, comma 4, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007, conflitto di interessi inoppugnabilmente evidenziato dal ruolo di amministratore e dalla qualità di socio della WFS facenti capo al Mariano Grimaldi; (ii) svolto, nella sua veste di Agente ed unitamente al Sig. Stanislao Grimaldi, attività di mediazione a favore del Chievo per la conclusione di un contratto di cessione del diritto Amauri ad altra Società in assenza di regolare contratto, richiedendo per tale attività, tramite la società WFS, un corrispettivo pari all'8% del prezzo di cessione del diritto ed in una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007 e art. 3, comma 4, e 15, comma 1, del medesimo Regolamento, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori vigente all'epoca dei fatti; (iii) richiesto l'importo (non dovuto) di Euro 2.000.000 al Sig. Rino Foschi e, tramite il medesimo, all'US Città di Palermo in violazione dell'art. 1 del C.G.S., e del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'ad. 12, comma 1, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente ed, in particolare, le regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento; (iv) adito la giurisdizione statale senza la preventiva autorizzazione in violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale anche in virtù degli artt. 1, comma 4, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti all'epoca vigente (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti). Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire le rispettive memorie difensive, nelle quali: ¬ Giovanni Sartori, assume in via preliminare, che i fatti che hanno dato origine al deferimento risalirebbero al 30 gennaio 2008 (data del rinvio operato dalla C.G.F.) e al 22 gennaio 2009 (data della segnalazione operata della Commissione Agenti di Calciatori), per cui, in ossequio alla normativa di riferimento (cfr. art. 32, comma 11 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti) ogni indagine relativa ai fatti in questione avrebbero dovuto concludersi entro la stagione sportiva 2009/2010, laddove invece l’indagine istruttoria relativa al procedimento disciplinare che ci occupa sarebbe tardiva e come tale inutilizzabile, con conseguente improcedibilità del deferimento per intervenuta prescrizione; nel merito, a) che la dichiarazione di debito avente ad oggetto la somma di Euro 40.000,00 corrisposta dal Chievo alla WFS (World Football Service) sarebbe legittima, in quanto il procuratore sportivo potrebbe svolgere la propria opera anche a favore di società sportive, purché non si configuri un rapporto di dipendenza e di collaborazione coordinata e continuativa con la stessa società, per cui essendo stato il Chievo il soggetto che avrebbe usufruito dei servigi del procuratore, esso configurerebbe anche il soggetto tenuto al pagamento del relativo compenso, e ciò anche sulla base delle norme che disciplinano il Regolamento Agenti; b) che gli addebiti mossi in relazione all’accordo sottoscritto in data 19 agosto 2005 sarebbero infondati, laddove i deferiti con la propria condotta non avrebbero violato alcuna norma federale considerato che il documento de quo non configurerebbe un atto giuridicamente vincolante, quanto piuttosto “una dichiarazione di intenti” attraverso la quale le parti hanno manifestato l’intenzione di addivenire alla conclusione di un successivo contratto, tant’è che il Chievo non vi ha dato alcuna esecuzione (anche se successivamente richiesta in via giudiziaria dalla WFS), con conseguente esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai deferiti. Di qui la richiesta di proscioglimento; ¬ Jean-Claude Blanc, e Alessio Secco, assumono che non risponderebbe al vero la circostanza che le trattative tese al trasferimento del calciatore Amauri dal Palermo alla Juventus sarebbero intercorse con il Signor Stanislao Grimaldi, privo di alcun mandato (laddove conferito a Mariano Grimaldi), dal momento che: a) alla stipulazione del contratto per le prestazioni sportive del calciatore oltre allo Stanislao era presente anche Mariano Grimaldi, procuratore del calciatore; b) la dichiarazione resa dall’Amauri “il Vittorio Grimaldi…è la persona che effettivamente mi gestisce” andrebbe interpretata non con riferimento “ai contratti per le sue prestazioni sportive”, quanto piuttosto a ciò che concerneva gli aspetti burocratici di un lavoratore straniero in Italia; c) l’avverbio “unicamente” di cui all’art. 16 comma 1 del Regolamento Agenti dovrebbe essere interpretato in senso meno restrittivo rispetto alla interpretazione che ne dà la