COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 08 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 133 della società AMATORI CALCIO MEDMA e n. 134 della società A.C. CENTRO TIM ROSARNO avverso il deliber
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 08 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 133 della società AMATORI CALCIO MEDMA e n. 134 della società A.C. CENTRO TIM ROSARNO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n°60 del 26.05.2010 (per entrambe le Società punizione sportiva della perdita della gara Amatori
Calcio Medma – Centro Tim Rosarno del 24.05.2010 con il punteggio di 0 - 3, esclusione dal Torneo Amatori 2009/2010 di
entrambe le Società, squalifica fino al 30.06.2012 dei capitani delle due squadre:PESCE Giuseppe (Centro Tim Rosarno)-e
CONDOLUCI Vincenzo (Amatori Calcio Medma), ammenda di € 50,00 per entrambe le Società)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
rilevato che il reclamo è stato presentato oltre i termini fissati dalla F.I.G.C. nel C.U. n. 76/A del 19 gennaio 2010, pubblicato da
parte del Comitato Regionale Calabria nel C.U. nr.96 del 26 gennaio 2010; peraltro detta abbreviazione dei termini da parte della
F.I.G.C. è stata opportunamente rammentata alle Società interessate anche da parte della Delegazione Provinciale di Reggio
Calabria nel C.U. n.55 del 4 maggio c.a.;
che tale mancata osservanza dei termini procedurali, si traduce in un motivo di inammissibilità del ricorso, precludendone l’esame.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
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