F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Martino MELIS / A.S.D. SANLURI Calcio ( 80/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO Con ricorso del 5 novembre 2009 l’allenatore professionista signor Martino Melis, ha adito questo
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010
VERTENZA: all. Martino MELIS / A.S.D. SANLURI Calcio
( 80/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
Con ricorso del 5 novembre 2009 l’allenatore professionista signor Martino Melis, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Sanluri Calcio, militante nel campionato interregionale di Serie D nella stagione sportiva 2009/2010.
Nel ricorso il signor Martino Melis precisa che, con regolare scrittura privata del 1° agosto 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00).
Con il reclamo in esame, il signor Martino Melis, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sanluri Calcio di corrispondergli il saldo con quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 23.122,00 (ventitremilacentoventidue/00) oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
L’allenatore allega al ricorso anche copia:
? della lettera della società del 24 settembre 2009, indirizzata al Comitato Interregionale e per conoscenza al Settore Tecnico FIGC e all’allenatore, con cui si comunica che il Sig. Martino Melis con decorrenza immediata “è stato sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra”;
? del telegramma del Presidente della Società del 25 settembre 2009 con cui viene sollevato dall’incarico;
? della lettera dell’allenatore alla A.S.D. Sanluri Calcio del 23 ottobre 2009 con cui lo stesso chiede che la medesima provveda al “pagamento dei compensi dovuti.
Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta dell’11 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 19 febbraio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 12 gennaio 2010 ha invitato la A.S.D. Sanluri Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Al riguardo si precisa che sia la ricevuta di ritorno della raccomandata indirizzata alla società sia quella spedita all’allenatore non sono ritornate debitamente firmate dai rispettivi destinatari. Da accertamenti effettuati le stesse non risultano giacenti presso i competenti uffici postali ma quella indirizzata alla società regolarmente consegnata in data 14 gennaio 2010 dal portalettere, mentre quella indirizzata all’allenatore ritirata dallo stesso allo sportello postale in data 15 gennaio 2010. Quest’ultima circostanza induce a presumere che le ricevute in argomento siano andate smarrite dopo la regolare consegna delle raccomandate.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la A.S.D. Sanluri Calcio, regolarmente invitata con la predetta raccomandata A.R. del 12 gennaio 2010, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Sanluri Calcio di corrispondere all’allenatore signor Martino Melis la complessiva somma di € 23.317,00 (ventitremilatrecentodiciassette/00) relativa ad € 23.122,00,00 (ventitremilacentoventidue/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 195,00 (centonovantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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