Procura, poiché, ferma restando la piena legittimità che l’attività di Agente sia organizzata sotto forma di impresa e con un certo numero di collaboratori, detta norma non imporrebbe che “al tavolo delle trattative sia presente solo ed esclusivamente il procuratore formale”, con la conseguenza che nel caso concreto nessuna censura potrebbe essere mossa ai deferiti per la presenza, in sede di trattative e di conclusione dei rapporti contrattuali del calciatore Amauri, anche di Stanislao, oltre a Mariano Grimaldi. Da qui la richiesta di proscioglimento dagli addebiti contestati; ¬ Amauri De Olivera, assume: a) con riferimento alla contestazione di aver ricevuto assistenza da parte del Signor Stanislao Grimaldi nelle trattative con la Juventus, in assenza di regolare mandato conferito al di lui figlio, Mariano Grimaldi, l’insussistenza sostanziale e formale della violazione per mancanza di dolo, colpa, coscienza e volontà, nonché per erronea e illegittima applicazione delle norme richiamate, stante la totale “compenetrazione e interscambio di ruoli (tra padre e figlio) certamente indotti dagli stretti legami parentali, più che da quelli societari” tali da indurre qualsiasi interlocutore a presupporre di trovarsi in presenza “da un punto di vista giuridico ed operativo, di soggetti del tutto interfungibili, facenti capo ad una unica struttura societaria - familiare (la WFS Srl)”; b) con riferimento alla contestazione di aver raggiunto un accordo economico integrativo della retribuzione spettante per la stagione 2007/2008 con la Palermo US in forma verbale e, pertanto, in violazione agli obblighi di forma scritta previsti dalle N.O.I.F. e dall’Accordo Collettivo dell’AIC, l’insussistenza della violazione per erronea e illegittima applicazione delle norme richiamate e per erronea ricostruzione e qualificazione dei fatti, poiché dalla lettura degli atti emergerebbe che “nessun accordo di una qualche valenza giuridica è stato mai concluso fra la società e il calciatore, con conseguente impossibilità di formalizzare alcunché nell’apposita modulistica federale”, laddove saremmo in presenza di una “mera dichiarazione unilaterale di intenti, sottoposta a condizione meramente potestativa e per tale motivo giuridicamente del tutto inesistente”. Da qui la richiesta di proscioglimento dagli addebiti contestati; ¬ Maurizio Zamparini e Rino Foschi, assumono: in via preliminare, l’intervenuta estinzione del procedimento a causa dell’inutile decorso del termine del 30 giugno 2008 di conclusione delle indagini, in applicazione dell’art. 32.11 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti; nel merito, con riferimento all’accordo relativo alla corresponsione dell’integrazione/premio di € 300.000,00, che non vi sarebbe alcuna norma regolamentare della F.I.G.C. che prescriva che gli accordi integrativi conclusi dopo il 31 dicembre (come quello raggiunto in favore del calciatore Amauri) debbano essere redatti in forma scritta e depositati presso la Lega competente; che trattandosi di un accordo integrativo l’art. 93, comma 1 delle N.O.I.F. non troverebbe applicazione, essendo tale prescrizione limitata al contratto economico di prestazione sportiva; in via subordinata che, comunque, non sarebbe stato necessario il deposito dell’accordo, stante l’intervenuto contenzioso insorto tra società e calciatore sull’imputazione al netto o al lordo dell’integrazione/premio e della successiva intesa intercorsa nel mese di giugno 2008; ¬ Rino Foschi, assume: che ad ogni buon modo, la violazione di cui sopra non avrebbe dovuto essergli contestata, dal momento che all’epoca dei fatti ricopriva la carica di Direttore Sportivo, tra le cui mansioni non rientrava l’obbligo amministrativo relativo al deposito del predetto accordo integrativo; che la violazione contestata relativa alla sottoscrizione della dichiarazione di riconoscimento di debito a favore dell’Amauri, deve essere dichiarata prescritta, ai sensi dell’art. 18, comma quarto, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti; che comunque non avrebbe commesso alcuna violazione dal momento che il Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti non vietava la retribuibilità dell’Agente anche da parte della società che avesse comunque usufruito dei suoi servizi, per come avvenuto nel caso del trasferimento del calciatore Amauri dal Chievo al Palermo; ¬ la società AC Chievo Verona Srl, sulla base degli assunti difensivi sopra evidenziati con riferimento alla posizione di Giovanni Sartori, assume in via preliminare, l’improcedibilità del deferimento per intervenuta prescrizione; nel