F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Rosario AMATO / A.C.S.D. VILLAGRAZIA di CARINI ( 154/89 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 25/06/2009, l’avv. Marco Sabato legale dell’allenatore di Base Rosario

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Rosario AMATO / A.C.S.D. VILLAGRAZIA di CARINI ( 154/89 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 25/06/2009, l’avv. Marco Sabato legale dell’allenatore di Base Rosario AMATO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.C.S.D. VILLAGRAZIA di CARINI il pagamento di €. 7.000,00, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria. Nel ricorso il legale rappresentante dell’allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 4/08/2008, la sopracitata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 7.000,00 , da pagarsi in nove 9 rate mensili di cui la primffa di €. 1.400,00 il 30/09/2008 mentre le restanti 8 rate, di € 700,00 cadauna, nell’ultimo giorno di ogni fine mese fino al 31/05/2009, ha allegato anche un sollecito di pagamento indirizzato alla Società Villagrazia di Carini, datato 30/04/2009. Inoltre, viene effettuata la nomina di un proprio Arbitro, incluso nell’apposito elenco Federale, per la sua partecipazione alla riunione di questa Collegio quando venga discussa la vertenza in argomento. Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta del 24/09/2009, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato, nonché copia della richiesta emissione tessera di tecnico, datato 3/09/2008. La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 9/07/2009, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha contro dedotto affermando che con raccomandata del 3/07/2009ha inviato le proprie controdeduzioni alla Procura Federale Nazionale del Settore Tecnico Regionale Palermo. Con comunicazione del 18/12/2009, la Procura Federale ha invitato a questo Collegio l’esito dei provvedimenti presi del Settore Tecnico della F.I.G.C., riportati nel Comunicato Ufficiale n. 057 del 18/12/2009, a seguito dell’esposto presentato dal sig. Nunzio Picone, Presidente della A.C.S. Villagrazia di Carini su comportamento tenuto dal sig. Mauro Amato, allenatore della stessa Società il quale ha svolto attività per più di una società, seppur con mansioni diverse. Infatti, l’Amato è stato è stato deferito per violazione all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33, comma 1 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, comma 4, delle NOIF per inosservanza dell’obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dell’Albo Tecnico per espletare attività diversa delle proprie attribuzioni e, comunque, per aver nel corso della medesima stagione sportiva svolto attività per più di una Società, seppur con mansioni diverse. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta e considerato che : a- la designazione degli Arbitri spetta esclusivamente al Collegio Arbitrale in quanto quest’ultimo è un Organo presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituita dalla Presidenza Federale a norma dell’art. 4, comma 5 della Legge n.91 del marzo 1981, ed è composta da elementi nominati per ogni stagione sportiva, rispettivamente della Lega Nazionale e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio affinché gli stessi rappresentino e tutelino i diritti dei propri associati; b- che la squalifica inflitta all’allenatore non incide sull’attività svolta dall’allenatore Amato con la A.C.S.D. Villagrazia di Carini e disciplinata con contratto regolarmente depositato c/o il competente Comitato Regionale di appartenenza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.C.S.D. VILLAGRAZIA di CARINI di corrispondere all’allenatore Rosario AMATO la somma di €. 7.000,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2008/2009 oltre ad €. 70,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 7.070,00. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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