F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ADRIANO LAPERNI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Tadd
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di
Procedimento disciplinare a carico di ADRIANO LAPERNI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Laperni è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del
Settore Tecnico nonché dell’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte
della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore per la società ACD Oppeano
senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 31/07/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 10/05/2010 confermata nell’odierna
udienza come da separato verbale.
Ritenuto che:
- l’addebito risulta comprovato avendo svolto attività di allenatore pur in carenza di
regolare tesseramento;
- tuttavia il deferito ha dimostrato di aver provveduto ai relativi adempimenti
tempestivamente in vista del campionato 2009-10 come del resto accertato dalla
Commissione Disciplinare Territoriale del Veneto con decisione 10/02/2010 resa nei
confronti dell’ACD Oppeano e del suo Presidente;
- il comportamento del deferito non viola pertanto l’art. 1, comma 1, CGS ma solo l’art.
35, comma 1, Regolamento ST e 38, comma 1, Noif
P.Q.M.
dichiara il sig. ADRIANO LAPERNI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/06/2010.
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