merito, ha chiesto in via principale, il proscioglimento, e, in via subordinata, in caso di condanna del Sartori, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva e non diretta, stante l’assenza di poteri rappresentativi in capo al Sartori, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Chievo; la società FC Juventus Spa, sulla base degli assunti difensivi sopra evidenziati con riferimento alla posizione di Jean-Claude Blanc, e Alessio Secco, ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito; ¬ la società US Cittá Di Palermo, sulla base degli assunti difensivi sopra evidenziati con riferimento alla posizione di Maurizio Zamparini e Rino Foschi, assume in via preliminare la prescrizione delle violazioni di cui al deferimento; nel merito, ha chiesto in via principale il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l’irrogazione di una sanzione contenuta nella specie pecuniaria, e comunque nei minimi edittali; ¬ Stanislao Grimaldi e Mariano Grimaldi, assumono: in via preliminare l’improcedibilità del deferimento limitatamente ai fatti oggetto del procedimento N°. 856 (stagione sportiva 2007/2008) - segnatamente all’esercizio dell’attività di mediazione in conflitto di interessi in occasione del trasferimento del calciatore Amauri dal Chievo al Palermo – laddove il provvedimento di riunione al procedimento N°.1370 è del 18 giugno 2009, ossia tardivo rispetto al termine del 30 giugno 2008, quale termine per la conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 32, comma 11, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti; nel merito, con riferimento agli addebiti connessi al tesseramento del calciatore Amauri per il Chievo e al trasferimento dello stesso al Palermo, relativamente alla contestata assenza di formalizzazione del rapporto tra WFS e il Chievo sui modelli federali, che l’attività sarebbe stata fornita dalla WFS la quale avrebbe fatturato la propria attività effettivamente svolta, (attività) comunque diversa da quella svolta dagli agenti; che non esisterebbero modelli da utilizzare per simili rapporti; che la scrittura azionata innanzi al Tribunale di Roma non sottenderebbe né simulerebbe alcun mandato “a vendere” il calciatore conferito dal Chievo alla WFS; e che relativamente al presunto conflitto di interessi, esso non sussisterebbe stante la differenza, distinzione e autonomia delle attività conferite e svolte dagli agenti rispetto a quelle svolte dalla WFS, e che comunque l’unico soggetto legittimato a dolersene (del conflitto di interessi) sarebbe stato il calciatore, il quale a ben vedere è quello che ne ha goduto i benefici; con riferimento alla richiesta di Euro 2.000.000 che i Signori Grimaldi avrebbero rivolto al Signor Foschi e suo tramite al Palermo, che essa sarebbe frutto di non approfondita lettura degli atti di indagine da parte della Procura a fronte delle inattendibili e contraddittorie dichiarazioni rese sia dal calciatore sia dai dirigenti del Palermo, laddove l’unico motivo del contendere sarebbe stato rappresentato dalla richiesta di integrazione salariale di 300.000,00 euro rivolta dai Signori Grimaldi al Signor Zamparini per la stagione 2007/2008; con riferimento alla violazione della clausola compromissoria, segnatamente alla denuncia-querela presentata presso la Procura della Repubblica di Napoli dai Signori Grimaldi nei confronti del Signor Zamparini - a seguito delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo in relazione ai presunti tentativi estorsivi asseritamente posti in essere dai Signori Grimaldi – che tale vincolo di giustizia non opererebbe laddove si intenda, come nel caso di specie, promuovere una azione penale, come da costante e uniforme orientamento degli organi di giustizia sportiva; con riferimento infine alla vicenda del trasferimento del calciatore Amauri dal Palermo alla Juventus, che il Rag. Stanislao Grimaldi non avrebbe svolto alcuna attività di agente a favore del calciatore, limitandosi a fornire al figlio Mariano Grimaldi “un supporto professionale, comunque riconducibile alla propria attività di consulente del lavoro” e che al limite la condotta contestata configurerebbe una “mera irregolarità formale”. Alla riunione del 10 giugno 2010 la difesa del Signor Stanislao Grimaldi, stante la richiesta istruttoria del deferito di essere sentito personalmente, produceva un certificato medico attestante il legittimo impedimento a presenziare, per cui la Commissione disponeva il rinvio alla riunione del 22 giugno 2010. All’inizio della riunione odierna, i Sig.ri Maurizio Zamparini, Rino Foschi