.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Pasquale SQUICCIARINI / ASD FORTIS TRANI ( 94/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Vincenzo TRAMONTANO L’allenatore dilettante Squicciarini Pasquale, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con rico

.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Pasquale SQUICCIARINI / ASD FORTIS TRANI ( 94/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Vincenzo TRAMONTANO L’allenatore dilettante Squicciarini Pasquale, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 19\11\2009, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 9700,00 (novemilasettecento\00) oltre interessi, nei confronti della ASD Fortis Trani, partecipante al campionato di Promozione Regionale Puglia, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 25\10\2008 per un totale premio tesseramento di € 8500,00 oltre rimborso spese. Di tale importo convenuto nulla ha percepito. La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc.te del 12\1\2010 e 11\2\2010 chiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo al C.R. Puglia la conferma dell’avvenuto deposito, come previsto dalla normativa federale. Il Collegio,esaminata la documentazione prodotta, osserva che il ricorso è fondato non avendo la società ASD Fortis Trani posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore. Pertanto dovrà corrispondere all‘allenatore Squicciarini Pasquale la somma di € 8500,00 quale premio di tesseramento stagione 2008\2009. Nulla è dovuto per il rimborso spese in quanto non debitamente documentato. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Squicciarini Pasquale e per l’effetto fa obbligo alla società ASD Fortis Trani di corrispondere la somma di € 8500,00 a saldo del premio di tesseramento stagione 2008\2009 oltre interessi maturati € 255,00 per un ammontare complessivo di € 8755,00 (ottomilasettecentocinquantacinque\00). La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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