COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°139 della Società A.S.C. ACCARIA GALLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso l
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n°139 della Società A.S.C. ACCARIA GALLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n°71 del 20.05.2010 (ammenda di € 200,00)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVATO
che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.C. Accaria Galli – A.C.D. San Mango del 15.05.2010 (valevole per il Campionato Play Off
3a Cat.) risulta, in maniera chiara ed inequivoca, che, durante la gara, i sostenitori del San Mango esponevano bandiere e striscioni
con simboli nazisti, contravvenendo, con tale comportamento, all’art.11, commi 1 e 3, del C.G.S., che individua quale
comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che configuri propaganda ideologica vietata
dalla legge, addebitando alla società la responsabilità per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri
sostenitori di disegni, scritte , simboli, emblemi o simili recanti espressioni di discriminazione.
Inoltre, il direttore di gara ha dichiarato di essere stato oggetto di reiterate offese da parte dei sostenitori suddetti dopo aver invitato
le forze dell’ordine a far rimuovere i vessilli esposti.
A seguito di tali fatti, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato l’ammenda di € 200,00 non alla società A.C.D. San Mango, i cui tifosi
si erano resi responsabili dei fatti di specie, ma, erroneamente, alla società A.S.C. Accaria Galli, che non ha assolutamente alcuna
responsabilità per i fatti accaduti (cfr. C.U. n.71 del 20.05.2010 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).
Pertanto, preso atto dell’evidente errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, questa Commissione, in accoglimento del reclamo,
annulla il provvedimento oggetto di doglianza, rinviando gli atti al suddetto Giudice per l’adozione degli opportuni provvedimenti a
carico della Società A.C.D. San Mango;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, delibera di annullare l’ammenda di € 200,00 erroneamente irrogata alla società A.S.C. Accaria Galli dal
Giudice Sportivo Territoriale, disponendo il rinvio degli atti al Giudice suddetto per l’adozione degli opportuni provvedimenti a carico
della Società A.C.D. San Mango, i cui tifosi si sono resi responsabili dei fatti menzionati in premessa.
Inoltre, dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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