e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale,ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Maurizio Zamparini, Rino Foschi e la Società US Città di Palermo Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Maurizio Zamparini, sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 33.334,00 (Euro trentatremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per il Sig. Rino Foschi, sanzione dell’ammenda di € 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per la Società US Città di Palermo Spa, sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 33.334,00 (Euro trentatremilatrecentotrentaquattro/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Veniva altresì disposta la prosecuzione della riunione relativamente alla posizione di tutti gli altri deferiti, nel corso della quale il Vice Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna per: ▪ Giovanni Sartori, alla sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione; ▪ Jean-Claude Blanc, alla sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione; ▪ Alessio Secco, alla sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione; ▪ Amauri De Olivera, alla sanzione di 2 (due) giornate di squalifica e € 100.000,00 (Euro centomila/00) di ammenda; ▪ AC Chievo Verona Srl, alla sanzione di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) di ammenda; ▪ FC Juventus Spa, alla sanzione di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) di ammenda; ▪ Stanislao Grimaldi, alla sanzione di 2 (due) anni di sospensione e € 100.000,00 (Euro centomila/00) di ammenda; ▪ Mariano Grimaldi, alla sanzione di 2 (due) anni di sospensione e € 100.000,00 (Euro centomila/00) di ammenda. Nessuno dei deferiti compariva. Erano presenti i difensori dei deferiti, i quali hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, con riferimento alla eccezione preliminare di tardività della indagine istruttoria e della conseguente improcedibilità del deferimento, sollevata dalle difese di tutti i deferiti, osserva quanto segue. Le vicende oggetto del presente procedimento hanno dato luogo nel tempo all’apertura di più procedimenti che, successivamente, sono stati riuniti al presente. Invero, la vicenda relativa ad eventuali responsabilità di soggetti e società interessate al trasferimento del calciatore Amauri dal Chievo al Palermo, ha originato il procedimento N°. 856 - 2007/2008; la vicenda relativa alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Palermo Signor Zamparini in ordine a richieste economiche da parte degli agenti del calciatore Amauri, ha originato il procedimento N°. 1370 - 2007/2008; la vicenda relativa alla querela presentata dai Signori Grimaldi nei confronti del Presidente del Palermo Signor Zamparini, ha originato il procedimento N°. 116 - 2008/2009; la vicenda relativa alle pretese irregolarità del mandato conferito dal Chievo alla società WFS, ha originato il procedimento N°. 658 - 2008/2009. Con provvedimenti del 6 ottobre 2008 e del 18 giugno 2009 tutti i predetti procedimenti sono stati riuniti a quello N°. 1370, che ci occupa. Sennonché, poiché per costante orientamento di questo Organo di giustizia sportiva, né il deferimento, né altri provvedimenti di gestione interna alla Procura (tra i quali indubbiamente deve essere annoverato il provvedimento di riunione) costituiscono atti di indagine che sottostanno alla falcidia del limite temporale di cui al disposto di cui all’art. 32 del C.G.S.(ossia 30 giugno della stagione sportiva in cui si è verificato il fatto), ciò che rileva ai fini della determinazione della procedibilità o meno è la tempistica delle indagini. Ebbene, dall’esame degli atti emerge che l’intera attività di indagine è stata compiuta nel pieno rispetto del predetto termine, ad eccezione degli atti di indagine relativi al procedimento N°. 1370, per il quale tuttavia la Procura ha chiesto e ottenuto dalla Corte Federale la proroga, per come emerge dalla documentazione in atti (cfr. CU N°. 