F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Salvatore TUDISCO/ S.S. ACIREALE CALCIO 1946 srl ( 69/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 20/10/2009, l’allenatore di base Salvatore Tudisco, iscritto n
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010
VERTENZA: all. Salvatore TUDISCO/ S.S. ACIREALE CALCIO 1946 srl
( 69/90 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Vincenzo TRAMONTANO
Con ricorso del 20/10/2009, l’allenatore di base Salvatore Tudisco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. nella stagione sportiva 2008/2009,quale allenatore dei portieri della squadra partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C.
Il sopracitato nel ricorso rappresenta che, con contratto – accordo tipo Società della L.N.D. e Allenatori Dilettanti , del 1° agosto 2008, depositato presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. - F.I.G.C., la S.S.D. Acireale calcio 1946 S.r.l. si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale massimo lordo di €. 7.500,00, suddiviso in 10 rate di €. 750,00 cadauna aventi scadenze mensili a partire dal mese di agosto 2008 e fino a maggio 2009, oltre al rimborso spese per viaggi.
Con il reclamo in esame il ricorrente chiede a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla Società innanzi citata di corrispondergli la somma di €. 2.400,00 a saldo delle sue spettanze, come da contratto.
A seguito richiesta in data 3/02/2010 del Segretario di questo Collegio Arbitrale, il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. ha comunicato il mancato deposito del contratto mentre ha allegato la richiesta di emissione tessera di tecnico a nome del ricorrente, datato 3/11/2008, in qualità di tecnico.
La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 14/12/2009, ha chiesto alle parti le eventuali controdeduzioni.
La convenuta, a mezzo fax del 23/12/2009, ha richiesto alla Segreteria di questo Collegio l’invio del contratto economico depositato dall’allenatore Tudisco in quanto non in possesso. Tale documento veniva inviato dal Segretario Dr. Neri Luigi con raccomandata del 05/1/2010.
Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta ed anche in considerazione che la S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. non ha fatto pervenire alcuna osservazione dopo il ricevimento del contratto, trasmesso a seguito di richiesta esplicita, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. di corrispondere all’allenatore Salvatore Tudisco la somma di €. 2.400,00 a saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/09.
Si decide, inoltre, di rimettere gli atti alla Procura Federale non avendo il tecnico Tudisco Salvatore ottemperato all’obbligo del deposito del contratto presso il Comitato Regionale di appartenenza.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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