1/CGF). In tale contesto è indubbio che i provvedimenti di riunione sono stati adottati al mero scopo di economizzare il numero dei procedimenti da sottoporre all’esame di questa Commissione e non piuttosto, per come paventato dalle difese dei deferiti, per sfruttare surrettiziamente nei vari procedimenti i risultati delle varie indagini, ipotizzando un sistema di vasi comunicanti artatamente costruito dalla Procura al solo scopo di superare lo scoglio della prescrizione. Trattasi pertanto di provvedimenti (quelli con i quali è stata disposta la riunione) rientranti perfettamente nell’ambito dei poteri discrezionali e valutativi della Procura, rispetto al cui esercizio, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei Signori Blanc, Secco e della Juventus, non risulta violata alcuna norma dell’ordinamento sportivo. Da qui il rigetto della predetta eccezione. Nel merito, il deferimento appare fondato e merita accoglimento. Gli addebiti che hanno dato luogo al deferimento si sono sviluppati in un arco temporale piuttosto lungo che ha riguardato il passaggio del calciatore Amauri dal FC Parma all’AC Chievo Verona (d’ora innanzi solo Chievo), dal Chievo all’US Città di Palermo (d’ora innanzi solo Palermo) e dal Palermo alla FC Juventus (d’ora innanzi solo Palermo), e tra loro legati dalla illegittimità che ha caratterizzato le condotte poste in essere dai Signori Mariano e Stanislao (Vittorio) Grimaldi e dei soggetti che con questi hanno avuto a vario titolo rapporti professionali, di natura economica e/o comunque connessi ai trasferimenti del diritto alle prestazioni del calciatore Amauri. In tale contesto, si procederà all’analisi di ciascuna vicenda nonché della condotta posta in essere da ciascun deferito, onde verificarne la legittimità. Invero, ►con riferimento agli addebiti connessi al tesseramento del calciatore Amauri al momento del trasferimento del diritto alle prestazioni sportive di quest’ultimo dal Parma al Chievo, dagli atti del procedimento (tra i quali in primis la Relazione al deferimento) emerge che il Signor Giovanni Sartori, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e legale rappresentante del Chievo e il Signor Mariano Grimaldi, nella sua qualità di Agente del calciatore Amauri, hanno sottoscritto una dichiarazione di debito diretta a riconoscere alla società WFS (della cui compagine societaria facevano parte sia Mariano che Stanislao Grimaldi e di cui il primo era amministratore) l’importo di Euro 40.000,00. Più precisamente con detta dichiarazione di debito il Chievo si impegnava formalmente a corrispondere alla World Football Service Srl la somma di Euro 40.000,00 “per ogni stagione sportiva per l’assistenza professionale prestata dall’Amministratore di detta società”. E in effetti al momento del trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Amauri dal Parma al Chievo, il Chievo ha corrisposto alla WFS il predetto importo. Si tratta, pertanto, di comprendere la causale di tale pagamento. Ebbene, non può sussistere dubbio alcuno che detto pagamento sia avvenuto a fronte di una attività di mediazione tra il Chievo e l’Agente del calciatore Amauri, Signor Mariano Grimaldi, essendo poco credibile e comunque irrilevante, che, per come sostenuto dai deferiti, si sarebbe trattato di attività svolte dalla WFS per asserite pratiche amministrative curate nell’interesse del calciatore. Ciò alla luce sia del contenuto dell’atto di citazione con il quale la WFS ha convenuto in giudizio il Chievo per il mancato pagamento della predetta somma (allegato alla relazione di indagine del procedimento 856 - 2007/2008), sia della circostanza che comunque si tratterebbe di prestazioni professionali comunque rientranti tra quelle di assistenza che un agente svolge nei confronti di un proprio assistito. Da qui l’illegittimità disciplinare della condotta posta in essere dal Signor Mariano Grimaldi, quale agente del calciatore Amauri, e Giovanni Sartori, nelle predette qualità, laddove in contrasto con le norme che prescrivono le modalità con le quali un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società; con quelle che indicano il soggetto da cui l’agente deve essere retribuito, nonché quelle che impongono all’agente di astenersi dall’accettare incarichi che possono determinare situazioni di conflitto di interessi tra calciatore e società; ►con riferimento alla scrittura privata sottoscritta tra il Chievo e la WFS in data 19 agosto 2005, in forza della quale il Chievo avrebbe dovuto versare alla WFS una somma pari all’8% del prezzo nel caso in cui si fosse verificato l’evento condizionante del trasferimento del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Amauri ad altra società (evento verificatosi con il trasferimento del calciatore dal Chievo al Palermo), dall’esame della predetta scrittura privata, del ruolo di Agente del calciatore Amauri svolto da Mariano Grimaldi, della composizione della compagine societaria della WFS, emerge con solare evidenza che il Signor Mariano Grimaldi, unitamente al Signor Stanislao Grimaldi, ha agito in situazione di conflitto di interessi. A ben vedere, infatti, è indubbio che detto accordo aveva ad oggetto una attività di mediazione e che l’avveramento della condizione del trasferimento e del connesso diritto a maturare il compenso per detto trasferimento, dipendesse dall’attività del Signor Mariano Grimaldi, il quale, tuttavia, ricopriva la duplice veste di Agente del Calciatore e di Agente del Chievo, sia pure tramite l’interposizione soggettiva della WFS, di cui peraltro era socio ed amministratore. Tale condotta è in evidente contrasto con la normativa Agenti. Sotto tale profilo a nulla rileva l’assunto difensivo in base ai quali l’accordo non avrebbe alcun valore vincolante, trattandosi di una mera puntuazione (leggi lettera di intenti priva di contenuto obbligatorio), poiché in contrasto con la volontà delle parti, per come si ricava agevolmente dalla circostanza che a fronte della mancata esecuzione della predetta scrittura privata, è sorto un contenzioso civile dinanzi al Tribunale Civile di Roma. Del resto, opinare diversamente, significherebbe consentire, attraverso escamotage formali, una sostanziale mortificazione degli interessi dei calciatori, alla cui tutela è anche indirizzata la predetta normativa Agenti, e ciò sia nella precedente che nella nuova formulazione. Da qui l’illegittimità disciplinare della condotta posta in essere dai Signori Mariano e Stanislao Grimaldi, i quali in concorso tra loro, hanno svolto, nell’interesse del Chievo, un’attività di mediazione tra società calcistiche, pur non potendolo fare, in presenza di un precedente rapporto di mandato che legava il Signor Mariano Grimaldi al calciatore; ►con riferimento alla richiesta di Euro 2.000.000 che i Signori Stanislao e Mariano Grimaldi avrebbero rivolto al Signor Foschi e suo tramite al Palermo, dalla relazione relativa al procedimento ed in particolare dalle dichiarazioni (allegate a detta relazione) rilasciate dai Signori Foschi e Zamparini, nonché da quelle contraddittorie rese dai Signori Mariano e Stanislao Grimaldi - queste ultime a loro volta contraddette dalle dichiarazioni rese dal calciatore Amauri, il quale ha precisato di non aver mai ricevuto una promessa di pagamento di 2.000.000 di Euro da parte del Presidente Zamparini, quanto piuttosto di soli 300.000,00 Euro – emerge che in effetti vi sia stata una simile richiesta da parte dei deferiti al Sig. Foschi, per come da questi riferito al presidente Zamparini. Invero, un esame complessivo ed organico di tali dichiarazioni, conduce a ritenere realistica l’affermazione del Presidente Zamparini contenuta nelle dichiarazioni rilasciate il 21 maggio 2010, e cioè che il cd. “via libera” alla firma del contratto tra il calciatore Amauri e la Juventus fosse subordinato al pagamento della somma di Euro 2.000.000 richiesto dai Signori Grimaldi al Signor Foschi, per come da questi riferito al Presidente Zamparini. Sennonché tale condotta, posta in essere dai Signori Mariano e Stanislao Grimaldi, è da censurare laddove in contrasto non solo con le norme che regolamentano la disciplina relativa all’attività degli Agenti e, in particolare, oltre a quelle che prescrivono i doveri dell’Agente, ma anche con quelle che vietano all’agente di ricevere somme a qualsiasi titolo da una società per la quale sono tesserati i calciatori dallo stesso rappresentati, nonché con quelle che vietano di svolgere attività che comportino conflitto di interessi, anche soltanto potenziale; ►con riferimento alla violazione della clausola compromissoria, questa Commissione ritiene provata la responsabilità dei Signori Mariano e Stanislao Grimaldi, i quali hanno adito l’Autorità Giudiziaria ordinaria (nel caso di specie quella penale) in assenza di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Consiglio Federale, e ciò in evidente violazione della clausola compromissoria. A tale proposito, si ritiene opportuno richiamare un passaggio del provvedimento emesso in un caso analogo a quello che ci occupa (CU N°. 34/CDN - 2007/2008) laddove questa Commissione ha evidenziato che: ”la clausola compromissoria non distingue tra diritti soggettivi e interessi legittimi o pubblici, sottoponendo ad autorizzazione il ricorso a qualsiasi giurisdizione statale” (cfr. CU N°. 34/CDN 2007/2008). Del resto, la necessità di premunirsi di autorizzazione non avrebbe leso in alcun modo i diritti dei soggetti offesi (leggi Mariano e Stanislao Grimaldi) dalle dichiarazioni (nel caso di specie Zamparini), in quanto essi avrebbero potuto inoltrare nell’immediatezza dei fatti la richiesta di autorizzazione esplicitando eventualmente l’urgenza di una tempestiva risposta, stante il termine di 3 (tre) mesi oltre il quale la presentazione della querela è tardiva (nel caso di specie trattandosi di diffamazione aggravata non sarebbe sussistito neanche tale limite). A ben vedere, comunque, occorre osservare che “l’operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l’esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare”, e che “non vi è alcun contrasto tra l’autonomia dell’ordinamento sportivo e la giurisdizione ordinaria, laddove spetta a quest’ultima accertare o meno la sussistenza dell’ipotesi di reato denununciato, mentre spetta al primo la regolamentazione dei rapporti interni tra i propri tesserati” (cfr. CU N°. 34/CDN 2007/2008). Pertanto, nel caso di specie, i fatti oggetto della querela sporta dai Signori Mariano e Stanislao Grimaldi nei confronti del Presidente Zamparini, poiché rientravano nell’ambito della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva – trattandosi di presunte dichiarazioni diffamatorie rilasciate a mezzo stampa dal secondo nei confronti del primo – avrebbero dovuto indurre, da un lato, a sporgere denuncia agli organi inquirenti designati dallo Statuto Federale della F.I.G.C. e, dall’altro, a richiedere l’autorizzazione a presentare la querela alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria. Il non aver adempiuto a tali obblighi, determina la responsabilità disciplinare dei deferiti; ►con riferimento infine alla vicenda del trasferimento del calciatore Amauri dal Palermo alla Juventus, è indubbia non solo la partecipazione fisica del Signor Stanislao alle trattative ma soprattutto lo svolgimento da parte sua di una concreta attività negoziale e di consulenza per integrazione della retribuzione, in assenza del necessario mandato di agente. Depongono in tal senso le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Amauri e dallo stesso Stanislao Grimaldi (cfr. allegato 20 alla Relazione del presente procedimento e allegato 18, audizione Amauri del 4 luglio 2008). Ciò comporta che il Signor Stanislao Grimaldi ha svolto abusivamente il ruolo di agente, e ciò indipendentemente dalla iscrizione dello stesso nell’albo dei consulenti del lavoro. In considerazione di quanto sopra consegue la responsabilità disciplinare a vario titolo dei Signori Alessio Secco, direttore sportivo della Juventus, Jean-Claude Blanc, Amministratore delegato della Juventus, del Signor Stanislao Grimaldi, quali soggetti che hanno partecipato alle trattative con un soggetto privo dei poteri, nonché del calciatore Amauri. Per quest’ultimo, la sanzione da irrogare non può non tenere conto della ampia attività collaborativa posta in essere, nonché della più che giustificabile induzione in errore nella quale è incorso, a causa della non agevole comprensione della interscambiabilità tra il Mariano e lo Stanislao Grimaldi nell’esercizio dell’attività di agente (dello stesso calciatore). La accertata responsabilità del Signor Giovanni Sartori comporta anche quella diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. dell’ AC Chievo Verona Srl di cui all’ epoca dei fatti era Direttore Sportivo e legale rappresentante, mentre la accertata responsabilità dei Signor Jean Claude Blanc e Alessio Secco, comporta anche quella diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e quella oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. della FC Juventus Spa, di cui all’epoca dei fatti erano rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Sportivo. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare le seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 33.334,00 (Euro trentatremilatrecentotrentaquattro/00) al Sig. Maurizio Zamparini; ▪ ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) al Sig. Rino Foschi; ▪ ammenda di € 33.334,00 (Euro trentatremilatrecentotrentaquattro/00) alla Società US Città di Palermo Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Delibera inoltre di irrogare le seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Giovanni Sartori; ▪ inibizione per mesi 2 (due) per il Sig. Jean-Claude Blanc; ▪ inibizione per mesi 2 (due) per il Sig. Alessio Secco; ▪ ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per il Sig. Amauri De Olivera; ▪ ammenda di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) per la Società AC Chievo Verona Srl; ▪ ammenda di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) per la Società FC Juventus Spa; ▪ sospensione di 18 (diciotto) mesi e € 100.000,00 (Euro centomila/00) di ammenda per il Sig. Stanislao (Vittorio) Grimaldi; ▪ sospensione di 18 (diciotto) mesi e € 100.000,00 (Euro centomila/00) di ammenda per il Sig. Mariano Grimaldi;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it